Il cognome del padre al figlio non sarà più automatico: la svolta in Italia

Il congedo di maternità non è altro che un periodo di tempo in cui la madre ha diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro negli ultimi mesi della gravidanza e nei primi mesi successivi al parto, per una durata totale di 5 mesi.
La normativa in vigore distingue tra maternità obbligatoria, facoltativa e anticipata: vediamo di seguito quali sono le differenze esistenti.
Le norme che si riferiscono alla tutela e al funzionamento della maternità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, noto come Testo unico sulla maternità e paternità.
La maternità viene definita come “il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio”, termine con il quale si indica il tempo fisiologico necessario per riacquisire la funzionalità anatomica che si aveva prima del parto e che corrisponde a 6 settimane.
Il congedo di maternità è obbligatorio nella misura in cui la lavoratrice non potrà in alcun modo rinunciarvi. La sua durata è di 5 mesi e nei casi in cui la lavoratrice volesse rientrare prima al lavoro in seguito al parto, dovrà presentare un certificato medico che dimostri l’assenza di rischi per la sua salute.
La lavoratrice avrà la possibilità di scegliere di suddividere i 5 mesi previsti in modo obbligatorio nel seguente modo:
La legge prevede che nei primi 12 anni di vita del bambino la madre possa richiedere un periodo di maternità facoltativa, che rientra in quello che prende il nome di congedo parentale.
Tale periodo:
In particolare, i lavoratori potranno accedere a un congedo della durata di 7 mesi. Nel caso in cui il genitore fosse invece single, la maternità facoltativa avrà una durata totale di 10 mesi.
Come suggerisce il termine stesso, ci sono dei casi particolari in cui la lavoratrice potrà assentarsi dal lavoro già nei primi mesi di gravidanza: si tratta di quelle situazioni in cui la gravidanza sia a rischio, oppure vi siano condizioni lavorative che provochino il suo affaticamento o siano poco sicure e insalubri per la lavoratrice.
La maternità anticipata potrà essere disposta:
Oltre alla differente durata e modalità di applicazione, esiste un’altra differenza tra la maternità obbligatoria, facoltativa e anticipata la quale ha a che fare con la retribuzione.
L’indennità sarà pari all’80% della propria paga giornaliera, che viene calcolata sull’ultima busta paga precedente l’inizio del periodo di congedo, nel caso della maternità obbligatoria e anticipata.
Per quanto riguarda la maternità facoltativa, invece: