Si può cacciare un familiare da casa?
Quando si può chiedere l'allontanamento di una persona dalla propria abitazione, come un familiare o un partner violento? Ecco quali sono le procedure legali alle quali ricorrere.
L’allontanamento di un familiare o di un convivente dalla dimora abituale è un tema che interessa molti. Le situazioni che si possono delineare sono davvero tante: partner che non vanno via dalla casa coniugale dopo il divorzio, familiari o figli violenti, genitori che si piazzano nelle abitazioni dei figli e non vanno più via. In queste righe, vorrei analizzare le procedure amministrative di residenza, i meccanismi d’urgenza del Codice Rosso e le recenti evoluzioni giurisprudenziali per darti una mano nel caso in cui avessi la necessità di cacciare un familiare da casa, ma non sai da dove cominciare. Analizziamo diverse casistiche.
Posso cacciare di casa il mio convivente?
Il primo elemento da valutare: chi è titolare dell’abitazione? Se l’immobile è di tua esclusiva proprietà, hai in linea di principio il diritto di chiedere al convivente di lasciare l’abitazione. Tuttavia, non puoi in nessun caso procedere autonomamente: cambiare la serratura, portare via le sue cose o impedirgli fisicamente l’accesso costituisce reato (violenza privata, art. 610 c.p.).
Se, invece, il contratto di affitto è intestato a uno solo, chi è intestatario del contratto ha il diritto di recedere e di chiedere il rilascio dell’alloggio al convivente, ma anche in questo caso solo attraverso le vie legali. Se la proprietà o il contratto sono cointestati, le cose di complicano. Nessuno dei due può imporre all’altro di andarsene senza un provvedimento giudiziario. Sarà necessario adire il tribunale per ottenere una pronuncia che regoli l’uso dell’immobile.
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Il diritto del convivente a restare: l’art. 1 co. 42 della Legge Cirinnà
Uno degli aspetti meno conosciuti – e più sorprendenti – della legge del 2016 sulle convivenze more uxorio è che riconosce al convivente il diritto di continuare ad abitare nella casa comune anche dopo la rottura del rapporto. In particolare, in caso di cessazione della convivenza, il giudice può attribuire il godimento dell’abitazione al convivente più debole economicamente o che si trovi in condizioni di particolare disagio, per un periodo da due a cinque anni. Questo significa che, anche se sei il proprietario dell’immobile, il tuo ex convivente potrebbe avere diritto a restare per un tempo significativo.
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L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare per maltrattamenti in famiglia e violenza domestica
Nelle situazioni in cui la necessità di cacciare un parente derivi da condotte violente, il sistema legale italiano ha introdotto strumenti di protezione rapida che derogano alle lungaggini del processo civile ordinario. Il cosiddetto Codice Rosso, potenziato dalla Legge 24 novembre 2023 n 168, ha rafforzato le misure di prevenzione e i provvedimenti cautelari per i reati commessi in ambito familiare o affettivo. L’obiettivo primario è l’allontanamento immediato del soggetto pericoloso per salvaguardare l’incolumità fisica e psichica della persona offesa e degli eventuali minori coinvolti.
Ai sensi dell’articolo 282-bis del codice di procedura penale, il giudice può ordinare all’indagato di lasciare immediatamente la casa familiare e di non farvi rientro. Questa misura è applicabile non solo in presenza di lesioni consumate, ma anche per reati tentati o per condotte persecutorie che configurano il reato di stalking o maltrattamenti. Una delle innovazioni più incisive della riforma è l’ampliamento della distanza minima di avvicinamento, che è stata portata a 1000 metri in diverse fattispecie, con l’obbligo di controllo mediante mezzi elettronici, ovvero il braccialetto elettronico.
La violazione delle prescrizioni di allontanamento integra il reato previsto dall’articolo 387-bis del codice penale (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi. Inoltre, l’arresto in flagranza differita permette alla polizia giudiziaria di procedere all’arresto entro 48 ore dal fatto qualora esistano prove documentali, video o digitali della violazione delle misure protettive. Questo meccanismo è fondamentale per garantire che gli ordini del giudice non restino lettera morta e che l’allontanamento sia effettivo.
Il provvedimento di allontanamento d’urgenza può essere disposto anche dal Pubblico Ministero con decreto motivato qualora sussista un fondato motivo di reiterazione del reato e non sia possibile attendere l’intervento del giudice. Tale misura deve essere convalidata dal GIP entro 48 ore dall’esecuzione, assicurando così un controllo giurisdizionale tempestivo pur nella celerità dell’intervento protettivo. La riforma del 2025 pone inoltre l’accento sui percorsi di recupero: per ottenere la sospensione condizionale della pena, il condannato deve superare con esito favorevole programmi specifici per autori di violenza, pena la revoca del beneficio.
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L’allontanamento del figlio maggiorenne e l’obbligo di mantenimento
Il tema del figlio maggiorenne che permane nella casa familiare pur avendo completato il percorso di studi è un caso totalmente differente. Se per anni la giurisprudenza ha favorito il permanere dei figli fino all’indipendenza economica, le sentenze della Cassazione tra il 2023 e il 2025 hanno segnato una decisa inversione di tendenza. Oggi il diritto al mantenimento non è più considerato un sussidio incondizionato, bensì un rapporto dinamico legato al principio di autoresponsabilità.
Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte (Ordinanza n 27818 del 28 ottobre 2024), l’obbligo dei genitori cessa quando il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica o quando, pur avendone le possibilità, non ha dimostrato un impegno concreto nel perseguirla. Esiste un rapporto di proporzionalità inversa tra l’età del figlio e il diritto al mantenimento: con l’avanzare dell’età, la prova della mancata autosufficienza diventa più difficile da sostenere e l’onere probatorio si sposta dal genitore al figlio.
I presupposti per la revoca dell’assegno e il conseguente allontanamento del figlio dalla casa familiare includono:
- il completamento di un percorso di studi o di formazione professionale senza che il figlio si sia diligentemente attivato per la ricerca di un’occupazione;
- il superamento di una soglia di età, che la prassi forense colloca generalmente intorno ai 30 anni, oltre la quale la mancanza di autonomia è imputabile a colpa del figlio, fatte salve patologie invalidanti;
- il rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative adeguate alle competenze acquisite;
- la dimostrazione che il figlio ha già iniziato a lavorare o ha percepito redditi (anche borse di studio) tali da dimostrare la sua capacità di sostentamento.
Se il figlio ha motivi legittimi per vivere altrove, come la necessità di studiare in un’altra città, il genitore deve contribuire economicamente in misura proporzionale alle proprie risorse, non potendo imporre la convivenza come unica forma di assistenza. Tuttavia, se il figlio maggiorenne occupa la casa senza contribuire e senza averne diritto, il genitore proprietario può intraprendere un’azione civile per occupazione senza titolo, chiedendo al giudice il rilascio forzato dell’immobile.
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La gestione dei genitori anziani e l’obbligo alimentare
Situazione inversa, ma ugualmente complessa, riguarda l’allontanamento di un genitore anziano dalla casa del figlio proprietario. In questo caso, subentrano i doveri di solidarietà familiare previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile. La legge italiana stabilisce che, qualora un genitore versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, i figli hanno l’obbligo legale di prestare gli alimenti.
L’obbligo alimentare è una prestazione assistenziale legata alle necessità vitali minime e comprende:
- il vitto e l’abitazione;
- il vestiario e le spese per la salute;
- le cure mediche e l’assistenza necessaria in base alla posizione sociale del genitore.
Ai sensi dell’articolo 443 del codice civile, il figlio ha la facoltà di scegliere la modalità di somministrazione degli alimenti: può versare un assegno periodico oppure accogliere e mantenere il genitore nella propria casa. Questo significa che, legalmente, il figlio non è obbligato alla coabitazione forzata se è disposto a provvedere economicamente alle necessità del genitore altrove – per esempio finanziando l’affitto di un piccolo appartamento o la retta di una residenza sanitaria assistita (RSA).
Cos’è il reato di abbandono di persone incapaci
L’abbandono di un genitore anziano privo di mezzi e incapace di provvedere a se stesso può configurare il reato di abbandono di persone incapaci ai sensi dell’articolo 591 del codice penale, punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Il mancato versamento degli alimenti stabiliti dal giudice, invece, integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La Cassazione ha precisato che l’obbligo scatta solo in presenza di un effettivo stato di bisogno: se il genitore possiede beni propri o una pensione sufficiente, i figli non sono tenuti a integrare le sue risorse.
Nel ripartire l’onere economico tra più figli, il giudice applica il principio di proporzionalità in base alle capacità di ciascuno. Non è raro che un figlio con un reddito elevato debba contribuire in misura maggiore rispetto a un fratello in difficoltà economica. In caso di conflitti tra fratelli sulla gestione del genitore, lo studio della situazione patrimoniale di tutte le parti coinvolte è essenziale per definire accordi stragiudiziali che evitino dolorosi contenziosi in tribunale.
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