Responsabilità del chirurgo estetico
Cosa succede nel caso di intervento chirurgico con esito non soddisfacente dopo alcuni anni? Si può fare ricorso contro il chirurgo che lo ha eseguito? Vediamo come si può procedere, partendo da una sentenza del Tribunale di Pistoia.
La responsabilità del chirurgo estetico è stata scrutinata da una recente pronuncia del Tribunale di Pistoia (sentenza n. 595 del 2021).
In tale vicenda giudiziaria una signora ultrasettantenne aveva convenuto in giudizio un chirurgo plastico al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un intervento di mastoplastica additiva bilaterale eseguito a fini estetici, il cui esito sarebbe stato insoddisfacente perché, a cinque anni dalla sua esecuzione, si era rotta la protesi mammaria destra.
Responsabilità chirurgo estetico: il caso
La ricorrente aveva motivato la richiesta di risarcimento sostenendo che l’intervento sarebbe stato inadatto alla sua corporatura e che il chirurgo le avrebbe fornito informazioni inadeguate sui possibili effetti pregiudizievoli dell’intervento.
Disposta in corso di causa una consulenza tecnica medico legale era emerso che la rottura della protesi non era stata causata dall’intervento chirurgico, che la mastoplastica era stata eseguita secondo il desiderio della paziente, la quale non aveva dimostrato che se fosse stata informata di tutte conseguenze che sarebbero derivate dall’intervento non si sarebbe sottoposta allo stesso o avrebbe diversamente modulato le proprie scelte terapeutiche.
Sulla base di tali accertamenti, il Tribunale ha respinto la domanda rilevando che, in assenza di negligenza o di imperizia, il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il paziente si attendeva, fermo restando l’obbligo di illustrare al paziente in modo dettagliato:
- il risultato che intende raggiungere;
- le modalità dell’intervento;
- di prospettare realisticamente i rischi e le possibili conseguenze che potrebbero derivarne connesse.
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Differenza tra responsabilità durante l’intervento e conseguenze future
Dal medico non si può esigere, infatti, la guarigione del paziente, ma unicamente che s’impegni e si obblighi ad un comportamento che sia rivolto alla guarigione, o quantomeno al miglioramento delle condizioni del paziente.
Il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione qualunque causale sul danno alla salute.
La prova può essere fornita dal paziente con ogni mezzo, ivi compreso il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, ma deve pur sempre essere fornita, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa.
Il paziente, del resto, ha l’onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite chirurgo estetico, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista.
Responsabilità chirurgo estetico e principi di deontologia medica
Tali principi, da tempo formulati dalla giurisprudenza, sono stati recepiti dall’articolo 76 bis del codice di deontologia medica, secondo cui «il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate».
Conclusivamente il tribunale livornese ha espresso il seguente principio di diritto: il chirurgo estetico non risponde delle conseguenze di un intervento correttamente eseguito sul quale il paziente ha espresso il consenso informato ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
LEGGI ANCHE Quali sono le responsabilità della guardia medica
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere