I casi più eclatanti di corruzione in Italia
I nomi, i fatti, le pene e i cicli che si ripetono: l'eterno ritorno della corruzione in Italia. Quando una bustarella è più allettante di fare la cosa giusta.
- Nel corso del tempo, il reato di corruzione è cambiando, privatizzandosi. Non si ruba più per l’ideologia o il partito, ma per lo yacht, la villa, il lusso. La corruzione è diventata uno strumento di mobilità sociale criminale.
- La presenza degli stessi nomi (Greganti, Frigerio) a distanza di vent’anni dimostra che il carcere, da solo, non basta. La corruzione è un fenomeno culturale che richiede prevenzione amministrativa, non solo manette.
- Il legislatore continua a oscillare tra il “colpo di spugna” e il “fine pena mai”, creando un quadro giuridico instabile che complica il lavoro dei magistrati e disorienta i cittadini e gli investitori. L’abolizione dell’abuso d’ufficio nel 2024 è solo l’ultimo capitolo di questa eterna rincorsa tra guardie e ladri, in un Paese dove la questione morale sollevata da Mani Pulite resta, a distanza di tre decenni, drammaticamente irrisolta.
L’analisi della corruzione in Italia non può limitarsi a una mera cronologia di eventi giudiziari, né a una rassegna statistica di condanne e assoluzioni. Dalle macerie della Prima Repubblica, crollata sotto i colpi dell’inchiesta Mani Pulite, fino alle recenti riforme del 2024, la corruzione ha dimostrato una straordinaria capacità adattiva, mutando pelle per sopravvivere ai cambiamenti normativi e istituzionali.
Se negli anni ’90 il fenomeno appariva centralizzato e funzionale al finanziamento della politica come apparato, nel nuovo millennio si è frammentato, divenendo “liquido”, reticolare e sempre più orientato all’arricchimento personale o al mantenimento di centri di potere ibridi – dove il confine tra amministrazione, impresa e criminalità organizzata sfuma in quella che è stata definita “area grigia” o “mondo di mezzo”.
Nelle prossime righe, vorrei analizzare il fenomeno attraverso una doppia lente: quella giuridica, per comprendere l’evoluzione degli strumenti repressivi (dalla Legge Severino alla Riforma Nordio), e quella storico-giudiziaria, attraverso l’analisi dettagliata dei casi che hanno segnato l’immaginario collettivo e la giurisprudenza – Tangentopoli, Enimont, il sistema MOSE, lo scandalo Maugeri, l’inchiesta P4, Expo 2015 e Mafia Capitale.
Anatomia giuridica del reato di corruzione
Al cuore di ogni vicenda corruttiva vi è un accordo, tacito o espresso, definito pactum sceleris (letteralmente patto scellerato), che ha l’obiettivo di commettere un’azione delittuosa. La corruzione è un reato plurisoggettivo a concorso necessario: non esiste corrotto (il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, detto intraneus) senza un corruttore (il privato, detto extraneus).
La dottrina e la giurisprudenza identificano due macro-categorie fondamentali, i cui confini sono stati ridisegnati dalla Legge 190/2012 (c.d. Legge Severino):
- la corruzione impropria;
- la corruzione propria.
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1. Corruzione Impropria – Art. 318 c.p.
Prima del 2012, questa norma puniva il pubblico ufficiale che riceveva una retribuzione non dovuta per compiere un atto del suo ufficio. Era necessaria l’individuazione di un atto specifico. La riforma ha introdotto un cambiamento di paradigma radicale: oggi l’articolo 318 c.p. punisce il pubblico ufficiale che “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” riceve indebitamente denaro o altra utilità. L’elemento di novità è la sanzione della “vendita della funzione” in sé. Non è più necessario che l’accusa provi l’esistenza di un atto amministrativo specifico oggetto di mercimonio; è sufficiente dimostrare che il funzionario si è messo “a libro paga” del privato, asservendo genericamente i propri poteri agli interessi di quest’ultimo. Questo ha trasformato il reato da illecito di danno (legato al singolo atto) a reato di pericolo (legato alla fedeltà del funzionario), facilitando enormemente l’azione penale in contesti di corruzione sistemica dove il funzionario riceve una “rendita” periodica.
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2. Corruzione Propria – Art. 319 c.p.
La corruzione propria rappresenta la forma più grave e lesiva del prestigio e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Si configura quando il pubblico ufficiale accetta denaro o utilità (o la loro promessa) per omettere o ritardare un atto dovuto, oppure per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio. In questa fattispecie, il nesso di causalità tra la dazione (la tangente) e l’atto specifico è stringente. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente ampliato il concetto di “atto contrario ai doveri”, includendovi non solo gli atti formalmente illegittimi, ma anche gli atti discrezionali adottati violando il dovere di comparazione imparziale degli interessi – ossia quando il funzionario abdica al suo ruolo di garante dell’interesse pubblico per favorire il corruttore.
La Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)
La corruzione in atti giudiziari è una fattispecie autonoma e aggravata, introdotta per tutelare la sacralità della funzione giurisdizionale. Si applica quando la corruzione è finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena è severissima (fino a 20 anni in caso di condanna ingiusta derivante dalla corruzione), e questa norma è stata il fulcro di celebri processi (come quello sul Lodo Mondadori), evidenziando come la corruzione possa inquinare non solo l’amministrazione attiva, ma anche il potere giudiziario.
Corruzione e Concussione dopo la Riforma Severino
Durante l’epoca di Mani Pulite, la linea di demarcazione tra corruzione e concussione era sottile e spesso usata come strategia difensiva: gli imprenditori ammettevano di aver pagato, ma sostenevano di essere stati “costretti” dal sistema politico (“concussione ambientale”), posizionandosi così come vittime esenti da pena che non come complici corruttori.
La Legge 190/2012 ha operato uno “spacchettamento” dell’originario articolo 317 c.p., creando due figure distinte basate sul rapporto di forza tra i soggetti, cioè la concussione e l’induzione indebita a dare o promettere utilità.
| Reato | Art. del Codice penale | Ruolo del pubblico ufficiale | Ruolo del privato | Punibilità del privato |
| Concussione | Art. 317 | Abusa dei poteri per costringere | Vittima di violenza morale o minaccia grave ( metus publicae potestatis) | NON Punibile (Vittima) |
| Induzione indebita a dare o promettere utilità | Art. 319-quater | Abusa dei poteri per indurre | Soggetto che cede alla pressione per ottenere un indebito vantaggio | Punibile (Reclusione fino a 3 anni) |
La distinzione, chiarita dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza “Maldera” (n. 12228/2014), risiede nel margine di libertà del privato. Nella concussione, il privato è messo alle strette (“o paghi o ti distruggo”), subendo un danno ingiusto senza alcuna contropartita se non l’evitare il male peggiore. Nell’induzione indebita, invece, il privato conserva una libertà di scelta e paga non per evitare un danno ingiusto, ma per conseguire un vantaggio indebito (es. vincere un appalto truccato), instaurando così una relazione di complicità opportunistica con il funzionario. Questa riforma ha chiuso la “scappatoia” della vittima necessaria, punendo anche l’imprenditore che approfitta della sollecitazione del funzionario.
Dalla “Spazzacorrotti” alla Riforma Nordio
L’ultimo decennio ha visto un’alternanza frenetica di politiche criminali, sintomo di una schizofrenia legislativa che oscilla tra il “pan-penalismo” e il garantismo liberale.
La Legge “Spazzacorrotti” (L. 3/2019) è stata voluta per dare un segnale di “tolleranza zero”. Ha infatti introdotto misure draconiane quali:
- l’ostatività penitenziaria (art. 4-bis o.p.) – ha inserito i reati di corruzione nell’elenco dei reati ostativi (prima riservato a mafia e terrorismo), impedendo l’accesso alle misure alternative alla detenzione (come l’affidamento in prova) in assenza di collaborazione con la giustizia. Questo ha significato il carcere effettivo per molti condannati eccellenti (es. Formigoni), sebbene la Corte Costituzionale sia poi intervenuta per mitigarne la retroattività;
- la Daspo per i Corrotti – l’interdizione perpetua dai pubblici uffici è divenuta automatica per condanne superiori ai due anni, espellendo per sempre il corrotto dalla vita pubblica;
- la figura dell’agente sotto copertura – è stata estesa ai reati di corruzione la possibilità di utilizzare agenti infiltrati per svelare le dinamiche corruttive, strumento investigativo potentissimo ma delicato sul piano delle garanzie (rischio di agente provocatore).
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Nel 2024, il legislatore ha invertito la rotta, accogliendo le lamentele degli amministratori locali sulla “paura della firma” (la paralisi amministrativa dovuta al timore di indagini). La riforma Nordio ha portato all’abolizione dell’abuso d’ffficio (art. 323 c.p.). Questa scelta radicale ha eliminato il controllo penale sulle condotte di prevaricazione e favoritismo che non raggiungono la soglia dello scambio corruttivo (dazione di denaro). Critici e magistratura hanno avvertito che ciò crea un vuoto di tutela e potrebbe violare la Convenzione ONU di Merida, lasciando impunite condotte di nepotismo o violazione di legge intenzionale.
Si è andati incontro poi:
- alla ristrutturazione del traffico di influenze (art. 346-bis c.p.) – la norma è stata riscritta in senso restrittivo, punendo solo le mediazioni finalizzate a far compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio che costituisca reato, restringendo notevolmente l’ambito di applicazione rispetto alla “vendita di fumo” (millantato credito) generica;
- al nuovo reato di indebita destinazione (art. 314-bis c.p.) – per compensare l’abolizione dell’abuso d’ufficio, è stato introdotto un reato specifico che punisce la distrazione di denaro o beni mobili, colpendo l’uso privato delle risorse pubbliche quando non c’è appropriazione definitiva (che ricadrebbe nel peculato).
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Il Big Bang – Mani Pulite e la Caduta della Prima Repubblica
L’inchiesta Mani Pulite non è stata solo una vicenda giudiziaria; è stata l’evento sismico che ha ridisegnato la geografia del potere in Italia. Per la prima volta, la magistratura ha scoperchiato un sistema di finanziamento illecito che coinvolgeva l’intero arco costituzionale, trasformando il rapporto tra cittadini e istituzioni.
La data che segna l’inizio della fine della Prima Repubblica è lunedì 17 febbraio 1992. Il luogo è Milano, ufficio di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio (PAT) e figura di spicco del Partito Socialista Italiano milanese. Chiesa viene arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri, su ordine del Pubblico Ministero Antonio Di Pietro, mentre intasca una tangente di 7 milioni di lire (circa 3.600 euro) dall’imprenditore Luca Magni, titolare di una ditta di pulizie.
Il dettaglio che colpisce l’opinione pubblica è la reazione di Chiesa: sentendosi in trappola, tenta di disfarsi del “malloppo” (altri 37 milioni di lire frutto di illeciti) gettandolo nel water del suo ufficio. È l’immagine plastica di un sistema che tenta disperatamente di occultare la propria putrefazione.
La reazione politica è di negazione. Bettino Craxi, leader del PSI ed ex Presidente del Consiglio, intervistato al TG3, definisce Chiesa un “mariuolo isolato”, una scheggia impazzita che getta ombre ingiuste su un partito onesto. È un errore di calcolo fatale. Chiesa, sentendosi scaricato dal partito che aveva fedelmente servito, decide di parlare. Il 23 marzo 1992 inizia a confessare, rivelando che quei 7 milioni non erano un episodio isolato, ma parte di una “tassa” sistematica applicata su ogni appalto del PAT, con percentuali precise destinate alle casse del partito e alle correnti interne.
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Il Pool di Milano e il Sistema delle Tangenti
Le rivelazioni di Chiesa aprono una diga. La Procura di Milano istituisce un pool specializzato, coordinato dal Procuratore Capo Francesco Saverio Borrelli e composto, oltre che da Di Pietro, da Gherardo Colombo (esperto di criminalità finanziaria e loggia P2), Piercamillo Davigo (giurista raffinato) e Gerardo D’Ambrosio.
