Chat hot con minorenni: è reato?
Cosa comporta il sexting con minorenni? Quali sono le conseguenze penali di questo comportamento? Approfondimenti su casi giurisprudenziali e impatti psicologici.
- Il sexting con minorenni è considerato pornografia minorile ai sensi dell’art. 600 ter c.p., con severe pene per la produzione e diffusione di materiale esplicito.
- Le sentenze della Corte di Cassazione ribadiscono che il consenso del minore non esime l’adulto dalla responsabilità penale, evidenziando la tutela dell’integrità psico-fisica dei minori.
- Gli atti di sexting e sfruttamento sessuale hanno gravi conseguenze psicologiche sui minori: è pertanto importante di una combinazione di tutela legale e supporto educativo e psicologico.
Il fenomeno del sexting, che consiste nell’invio di messaggi, immagini o video sessualmente espliciti tramite dispositivi digitali, ha acquisito una crescente rilevanza sociale e legale negli ultimi anni. Questa pratica, apparentemente innocua tra adulti consenzienti, assume una gravità particolare quando coinvolge soggetti di età inferiore ai 18 anni: il sexting assume infatti connotazioni particolarmente gravi, configurando potenziali reati di natura sessuale. Questo articolo si propone di esplorare il quadro normativo e giurisprudenziale italiano relativo al sexting con minorenni, fornendo un’analisi delle conseguenze giuridiche e delle possibili conseguenze per gli autori di tali condotte.
Cos’è il sexting?
Il sexting è definito come l’invio di testi e immagini sessualmente esplicite mediante l’uso di vie telematiche, cioè attraverso l’utilizzo di reti informatiche, interconnessioni tra computer tramite vie telefoniche e internet. Il sexting con minori, pur non essendo esplicitamente regolato dal diritto penale, viene inquadrato nell’alveo del reato di pornografia minorile.
Si distinguono due tipi principali di sexting:
- sexting primario: coinvolge l’invio diretto di materiale esplicito tra due persone;
- sexting secondario: consiste nella diffusione di tali materiali a terzi senza il consenso dell’interessato.
Quando uno dei partecipanti è minorenne, queste pratiche possono configurarsi come reato di pornografia minorile ai sensi dell’art. 600-ter del codice penale, che punisce chiunque utilizzi minori di 18 anni per produrre, distribuire o pubblicizzare materiale pornografico.
Il materiale pornografico è definito come quel contenuto attinente alla sfera sessuale umana, con rappresentazione non solo del congresso carnale o degli organi genitali, ma anche di immagini e scene che richiamano il rapporto sessuale, nonché gli atti di libidine ed atteggiamenti chiaramente erotizzanti.
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Pornografia minorile: art. 600 ter c.p.
L’art. 600-ter c.p. (art. inserito dalla l. n. 269 del 1998 – Norme contro la pedofilia) prevede pene severe per chiunque realizzi, distribuisca o pubblichi materiale pornografico coinvolgendo e raffigurando minori. In particolare, l’articolo prevede la reclusione da 6 a 12 anni e una multa da 24.000 a 240.000 euro per chi realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico con minori. È altresì punito chiunque distribuisca o pubblichi tale materiale, con pene che vanno da 1 a 5 anni di reclusione e multe da 2.582 a 51.645 euro.
L’oggetto giuridico previsto dal reato è la libertà e l’integrità psico-fisica del minore, intesa come diritto ad una crescita fisica, psichica, spirituale, morale e sociale del minore secondo il suo naturale sviluppo. L’elemento soggettivo per tutte le fattispecie è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte incriminate.
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Chat hot con minorenni: giurisprudenza
La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia con la sentenza n. 5522 del 21 novembre 2019. La Suprema Corte ha affrontato il caso di un minore che aveva condiviso selfie pornografici con altri minori. I giudici hanno dovuto stabilire se tale condotta rientrasse nella fattispecie del reato di pornografia minorile di cui all’art. 600 ter c.p., o se potesse essere considerata in modo diverso, dato che il materiale era stato autoprodotto e non vi era stata alcuna costrizione.
Gli Ermellini hanno deciso di inquadrare il comportamento del minore nell’ambito del reato di cessione di materiale pornografico, previsto dal comma 4 dell’art. 600 ter c.p. Infatti, nonostante il materiale fosse autoprodotto, la sua diffusione poteva comunque essere dannosa e configurare un reato, indipendentemente dall’assenza di costrizione o sfruttamento.
Un’altra controversia è stata oggetto di indagine da parte della Cassazione nel 2016, dove un individuo aveva mostrato video pornografici di minorenni dal proprio dispositivo mobile senza diffonderli ulteriormente. La Corte ha chiarito che anche la semplice ostensione di tali materiali configura reato ai sensi dell’art. 600-ter c.p., sottolineando l’importanza della tutela dei minori in ogni forma di sfruttamento sessuale.
