Cosa spetta all’ex coniuge dopo il divorzio?
Quali sono i diritti patrimoniali dell'ex coniuge in caso di separazione o divorzio? Nel seguente articolo esamineremo i principali diritti riconosciuti al termine di un matrimonio.
- L’ex coniuge, in caso di separazione o divorzio, ha diversi diritti a contenuto patrimoniale.
- I principali sono l’assegno divorzile, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare.
- L’esercizio di questi diritti e il loro contenuto è stato influenzato dall’evoluzione del concetto di famiglia stesso, come considerato dall’ordinamento interno.
Nel seguente articolo, intendiamo occuparci dei diritti patrimoniali che gravano su di un coniuge a vantaggio dell’ex coniuge in caso di separazione o divorzio.
Il principale tra questi diritti è l’assegno divorzile, la cui disciplina è molto cambiata nel corso degli anni per effetto di molteplici interventi da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Ciò su cui è intervenuta la giurisprudenza è proprio il criterio per decidere di concedere l’assegno in questione. L’esigenza di modificare la disciplina sorge in conseguenza dell’evoluzione del concetto di famiglia.
Proprio per tale ragione, inizieremo il presente articolo delineando il quadro evolutivo di tale, anche al fine poi di comprendere le ragioni dei vari interventi giurisprudenziali.
Come è evoluto il concetto di famiglia?
La tutela della famiglia, come riservata dall’ordinamento, ha subito delle evoluzioni e ciò si riflette anche sugli strumenti che vengono riconosciuti al coniuge in sede di divorzio. Nella prospettiva del legislatore del 1942, la famiglia era intesa come istituzione, organizzata secondo un rapporto gerarchico, che vedeva al vertice la figura del padre.
Quest’ultimo, dotato di patria potestà, esercitava esclusivamente e in modo pieno poteri sui figli. Si trattava di un modello di famiglia fondato principalmente sul matrimonio, quale modello unico riconosciuto dall’ordinamento. La famiglia era intesa anche quale nucleo fondamentale dell’economia nazionale. Dunque, era un’istituzione da tutelare in quanto tale.
Anche lo status filiationis presentava caratteristiche ben diverse: il codice civile, infatti, conosceva una pluralità di status di figli, che erano figli legittimi, naturali riconosciuti, naturali non riconosciuti, figli adottati, con ulteriori differenze a seconda che si trattasse di adozione legittimante e non legittimante.
Con l’avvento della Costituzione, invece, la famiglia muta radicalmente e assume rilievo in quanto formazione sociale al cui interno si forma la personalità dell’individuo:
- la famiglia assume un ruolo servente rispetto all’individuo, non è tutelata più in quanto istituzione autonoma, ma in quanto strumento di espressione della personalità dell’individuo;
- vi è una parificazione del ruolo della moglie e del marito: ciò comporta superamento della prospettiva patriarcale e del principio della patria potestà. Ai genitori sono attribuiti pari doveri e prerogative.
Anche il modello familiare non è più unico e fondato sul matrimonio. Si passa infatti dal modello unico di famiglia a una pluralità di modelli familiari, con l’introduzione di istituti quali le unioni civili o la convivenza more uxorio.
Approfondisci l’argomento leggendo anche: Assegno mantenimento: come viene determinato?
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Assegno divorzile: cos’è
In caso di divorzio, il coniuge potrebbe ricevere un assegno divorzile, come previsto dall’art. 5 della Legge sul divorzio. In particolare, l’art. 5 co 6 della l. 898 del 1970 stabilisce che con la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il giudice dispone l’obbligo a carico di uno dei due coniugi di versare periodicamente un assegno in favore dell’altro, quando questo non ha i mezzi di sussistenza adeguati.
A tal fine, si terrà conto delle condizioni economiche di ciascuno di essi e del contributo reso alla conduzione della vita familiare e alla formazione del relativo patrimonio personale e comune.
In giurisprudenza si è aperto un ampio dibattito circa la definizione da dare a “mancanza di mezzi di sussistenza adeguati” che consente il riconoscimento dell’assegno divorzio. Quando non si hanno i mezzi di sostentamento? Vediamo le tre tesi al riguardo.
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Assegno divorzile: quando spetta?
Nel corso degli ultimi cinquanta anni, la giurisprudenza ha cambiato più volte orientamento circa l’individuazione del concetto di “mancanza dei mezzi di sussistenza”. Si evidenzia che il concetto sia essenziale al fine di stabilire se l’assegno spetti o meno, in quanto costituisce la condizione senza la quale l’assegno divorzile non può essere concesso.
Per oltre quarant’anni, il criterio per riconoscere l’assegno era quello del tenore di vita. L’assegno era dovuto per garantire il medesimo tenore di vita assicurato durante il matrimonio all’altro coniuge. Tale assunto è stato oggetto di critica da parte della dottrina, giacché è stato ritenuto non al passo con i tempi e con il concetto stesso di famiglia in epoca moderna.
Se la famiglia è tutelata in quanto luogo di formazione della personalità dell’individuo, deve essere garantito anche al soggetto di formare un nuovo nucleo familiare. D’altra parte, se si impone all’ex coniuge di sostenere il precedente partner dal punto di vista economico, anche dopo la conclusione del rapporto, questo, di certo, non facilità la formazione di una nuova famiglia.
Sul punto, la giurisprudenza è intervenuta, in un primo momento, prevedendo che l’assegno dovesse essere concesso solo per esigenze assistenziali, cioè per garantire all’altro coniuge in difficoltà economica un’esistenza libera e dignitosa. Anche questa concezione è stata, dopo poco, abbandonata ed è stato accolto un nuovo criterio per stabilire quando debba essere attribuito all’ex coniuge l’assegno divorzile.
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Criterio perequativo-compensativo
La Corte di Cassazione è intervenuta nell’individuare il nuovo criterio per erogare l’assegno divorzile. Le Sezioni Unite hanno accolto un modello di determinazione dell’assegno che risponde a ciascuna delle esigenze evidenziate dalla dottrina.
Si afferma che l’assegno deve compensare i sacrifici professionali e lavorativi che il coniuge ha subito per contribuire all’organizzazione familiare, che siano stati causa di uno squilibrio economico significativo tra i due partner. Il presupposto per l’erogazione dell’assegno è l’esistenza dello squilibrio economico.
Laddove lo squilibrio ci sia, però, poi dovrà essere provato il nesso di causalità tra lo squilibrio economico e le rinunce lavorative e professionale fatte al fine di contribuire all’organizzazione familiare e consentire la formazione del patrimonio dell’altro coniuge.
Ove non si riesca ad offrire tale prova, l’assegno può comunque essere erogato laddove sussistano esigenze a carattere assistenziale, con la sola finalità di assicurare l’autosufficienza economica e un’esistenza libera e dignitosa all’ex coniuge.
Si è sottolineato, in dottrina, che l’assegno divorzile, quindi, ha una funzione mista, assistenziale-perequativa, con prevalenza della natura compensativa. Ciò comporta che la funzione assistenziale abbia carattere sussidiario ed eventuale.
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Assegno di mantenimento: cos’è e come funziona
Tra i diritti dell’ex coniuge c’è anche quello all’assegno di mantenimento, il quale deve essere erogato in favore dei figli, sebbene sia poi materialmente attribuito all’ex coniuge.
L’assegno di mantenimento per i figli è una misura contributiva a carattere patrimoniale che viene erogata dal genitore. Ogni genitore è tenuto a contribuire alla formazione, al mantenimento e all’educazione del figlio.
Deve essere versato a:
- all’altro genitore;
- direttamente al figlio maggiorenne per coprire in via proporzionale le sue esigenze di vita.
L’obbligo sussiste fin quando questi non abbia raggiunto una propria indipendenza economica.
L’assegno deve essere determinato in misura tale da garantire non solo le esigenze minime e basilari di sopravvivenza, ma tutto ciò di cui ha necessità il figlio. Deve quindi essere parametrato in base alle:
- esigenze abitative, scolastiche, sportive, sanitarie e sociali;
- età dei figli;
- tenore di vita della famiglia.
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Diritto all’abitazione della casa familiare: cos’è
L’ordinamento prevede poi che possa essere assegnata la casa familiare nell’interesse del minore. Il coniuge affidatario ha anche il diritto di vivere nella casa familiare, anche se non è di sua proprietà.
Con la sentenza n 22566 del 2023 la Cassazione afferma che il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili spettano anche al coniuge separato senza addebito, con eccezioni, quindi non solo il coniuge divorziato ha tale diritto.
Il diritto all’assegnazione all’ex coniuge viene meno quando:
- i figli diventano economicamente autonomi;
- i figli vanno a vivere stabilmente da un’altra parte;
- lo stesso ex coniuge si allontana dalla dimora per utilizzare un’altra abitazione.
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Diritti patrimoniali dell’ex coniuge – Domande frequenti
L’ordinamento tutela la famiglia in quanto aggregazione sociale all’interno della quale si sviluppa la sua personalità.
L’assegno divorzile è erogato per compensare le rinunce che l’ex coniuge ha fatto per sostenere e aiutare la famiglia e l’altro coniuge, ove tali rinunce siano causa di una sperequazione patrimoniale.
L’assegnazione della casa familiare è concessa al genitore affidatario, nell’interesse esclusivo del figlio, anche maggiorenne, fin quando è stabilmente convivente.
L’assegno di mantenimento è erogato all’ex coniuge affidatario dei figli minori, disabili, o economicamente non sufficienti a soddisfare le esigenze primarie in via autonoma.
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