Il quadro che emerge è devastante: la corruzione non è devianza, è sistema. Le tangenti sono una voce di bilancio per le imprese, necessaria per lavorare con la Pubblica Amministrazione. Il denaro viene spartito tra i partiti di governo (il pentapartito: DC, PSI, PSDI, PRI, PLI) e spesso anche con l’opposizione (PCI/PDS), per garantire che nessuno sollevi obiezioni sugli appalti (il consociativismo corruttivo).
L’inchiesta si allarga a macchia d’olio. Vengono emessi centinaia di avvisi di garanzia. I grandi capitani d’industria sfilano in Procura: dirigenti di Fiat, Olivetti, Eni confessano di aver pagato per anni. La strategia del pool è efficace: l’uso della custodia cautelare in carcere per pericolo di inquinamento probatorio spinge gli indagati a confessare e chiamare in correità i politici, risalendo la catena di comando fino ai segretari nazionali.

Enimont: La Madre di Tutte le Tangenti
Il vertice dell’inchiesta, sia per l’entità delle somme sia per il livello dei coinvolti, è il caso Enimont. La vicenda riguarda la fallita joint venture tra l’Eni (ente pubblico) e la Montedison (gruppo Ferruzzi, privato) nel settore chimico. Quando l’alleanza naufraga nel 1990, il gruppo Ferruzzi, guidato da Raul Gardini, decide di uscire dall’affare vendendo la propria quota all’Eni a un prezzo gonfiato. Per ottenere questo sblocco e il sovrapprezzo, Gardini autorizza il pagamento di una maxi-tangente di circa 150 miliardi di lire (stiamo parlando di 77 milioni di euro attuali, una cifra colossale per l’epoca).
Le indagini rivelano un sistema di riciclaggio sofisticato. Circa 90-100 miliardi di lire della tangente passano attraverso lo IOR (Istituto per le Opere di Religione), la banca vaticana. Luigi Bisignani e altri intermediari utilizzano conti presso lo IOR per trasformare il denaro in CCT (Certificati di Credito del Tesoro) al portatore o in bonifici su conti esteri cifrati, rendendo quasi impossibile tracciare i beneficiari finali. Questo canale “off-shore” nel cuore di Roma garantiva la massima discrezione per i destinatari politici.
Il Processo Cusani e la spettacolarizzazione
Il processo stralcio a carico di Sergio Cusani, consulente finanziario di Gardini e intermediario della tangente, diventa un evento mediatico senza precedenti, trasmesso in diretta dalla Rai.
Nell’aula del tribunale di Milano sfila l’intera classe politica della Prima Repubblica:
- Arnaldo Forlani, ex segretario della DC, interrogato da Di Pietro, risponde con una serie di “non ricordo”, apparendo in stato confusionale, con la bava alla bocca, immagine che diviene il simbolo del crollo democristiano;
- Bettino Craxi, invece, sceglie la linea dell’attacco politico. In un celebre discorso alla Camera e poi in tribunale, ammette il finanziamento illecito (“Tutti sapevano”), sostenendo che la politica aveva costi insostenibili con i soli fondi legali e sfidando i colleghi parlamentari ad alzarsi se non avevano mai preso fondi irregolari. Nessuno si alza. Craxi tenta di trasformare il processo penale in un giudizio storico, rifiutando l’etichetta di criminale comune.
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La stagione dei suicidi e la fine di un’epoca
Il prezzo umano di Mani Pulite è tragico. La pressione psicologica, la gogna mediatica e il senso di vergogna portano diversi indagati al suicidio:
- Sergio Moroni, deputato socialista, si uccide lasciando una lettera in cui denuncia il clima di “pogrom” contro la classe politica;
- Gabriele Cagliari, ex presidente dell’Eni, si suicida nel bagno del carcere di San Vittore nel luglio 1993, dopo mesi di detenzione preventiva e promesse di scarcerazione disattese;
- Raul Gardini, il “Corsaro” che aveva sfidato il mondo con il Moro di Venezia, si spara nella sua casa di Milano il 23 luglio 1993, la mattina stessa in cui sarebbe dovuto essere arrestato.
Questi eventi scuotono l’opinione pubblica e iniziano a incrinare il consenso monolitico verso il pool, ma il processo di decomposizione politica è ormai irreversibile. Alle elezioni del 1994, i partiti storici (DC, PSI) sono scomparsi o ridotti al lumicino. Silvio Berlusconi, imprenditore mai toccato direttamente dalle indagini penali di quel periodo (sebbene le sue aziende fossero coinvolte), scende in campo colmando il vuoto politico e inaugurando la “Seconda Repubblica”.
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La Metamorfosi – La Corruzione nella Seconda Repubblica
Se la speranza era che Mani Pulite avesse estirpato il cancro della corruzione, la storia successiva ha dimostrato il contrario. Nella Seconda Repubblica, la corruzione è mutata. Venuto meno il grande partito di massa che accentrava le risorse, la corruzione si è privatizzata. Non si ruba più (solo) per il partito, ma per sé stessi, per mantenere uno stile di vita lussuoso o per alimentare reti di potere personali e trasversali.
Uno degli esempi più eclatanti di questa “corruzione edonistica” è lo scandalo che ha travolto Roberto Formigoni, per quasi vent’anni onnipotente governatore della Lombardia (“Il Celeste”).
L’inchiesta ha svelato che la Fondazione Maugeri e l’Ospedale San Raffaele beneficiavano di delibere regionali favorevoli che garantivano rimborsi sanitari gonfiati per prestazioni “non tariffabili”, drenando dalle casse pubbliche circa 200 milioni di euro. In cambio, i manager di queste strutture (tra cui Costantino Passerino) versavano ingenti somme ai faccendieri Pierangelo Daccò e Antonio Simone, amici intimi di Formigoni.
La peculiarità di questo caso è che Formigoni non riceveva valigette di contanti dirette. La sua quota di “utilità” consisteva nel pagamento integrale di uno stile di vita sfarzoso:
- vacanze di capodanno in resort esclusivi ai Caraibi e in Patagonia;
- l’uso di tre yacht di lusso;
- il noleggio di aerei privati ed elicotteri;
- cene di gala e disponibilità di contante liquido durante i viaggi a Londra (ll valore complessivo di queste “utilità” è stato stimato in oltre 6 milioni di euro).
L’iter giudiziario e la condanna definitiva
La difesa di Formigoni ha sostenuto per anni la tesi delle “cortesie tra amici”, negando il nesso tra i benefit e gli atti d’ufficio. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che quei benefit erano il prezzo della corruzione per l’asservimento della funzione di Presidente della Regione agli interessi dei gruppi sanitari privati. Il 21 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione. Roberto Formigoni è entrato nel carcere di Bollate, primo grande politico della Seconda Repubblica a scontare una pena detentiva per corruzione, perdendo anche il vitalizio da parlamentare. La sentenza ha sancito il principio che l’utilità corruttiva può consistere in qualsiasi vantaggio economicamente valutabile, incluso il godimento di beni di lusso.
L’inchiesta P4: la fabbrica dei dossier
Nel 2011, un’altra inchiesta, denominata giornalisticamente P4 (in continuità con la P2 e la P3), ha svelato un diverso volto della corruzione: quello legato al controllo delle informazioni. Al centro della vicenda vi era Luigi Bisignani, ex giornalista e faccendiere con entrature potentissime nei servizi segreti e nei palazzi romani, e il parlamentare del PdL Alfonso Papa (ex magistrato).
Il sistema non si basava solo sul denaro, ma sullo scambio di informazioni riservate. Grazie a una rete di “talpe” nelle forze dell’ordine e nella magistratura, il gruppo acquisiva notizie coperte da segreto su indagini in corso. Queste informazioni venivano usate per avvertire gli indagati eccellenti (imprenditori, politici) in cambio di favori, nomine in enti pubblici (Rai, Eni, Finmeccanica) o appalti, creando un “Stato parallelo” capace di condizionare la vita democratica. Luigi Bisignani ha scelto la via del patteggiamento, concordando una pena di 1 anno e 7 mesi – ha confermato, sostanzialmente, l’impianto accusatorio e l’esistenza di questo network di potere occulto.
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Le grandi opere come infrastruttura del malaffare
L’Italia delle grandi opere pubbliche è stata, ed è tuttora, uno dei terreni più fertili per la corruzione, a causa dell’ingente volume di denaro pubblico investito e della complessità delle procedure d’appalto, che offrono innumerevoli occasioni per varianti in corso d’opera e sovrafatturazioni.
Il MOSE, il sistema di dighe mobili per proteggere Venezia dall’acqua alta, è diventato l’emblema della corruzione infrastrutturale. Con un costo lievitato a oltre 6 miliardi di euro, l’opera è stata il bancomat della politica veneta e nazionale per un decennio.
Il meccanismo ruotava attorno al Consorzio Venezia Nuova (CVN), concessionario unico dello Stato per la realizzazione dell’opera. Questa posizione di monopolio ha eliminato la concorrenza, permettendo al Presidente del CVN, Giovanni Mazzacurati, di instaurare un sistema scientifico di sovrafatturazioni. Le imprese consorziate emettevano fatture false o gonfiate; la differenza veniva restituita in contanti e trasferita all’estero (Svizzera, San Marino) per creare enormi fondi neri.
Questi fondi (stimati in decine di milioni di euro) rientravano in Italia per corrompere sistematicamente:
- politici locali e nazionali (per garantire i finanziamenti);
- magistrati delle acque (gli organi di controllo tecnico);
- funzionari della Guardia di Finanza (per evitare controlli fiscali).
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Le responsabilità politiche e giudiziarie
L’inchiesta del 2014 ha decapitato i vertici politici del Veneto, cioè:
- Giancarlo Galan, ex Governatore del Veneto e Ministro. Le indagini hanno provato che riceveva uno “stipendio” fisso di 1 milione di euro l’anno dal Consorzio, oltre alla ristrutturazione completa della sua villa settecentesca a Cinto Euganeo. Galan ha patteggiato una pena di 2 anni e 10 mesi e la confisca di 2,6 milioni di euro, evitando il dibattimento, ma ammettendo di fatto le colpe;
- Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia (PD). Accusato di aver ricevuto circa 500.000 euro di finanziamenti illeciti per la sua campagna elettorale del 2010. Dopo essere stato arrestato e dimesso, ha affrontato il processo. Nel 2017 è stato assolto per alcuni episodi e prescritto per altri, uscendo dalla vicenda giudiziaria senza condanne definitive, ma con la carriera politica distrutta;
- Altero Matteoli, ex Ministro delle Infrastrutture, condannato in primo grado a 4 anni per corruzione, è deceduto prima dell’appello.
Un esito giuridico rilevante è stata l’assoluzione del Consorzio Venezia Nuova come persona giuridica nel 2024. Il Tribunale ha accolto la tesi che il Consorzio fosse stato “sequestrato” dai suoi dirigenti corrotti (Mazzacurati e Baita) e che l’ente stesso fosse parte lesa, avendo successivamente cambiato governance e collaborato con la giustizia. Questo ha salvato l’operatività del soggetto attuatore del MOSE, distinguendo le responsabilità individuali da quelle aziendali.

Expo 2015: la “cupola” e il caso Sala
L’Esposizione Universale di Milano doveva essere il riscatto dell’immagine italiana, ma è diventata presto preda degli appetiti criminali. Nel 2014, un’inchiesta ha svelato l’esistenza di una “Cupola degli appalti” che tentava di pilotare le gare per le architetture di servizio e le vie d’acqua.
Il dato sconcertante è stata la continuità dei personaggi: tra gli arrestati figuravano Primo Greganti (lo storico “Compagno G” del PCI ai tempi di Mani Pulite) e Gianstefano Frigerio (ex parlamentare DC). Figure simbolo di Tangentopoli che, dopo vent’anni, erano tornate a gestire mazzette come se nulla fosse cambiato, dimostrando l’inefficacia deterrente del sistema sanzionatorio. Gli imputati scelsero in gran parte il patteggiamento.
