Esercizio abusivo della professione di avvocato: pena e procedibilità
- L’esercizio abusivo della professione è un reato previsto dall’art. 348 del codice penale.
- Può essere commesso dagli avvocati, ma non solo.
- Possono infatti commettere un abuso nell’esercizio della professione anche coloro i quali svolgono una professione sanitaria, come per esempio i medici e gli infermieri.
L’esercizio abusivo della professione fa parte dei reati contro la Pubblica amministrazione, tra i quali rientrano anche i reati di corruzione, concussione, peculato, malversazione, abuso d’ufficio, e così via.
Il reato di esercizio abusivo della professione punisce quelle persone che, non avendone i requisiti, esercitano in modo illecito una determinata professione, la quale potrà essere legata alla sfera sanitaria, oppure a quella legale, giusto per fare qualche esempio.
I medici e gli avvocati sono persone che, proprio per il ruolo che svolgono a livello professionale, hanno dei requisiti morali e professionali da rispettare, anche in considerazione della presenza di un codice deontologico.
Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio quando si configura tale reato, quindi quale condotta integra gli estremi del reato di abusivo esercizio di una professione e quali sono le conseguenze in termini di pena, procedibilità, prescrizione, radiazione da uno specifico albo.
Esercizio abusivo della professione: codice penale
Esercitare una professione in modo abusivo significa svolgere una determinata attività senza possedere i requisiti previsti dalla legge.
Potrebbe per esempio farlo:
- un soggetto che esercita la professione di medico senza avere mai conseguito una laurea in medicina;
- un avvocato che ha aperto uno studio legale senza avere mai superato l’esame di stato necessario per ottenere l’abilitazione.
In questo caso, il reato si configura nell’ipotesi in cui venga commesso anche solo un fatto tipico di una determinata professione, pure se a titolo gratuito.
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Per gli atti che invece sono liberi, quindi non si riferiscono necessariamente a una specifica professione, si può parlare effettivamente di esercizio abusivo della professione nel momento in cui li si commetta in modo organizzato e remunerato, in modo che, all’apparenza, l’attività sembri essere effettivamente lecita.
L’art. 348 cp prevede che
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
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Esercizio abusivo della professione: pena
Come si evince dal paragrafo precedente, la pena prevista nel caso di esercizio abusivo della professione è pari a:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- la multa da 10.000 a 50.000 euro.
Nella pratica, sarà prevista la confisca delle cose destinate o utilizzate a commettere il reato, oltre che la pubblicazione della sentenza e la sua trasmissione all’albo, ordine o registro al quale il reo non è mai stato iscritto. Sarà prevista l’interdizione dalla professione da un minimo di 1 anno fino a un massimo di 3.
Vengono poi applicate delle pene più severe nel caso in cui si inducano altri soggetti alla commissione del reato. La pena diventa in questo caso pari alla reclusione da 1 a 5 anni e alla multa da 15.000 a 75.000 euro.
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Esercizio abusivo della professione: prescrizione
Il termine di prescrizione del reato di esercizio abusivo della professione rispetta le regole previste dalla legge, ovvero è pari a 6 anni – che diventano 7 anni e 6 mesi al massimo nel caso di atti interruttivi della prescrizione.
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Esercizio abusivo della professione: procedibilità
In merito alla procedibilità del reato, l’esercizio abusivo della professione rientra tra i reati procedibili d’ufficio: potrà dunque denunciare i fatti qualsiasi persona ne sia venuta a conoscenza, come testimone o su segnalazione della vittima.
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Denuncia per esercizio abusivo della professione
La denuncia contro l’autore del reato potrà dunque essere presentata non solo dalla persona offesa, ma da qualunque soggetto.
Dopo la denuncia, ci sarà la fase delle indagini preliminari, la quale permetterà alle Forze dell’Ordine di mettere insieme i fatti in modo da arrivare al processo penale vero e proprio – fermo restando che la denuncia potrebbe anche essere archiviata in assenza di prove.
La persona danneggiata potrà anche costituirsi parte civile in modo tale da ottenere il risarcimento per il danno subito.
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Esercizio abusivo della professione di avvocato
Uno dei mestieri per il quale il reato di esercizio abusivo della professione si configura con una certa frequenza è quello dell’avvocato. Un esempio è rappresentato dai soggetti che esercitano la professione senza però essere iscritti all’Albo, compiendo atti che possano influenzare la progressione di un dato procedimento o di un processo penale.
In merito alle consulenze legali improprie, si commette il reato solo nel caso in cui vengano effettuate in modo continuativo, ovvero come farebbe un avvocato che sia regolarmente iscritto all’Albo.
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A proposito della professione legale, bisogna poi distinguere tra esercizio abusivo e usurpazione di titoli. Nel secondo caso, in pratica, ci si impossessa del titolo di avvocato senza però compiere gli atti tipici di questa professione.
Tale reato è disciplinato dall’art. 498 del codice penale e prevede la pena della sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro.
Esercizio abusivo della professione sanitaria
Anche le professioni sanitarie, come quella del medico e dell’infermiere, rientrano molto spesso tra quelle in cui viene commesso il reato di esercizio abusivo della professione, con conseguenze che possono essere davvero letali sulla salute dei pazienti.
Si potrebbe infatti rischiare di commettere anche il reato di omicidio colposo e, senza dubbio, l’interdizione dalla professione, oltre alle altre conseguenze penali di cui abbiamo parlato nelle righe precedenti.
Quali sono i reati a cui può andare incontro un infermiere nell’ambito della sua attività professionale? Oltre a quello preso in esame in questa guida, potrebbero configurarsi poi anche altri reati, quali:
- omissione di referto;
- violenza privata;
- lesione personale colposa;
- omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale o incaricato di servizio pubblico;
- falso ideologico in atto pubblico;
- esercizio abusivo della professione;
- omissione di soccorso.
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Esercizio abusivo della professione – Domande frequenti
No, il reato di esercizio abusivo della professione è disciplinato dal codice penale, più precisamente dall’art. 348 cp e non è stato depenalizzato dal D.Lgs. n. 7/2016.
L’esercizio abusivo della professione è un reato disciplinato dal codice penale nel quale viene punito chiunque eserciti una professione che prevede una speciale abilitazione di Stato in modo illecito, ovvero senza possederla.
L’esercizio abusivo della professione di infermiere potrebbe comportare la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e la multa da 10.000 a 50.000 euro.
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