In un altro caso, un adulto è stato condannato per aver indotto una minore a inviargli foto sessualmente esplicite tramite un’app di messaggistica. La Corte ha ribadito che il consenso del minore non esime l’adulto dalla responsabilità penale per pornografia minorile. In questo senso, possiamo citare anche la sentenza n. 4616 del 2022, di condanna per un adulto che aveva ricevuto immagini esplicite da una minore.
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Evoluzione giurisprudenziale
L’evoluzione giurisprudenziale sul sexting con minori ha visto diverse interpretazioni. In alcuni casi minoritari, la giurisprudenza ha valorizzato il consenso dei minori coinvolti nella produzione e condivisione del materiale, ritenendo che in assenza di sfruttamento o costrizione non si potesse configurare il reato di pornografia minorile. Tuttavia, l’orientamento prevalente ha adottato un approccio più rigoroso, considerando il semplice fatto della diffusione del materiale come sufficiente per configurare il reato.
In ogni caso, il fenomeno del sexting è stato affrontato con un’attenzione crescente alla tutela dei minori e alla prevenzione di abusi e sfruttamenti. Le interpretazioni giurisprudenziali hanno cercato di bilanciare il diritto alla privacy e alla libertà personale dei minori con la necessità di proteggerli da condotte potenzialmente dannose.
Sexting e revenge porn
Con l’introduzione dell’art. 612 ter c.p., che disciplina il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn, il quadro normativo si è ulteriormente arricchito. La nuova normativa prevede pene severe per chiunque diffonda immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone ritratte. Sebbene questa legge sia stata concepita principalmente per contrastare il fenomeno del revenge porn, essa ha implicazioni anche per il sexting con minori, poiché amplia le possibilità di perseguire penalmente la diffusione non consensuale di materiale esplicito.
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Fare sesso con un minorenne è reato?
Il codice penale prevede numerose disposizioni volte a reprimere i comportamenti sessuali con minorenni. L’articolo 609-quater c.p. punisce gli atti sessuali con minorenne. La norma prevede che chiunque compia atti sessuali con una persona che al momento del fatto non ha compiuto i 14 anni, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
La pena si applica anche se la vittima è consenziente, poiché il consenso del minorenne al di sotto di questa età è irrilevante ai fini della sussistenza del reato. Per i minori che hanno compiuto i 14 anni ma non ancora i 16, la legge prevede pene severe se l’atto è compiuto da un soggetto che, rispetto alla vittima, ha una posizione di autorità, come un genitore, un tutore, o un insegnante.
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Eccezioni
Esistono, tuttavia, delle eccezioni. La legge italiana considera legittimi i rapporti sessuali tra minorenni che abbiano un’età prossima, tipicamente con una differenza di età non superiore ai tre anni. Questa previsione, introdotta con la finalità di non criminalizzare i comportamenti sessuali tipici dell’età adolescenziale, non elimina comunque la necessità di valutare attentamente il contesto in cui tali rapporti avvengono.
Sentenze rilevanti
Numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno contribuito a chiarire l’applicazione di queste norme. In particolare, la Cassazione ha stabilito che il consenso del minorenne non esclude la responsabilità penale dell’adulto, in quanto il minorenne è considerato non pienamente capace di esprimere un consenso libero e consapevole. In una sentenza del 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che “il consenso del minore infraquattordicenne non rileva ai fini della configurazione del reato di atti sessuali con minorenne, trattandosi di delitto plurioffensivo che tutela sia la libertà sessuale del minore, sia il suo normale sviluppo psicofisico” (Cass. sent. n. 5780 dell’11 febbraio 2015).
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Aspetti psicologici e sociali
Le normative e le sentenze non possono prescindere dall’analisi delle conseguenze psicologiche e sociali di tali atti sui minori. Studi psicologici dimostrano che i minori coinvolti in rapporti sessuali con adulti o in pratiche di sexting possono subire gravi traumi emotivi, perdita dell’autostima, e sviluppare disturbi del comportamento. È importante che la legge tuteli i minori non solo punendo gli adulti coinvolti, ma anche prevenendo tali atti attraverso l’educazione e il supporto psicologico.
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Chat hot con minorenni – Domande frequenti
Le conseguenze legali del sexting con un minorenne possono essere molto gravi. Il sexting con minorenni è considerato un reato di pornografia minorile e sfruttamento sessuale, comportando pene severe come reclusione e multe significative.
Anche se un minorenne invia spontaneamente materiale esplicito, il semplice fatto di ricevere tale materiale può configurare il reato di pornografia minorile. Pertanto, occorre capire che non esistono difese valide basate sulla spontaneità dell’invio nel contesto del sexting con minorenni.
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