Revenge porn: definizione, normativa e come difenderti
Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di revenge porn, reato sanzionato all'art. 612 ter c.p.: analizziamone l'iter normativo e le pene previste in Italia.
- Il reato di revenge porn è stato previsto dal legislatore nel 2019, a fronte di molti e preoccupanti fatti di cronaca.
- Con revenge porn si intende la diffusione di materiale pornografico, senza il consenso della persona ritratta.
- La fattispecie può interferire anche rispetto alla questione della diffusione della pornografia minorile, tradizionalmente punita ai sensi dell’art. 600 ter c.p.
Il reato di revenge porn è disciplinato dall’art. 612 ter c.p. Il legislatore ha manifestato un significativo interesse per la tematica a fronte dei molti avvenimenti che hanno coinvolto, negli anni, giovani donne. Dopo i fatti che hanno avuto come protagonista Tiziana Cantone, infatti, l’opinione pubblica è diventata molto più sensibile rispetto a questo tema.
L’enorme diffusione dell’uso dei social network, poi, ha reso necessario imporre regole più severe in caso di condotte lesive della reputazione e dell’onore altrui. Quindi, in occasione del progetto di riforma finalizzato a introdurre nuove disposizione in tutela delle donne contro la violenza di genere, ha introdotto la suddetta ipotesi di reato.
Nel seguente articolo, ci occuperemo proprio della fattispecie del revenge porn: ne descriveremo le caratteristiche e ci soffermeremo anche sul c.d. caso del selfie pedopornografico, che potrebbe anche essere regolato ai sensi dell’art. 612 ter c.p.
Revenge porn: cos’è
L’evoluzione tecnologica ha determinato una modifica sostanziale dei rapporti umani, soprattutto con l’avvento dei social network. Questa evoluzione ha causato anche l’introduzione di nuove fattispecie penali, per far fronte a quelle che sono condotte pregiudizievoli di interessi meritevoli di tutela, ma che non trovano disciplina nel codice penale.
Tra queste vi è anche l’art. 612 ter c.p., ossia il cosiddetto revenge porn. La fattispecie è stata introdotta nel 2019, a seguito di vari fatti di cronaca, tra cui la tragica storia di Tiziana Cantone.
La ragazza era stata filmata dal fidanzato in atteggiamenti intimi e successivamente il video è circolato in rete. A seguito dei fatti, la vita della ragazza è stata totalmente stravolta e la vicenda si è conclusa con il suicidio della stessa. Dunque, in conseguenza di episodi simili, il legislatore ha introdotto il reato di cui all’art. 612 ter c.p.
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Revenge porn: disciplina previgente
Possiamo però chiederci come erano punite le condotte in questione prima dell’entrata in vigore di tale norma.
Già da prima, infatti, si parlava del fenomeno della NonConsensual Pornogrphy (pornografia non consensuale), che era punita con i seguenti reati:
- interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p., anche unitamente alla violazione di domicilio);
- stato di incapacità provocato mediante violenza (art. 613 c.p.);
- violenza sessuale (art.609 bis c.p) anche di gruppo (art. 609 octiesc.p.);
- violenza privata (art.610 c.p.);
- atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
- estorsione (art. 629 c.p.) anche solo tentata (art. 56 c.p.);
- accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p., per esempio se il soggetto si inseriva in sistemi per lasciare traccia di file/interazioni compromettenti o acquisire informazioni/immagini dai dispositivi della vittima);
- sostituzione di persona (art. 494 c.p., nel caso in cui venissero fatti falsi annunci osé e falsi profili social);
- falso ideologico o documentale (art. 476 e ss. c.p., per esempio in caso di contraffazione di una sottoscrizione per inserzioni/riproduzioni “hot” a nome della persona perseguitata, deepfake, ecc.);
- diffamazione (art.595 c.p.), anche aggravata (a mezzo stampa, radio-televisione, cinematografia, web);
- simulazione di reato (art. 367 c.p.) con artefatte evidenze/informative legate alla sfera sessuale, ecc.
Poi, è stato introdotta la fattispecie specifica dell’art. 612 ter c.p., a seguito dell’emendamento presentato dalla parlamentare Federica Zanella.
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Che cosa prevede il reato di revenge porn?
Il reato di cui all’art. 612 ter c.p. prevede che:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
Quindi, se io ricevo un selfie pornografico e poi lo diffondo ulteriormente, senza il consenso della persona, commetto il reato 612 ter, co 2, c.p. Dunque, la cessione del selfie pornogragico e/o pedopornografico rientra nel 612 ter, perché si tratta di cessione di immagine sessualmente esplicita, che avviene senza il consenso dell’interessato.
Qui è prevista la reclusione da 1 a 6 anni, che è una pena che supera alcune delle fattispecie previste dal 600 ter c.p. Tradizionalmente, quest’ultima norma stabilisce una pena per chi produce o diffonde materiale pedopornografico.
L’art. 600 ter c.p. prevede una sanzione più grave solo per colui che fa commercio. Questo è equiparato a chi realizza il materiale sfruttando il minore. Per colui che non fa commercio, ma si limita a diffondere gratuitamente il materiale, c’è reclusione fino a 3 anni. Quindi il 612 ter, co. 2, è più severo.
Quest’ultima fattispecie fa riferimento al distributore secondario, cioè colui che non ha prodotto le immagini, né le ha sottratte, ma le ha ricevute o acquisite, ma senza realizzarle lui o sottrarle.
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Elemento soggettivo del revenge porn
Il soggetto, che non ha realizzato o sottratto le immagini, se le ha ricevute o acquistate e le diffonde ulteriormente è punito ai sensi dell’art. 612 ter c.p., se c’è dolo specifico, cioè se agisce al fine di arrecare nocumento alla vittima. Il reato presuppone un fine lesivo.
Una dottrina ha sostenuto che è irragionevole subordinare la tutela penale della vittima al fatto che l’autore abbia questo fine di recargli nocumento, che presuppone un rapporto conflittuale con la vittima. Potrebbe accadere che l’autore non abbia la finalità di arrecare nocumento ad uno con cui non ha rapporti e magari quelle immagini le diffonda per divertimento e non per fine lesivo.
In realtà, la norma distingue tra distributore primario e secondario:
- se a diffondere è colui che ha realizzato il video o l’ha sottratto e lo diffonde, è punito per ciò solo;
- se invece lo diffonde dopo averlo ricevuto o acquisito senza sottrazione, non importa da chi, o da colui che l’ha realizzato o da qualcun altro, ma dà seguito a questa catena, è punito con la stessa pena, ma serve il dolo specifico.
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Revenge porne e tutela del minore
Come, in realtà, abbiamo accennato nei precedenti paragrafi, il reato di revenge porn può essere applicato anche se ad essere ritratto è un minore. Da questo punto di vista c’è chi ha evidenziato che il legislatore non prevede nessun aggravante a tutela del minore. Quindi, se il reato è posto in essere ai danni del minore, il trattamento penale non cambia.
Aggravanti del revenge porn
Il sistema delle aggravanti è irrazionale, perché il legislatore ha mutuato le aggravanti degli atti persecutori. Per esempio, dice che la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge o persona che è stata legata da relazione affettiva, o sono commessi con strumenti telematici e informatici.
Con riferimento alla trasmissione di immagini sessualmente esplicite, questa aggravante ricorre spesso, perché colui che ha in prima abbattuta questa immagine, sicuramente avrà avuto una relazione affettiva e normalmente la diffusione avviene mediante strumenti telematici e informatici. Quindi, questa aggravante si applica quasi sempre.
Poi c’è un’aggravante ad effetto speciale se i fatti sono commessi su persona in condizione di inferiorità psichica o fisica, o donna in stato di gravidanza; qui il disvalore, se si giustifica con riferimento agli atti persecutori, si comprende di meno rispetto alla diffusione di immagini sessualmente esplicite.
Non c’è aggravante della minore età.
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Selfie pedopornografico: è reato se lo divulga un minore?
Recentemente, la Corte di Cassazione si è occupata anche del caso del materiale che è stato prodotto dallo stesso minore e poi divulgato, con il consenso dello stesso. Questa è la c.d. ipotesi del sexting, cioè se i minori possono legittimamente porre in essere questa pratica e in cosa incorre la controparte che riceve il selfie.
Le Sezioni Unite hanno affermato che la produzione di materiale, anche se eteroprodotto, in sé non è un fatto illecito, quando c’è il consenso del minore. Non costituisce reato conservare per fini personali materiale di questo tipo. Tuttavia, costituisce comunque reato la diffusione, anche da parte dello stesso minore, ai sensi dell’art. 600 ter c.p.
Rispetto al selfie, un orientamento pregresso aveva ritenuto che il reato di diffusione fosse integrato solo ove avesse ad oggetto materiale prodotto illecitamente. Il selfie, in quanto materiale autoprodotto, era illecito se era stato realizzato dal minore indotto da una condotta prevaricatrice di altro soggetto – se mancava l’abuso non era illecito.
Quindi, la diffusione era illecita solo se integrato anche il reato del comma primo del 600 ter. Tuttavia, tale nuovo orientamento accoglie, invece, la tesi per cui la diffusione non necessariamente è integrata quando ha ad oggetto materiale prodotto illecitamente.
Dunque, la pronuncia delle Sezioni Unite conduce a suddetto esito, ossia che:
- il selfie, anche se prodotto lecitamente, non può essere diffuso;
- vi è una criminalizzazione del sexting tra adolescenti, pratica che però è molto comune.
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Revenge porn – domande frequenti
La pena per il revenge porn cambia a secondo che vi siano o meno le aggravanti: scopri di più nella nostra guida.
Il revenge porn è il reato di chi divulga, senza il consenso dell’interessato, foto o altro materiale ritraente un soggetto in atteggiamenti intimi.
La divulgazione del selfie pedopornografico può integrare il reato di revenge porn, oltre che quello di cui all’art. 600 ter c.p., se ricorre l’elemento del dolo.
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