Un filone separato ha riguardato Giuseppe Sala, Commissario Unico di Expo e poi Sindaco di Milano. L’accusa riguardava l’appalto della “Piastra dei Servizi” (il più grande appalto dell’evento). Sala fu accusato di falso materiale e ideologico per aver retrodatato due verbali di nomina della commissione giudicatrice, al fine di evitare che ritardi burocratici facessero saltare l’evento (la logica dell’emergenza). Condannato in primo grado a 6 mesi (convertiti in pena pecuniaria), Sala ha visto il reato estinguersi per prescrizione in Corte d’Appello nel 2019. La vicenda ha sollevato il tema del confine tra l’illegalità commessa “a fin di bene” (per garantire lo svolgimento di un evento nazionale) e il rispetto formale delle regole.
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Mafia Capitale e la Teoria del “Mondo di Mezzo”
Nel dicembre 2014, l’inchiesta “Mondo di Mezzo” della Procura di Roma esplode come una bomba nucleare sulla politica capitolina. L’ipotesi accusatoria è rivoluzionaria: a Roma non c’è solo corruzione, c’è una mafia autoctona, diversa da Cosa Nostra o ‘Ndrangheta, che governa la città attraverso la corruzione sistemica e l’intimidazione.
A capo dell’organizzazione, vi sono due figure che incarnano l’alleanza tra criminalità di strada e colletti bianchi:
- Massimo Carminati (“Il Cecato”), ex terrorista dei NAR (estrema destra) e membro della Banda della Magliana. Una figura leggendaria nel sottobosco criminale romano, temuto e rispettato;
- Salvatore Buzzi, ex detenuto divenuto ras delle cooperative sociali rosse. L’uomo che gestiva appalti per centinaia di milioni di euro.
In un’intercettazione divenuta manifesto dell’inchiesta, Carminati spiega la teoria del “Mondo di Mezzo”: un luogo in cui “i vivi sopra” (politici, imprenditori, istituzioni) e “i morti sotto” (criminali) si incontrano per fare affari. Carminati è la cerniera, il garante che assicura che i patti vengano rispettati, usando la sua “fama criminale” come strumento di persuasione. Il business principale non è la droga o le armi, ma il welfare: la gestione dei centri accoglienza per immigrati, i campi nomadi, la raccolta rifiuti, la manutenzione del verde. Celebre e agghiacciante la frase di Buzzi intercettata: “Tu c’hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno”.
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La battaglia giuridica sull’articolo 416-bis
Il cuore del processo è stata la qualificazione giuridica: è associazione mafiosa (art. 416-bis) o associazione a delinquere semplice finalizzata alla corruzione (art. 416)?
Ecco cosa è accaduto a livello processuale:
- primo Grado (Tribunale di Roma, 2017) – esclude la mafia. Riconosce la gravità dei fatti, la corruzione sistemica, ma sostiene che manchi il “metodo mafioso” (l’assoggettamento omertoso del territorio). Condanne pesanti, ma come criminalità comune;
- appello (2018) – ribalta la sentenza. Riconosce l’aggravante mafiosa. Secondo i giudici, il “capitale istituzionale” di Carminati e la sua forza intimidatrice sono sufficienti a configurare una mafia “atipica” e “silente”, che non spara ma corrompe e minaccia;
- Cassazione (Sentenza n. 18125/2020) – la Suprema Corte mette la parola fine con una decisione storica. Nega il carattere mafioso. Stabilisce che “Mondo di Mezzo” era un sistema criminale gravissimo, capace di infiltrarsi nel Comune di Roma, ma costituito da due associazioni distinte (quella di Buzzi e quella di Carminati) che collaboravano. Mancava il controllo del territorio e l’esteriorizzazione del metodo mafioso classico. Si trattava di “corruzione sistemica”, non di mafia.
Le Sentenze Definitive
Nonostante la caduta dell’accusa di mafia, che ha portato a un ricalcolo al ribasso delle pene, le condanne sono rimaste severe, confermando la devastazione istituzionale provocata dal gruppo.
In pratica:
- Salvatore Buzzi ha ricevuto una condanna definitiva a 12 anni e 10 mesi;
- Massimo Carminati è stato condannato a 10 anni.
Entrambi sono tornati in carcere per scontare i residui pena. Il caso ha lasciato una ferita aperta nella capitale, portando allo scioglimento per mafia del Comune di Ostia.
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