Ddl Roccella: cos’è e come cambia il Codice Rosso
Quali sono le novità che il Governo ha introdotto con il ddl Roccella in merito alla lotta per l'eliminazione della violenza contro le donne, in particolare in ambito domestico.
Il tema della violenza sulle donne non ha fatto altro che dominare la cronaca dell’ultimo periodo, smuovendo, oggi più che mai, le masse, coinvolgendo l’opinione pubblica, facendoci inalare, più che nell’ultimo decennio, aria di cambiamento.
La violenza di genere è aria viziata e mai come di questi tempi si sente il bisogno di educare, tutti, a respirare qualcosa si nuovo e in modo diverso da come ci hanno abituati. In questo contesto, il Governo ha approvato il cosiddetto Ddl Roccella.
Il provvedimento mira a rafforzare quanto già previsto dal Codice Rosso, ovvero a tutelare le vittime di violenza e a prevenirla con la semplificazione e il miglioramento di istituti già esistenti: l’ammonimento del questore, il braccialetto elettronico, l’arresto in flagranza differita, la distanza minima di avvicinamento.
Analizziamo allora il testo del ddl Roccella e i suoi 19 articoli, ricordando che oggi è possibile contattare il numero gratuito 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, per trovare supporto immediato in caso di violenza o stalking.
Per saperne di più, scarica il testo completo del disegno di legge
Ddl Roccella: art. 1-5
L’articolo 1 del ddl Roccella prevede l’applicazione della misura dell’ammonimento del questore, che potrà avvenire d’ufficio o su richiesta della persona offesa. Tale misura rappresenta un avvertimento, da parte del questore, alle Forze dell’Ordine su una determinata situazione.
Con l’articolo 2 viene disposta l’applicabilità delle misure di prevenzione personali da parte dell’autorità giudiziaria su quegli indiziati di reati gravi che rientrano nell’ambito della violenza di genere e della violenza privata.
Nel caso dei reati di violenza domestica, sarà prevista la misura della sorveglianza speciale, che finora è stata utilizzata soltanto per la lotta al terrorismo e al traffico degli stupefacenti, nonché alla criminalità organizzata.
Approfondisci leggendo Ammonimento del questore: cos’è e qual è la sua funzione preventiva
L’articolo 3 del ddl Roccella assicura la priorità assoluta ai processi riguardanti:
- la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare;
- il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- i reati di costrizione o induzione al matrimonio;
- le lesioni personali aggravate;
- i reati di deformazione dell’aspetto della persona, per esempio con l’utilizzo di acidi;
- l’interruzione di gravidanza non consensuale;
- il revenge porn.
L’articolo 4 prevede che si debba dare priorità alle misure cautelari relative ai reati legati alla violenza di genere e a quella avvenuta tra le mura di casa, mentre l’articolo 5 che debba esserci una maggiore preparazione da parte degli uffici che si occupano di tali delitti.
LEGGI ANCHE Legge sul femminicidio: dalla modifica al Codice Penale al Codice Rosso
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Ddl Roccella: art. 6-10
All’articolo 6 del ddl Roccella sono state previste delle iniziative formative rivolte agli operatori che si occupano di violenza contro le donne e di violenza domestica.
Si prevede che il PM richieda l’applicazione di misure cautelari entro 30 giorni dal momento dell’iscrizione del reo nel registro delle notizie di reato, mentre il giudice ha 20 giorni per pronunciarsi da quando avviene il deposito dell’istanza cautelare in cancelleria. Le modifiche alla procedura di applicazione delle misure cautelari fanno parte dell’art. 7.
All’articolo 8 invece si dispone che il procuratore generale presso la Corte d’appello debba:
- ogni 3 mesi, acquisire i dati riguardanti il rispetto dei termini relativi ai procedimenti in materia di violenza;
- inviare una relazione (almeno) semestrale al procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
Nell’articolo 9 vengono innalzate le pene previste nell’ipotesi di violazione dei provvedimenti di:
- allontanamento dalla casa familiare;
- divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima;
- eventuali ordini di protezione emessi in sede civile.
Viene poi introdotto l’articolo 382-bis nel codice di procedura penale, con il quale potrà essere applicato l’arresto in flagranza differita nelle ipotesi sopra citate, ma anche nei casi di reati quali maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
Potrebbe interessarti anche Reato di violenza privata: pena, esempio, procedibilità e prescrizione
Ddl Roccella: art. 11-15
Con l’art. 11 è stata ampliata la misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, che potrà essere prevista, assieme al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, anche in assenza di flagranza di reato, qualora vi sia il rischio che il reato sia reiterato.
L’articolo 12 introduce e disciplina l’utilizzo del braccialetto elettronico: nel caso di manomissione, è previsto il carcere. Con l’art. 13 vengono introdotte deroghe all’applicabilità delle misure cautelari coercitive – in altre parole, si facilità l’arresto.
L’art. 14 applica l’obbligo di immediata comunicazione dei provvedimenti messi in atto contro l’autore del reato alle vittime di violenza, mentre all’art. 15 si prevede che, affinché ci possa essere la sospensione della pena, non basterà partecipare due volte a settimana a percorsi di recupero, ma gli stessi dovranno essere superati positivamente.
LEGGI ANCHE Braccialetto elettronico: cos’è e come funziona
Ddl Roccella: art. 16-19
Per quanto riguarda i restanti articoli del ddl Roccella:
- l’art. 16 modifica la domanda di indennizzo previsto per le vittime di crimini internazionali violenti;
- l’art. 17 prevede una somma di denaro liquidata alle vittime di specifici reati oppure ai congiunti aventi diritto in caso di morte delle stesse;
- con l’art. 18 si prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente ddl, dovranno essere approvate, con apposito decreto, le modalità per riconoscere e accreditare enti e associazioni abilitati a effettuare corsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica;
- l’art. 19 prevede, infine, che non dovranno esserci nuovi o maggiori oneri sulle spalle della finanza pubblica.
Approfondisci leggendo Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: dal delitto d’onore al ddl Roccella
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere