Prescrizione: significato, tipologie, riforma
La prescrizione è un istituto dalle molteplici sfaccettature. Sai di cosa si tratta? Quali sono le differenze in sede penale e civile? Tutti i diritti sono prescrittibili? Cerchiamo di fare chiarezza sull'argomento e spiegare di cosa si tratta.
- La prescrizione opera per i diritti, i reati e le pene, quindi trova attuazione sia in sede civile sia penale.
- La prescrizione si giustifica per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, in caso di prescrizione civile, e per tutelare l’autore del reato.
- A causa del trascorrere del tempo, potrebbe non essere giustificabile l’applicazione della sanzione penale.
La prescrizione è un istituto che assume caratteri parzialmente diversi a seconda che operi in sede civile o penale. Tale istituto si connette sia al trascorrere del tempo sia all’inerzia del titolare di un diritto o dell’azione penale.
Ogni rapporto giuridico deve infatti essere fatto valere in giudizio dalla parte che ne abbia interesse. Laddove non si agisca, la condotta denota disinteresse. In questo articolo, vogliamo spiegare cosa è la prescrizione e qual è la ragione per cui l’ordinamento prevede l’istituto.
Inoltre, vogliamo anche evidenziare le differenze tra la prescrizione civilistica e quella penalistica, quindi la relativa disciplina e come deve comportarsi la parte avvantaggiata dalla prescrizione. Infine, analizzeremo anche la prescrizione delle cartelle esattoriali.
Prescrizione: significato
Ogni fenomeno giuridico incide nella realtà materiale e dunque rileva nella realtà giuridica in una duplice dimensione: temporale e spaziale. Tempo e spazio influenzano la determinazione di vicende giuridiche e la stessa vita delle situazioni giuridiche.
Il tempo può rilevare:
- perché trascorre, quindi come si articola la durata di un rapporto;
- con riferimento ad un momento specifico, la data.
Per esempio, in un contratto di locazione, il tempo fissa il termine di efficacia del contratto, la durata della locazione, e segna il termine di scadenza del pagamento del canone. La prescrizione è un istituto che riguarda il tempo.
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Prescrizione: termini
La legge dedica una specifica normativa al computo dei termini. Il codice civile lo colloco nel capo dedicato alla prescrizione, anche per l’assenza di una diversa normativa in proposito. Un espresso rinvio all’art. 2963 è nell’art. 1187 cc per il computo del termine di adempimento dell’obbligazione.
Regola generale è che i termini contemplati dal codice e dalle leggi speciali si computano secondo il calendario comune. Da norma, il riferimento al giorno è da intendersi per l’intera durata. Solo in ipotesi eccezionali indicate rileva in un momento specifico della giornata.
Non si computa il giorno iniziale del termine e si computa invece quello finale.
Il computo dei termini a mesi si determina con riguardo al mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno del mese.
In via esemplificativa, il termine di un mese con decorrenza al 5 febbraio, scade comunque il 5 marzo anche se il mese di febbraio è di 28 giorni.
Analoga disciplina vale per il computo del termine in anni, che fa riferimento all’anno di scadenza con riguardo al giorno e al mese corrispondenti a quelli iniziali.
Di regola, il termine si considera continuo, cioè comprensivo dei giorni festivi tranne che questi non siano espressamente esclusi.
Per approfondire l’argomento potresti anche leggere: Calcolo dei termini processuali e dies a quo
Prescrizione diritto privato
Per l’art. 2934 c.c. prevede che:
ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
La prescrizione costituisce dunque un modo di estinzione dei diritti. Il tempo di prescrizione decorre in relazione alla durata del non esercizio del diritto.
È da sempre dibattuto il fondamento dell’istituto della prescrizione. Tradizionalmente, è stato ravvisato nell’inerzia del titolare, come espressione di non interesse alla titolarità del singolo diritto. In aggiunta:
- è stato riposto nell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, al fine di tutelare l’affidamento dei terzi circa la corrispondenza della situazione di fatto a quella di diritto;
- è, inoltre, una sorta di sanzione per il soggetto che si disinteressa dei suoi diritti, non esercitando e lasciando deperire i beni.
Sono imprescrittibili i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. Tra i diritti indisponibili vanno annoverati i diritti della personalità e quelli connessi agli stati e alle potestà familiari. Alcune volte la legge si limita a stabilire l’imprescrittibilità dell’azione, come nel caso del diritto di proprietà: l’azione di rivendicazione è imprescrittibile.
La disciplina della prescrizione non è derogabile – eventualmente, il patto che deroga è nullo. La sua operatività è rimessa all’iniziativa dei privati, non opera di diritto, cioè automaticamente, ma deve essere fatta valere dal debitore.
Prescrizione: decorrenza e durata
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Non opera, dunque, quando il mancato esercizio del diritto è giustificato.
Non incidono gli impedimenti di fatto all’esercizio del diritto, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Molto spesso è la legge stessa a specificare il giorno dal quale decorre il termine della prescrizione.
Quanto alla durata, la regola generale è che i diritti si estinguono per prescrizione decorsi dieci anni, la c.d. prescrizione ordinaria. Vi sono anche ipotesi di prescrizioni brevi, pari a:
- 5 anni, come per il risarcimento del danno;
- 2 anni, come nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli.
LEGGI ANCHE: Infortunio sul lavoro: come ottenere il risarcimento del danno
Prescrizione presuntiva
La caratteristica di tale prescrizione è di operare sul mero terreno della prova. La legge presume che alcuni rapporti obbligatori siano usualmente estinti in un breve lasso di tempo e senza formalità. Per questa ragione, le prescrizioni presuntive sono brevi.
Per regola generale, il creditore che chiede l’adempimento dell’obbligazione è tenuto alla sola allegazione del credito. È onere del debitore provare l’adempimento o altra causa di estinzione del debito.
La prescrizione presuntiva evita che il debitore debba dare la prova, non è cioè tenuto a provare l’adempimento. Questo perché lo stesso è presunto dalla legge dopo il decorso di un determinato periodo di tempo.
Il fenomeno è inverso rispetto a quello della prescrizione estintiva, che estingue il diritto per mancato esercizio. Al contrario, la prescrizione presuntiva fa presumere che il diritto sia stato esercitato e che sia intervenuto l’adempimento o altro fatto estintivo dell’obbligazione.
Per esempio si prescrive:
- in sei mesi, il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto;
- in un anno, il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- in tre anni, il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
In ogni caso, si tratta di una presunzione semplice di estinzione, che ammette la prova contraria. La prova è però circoscritta al solo giuramento. Colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito.
Se il soggetto giura il falso, si ricorda che può anche essere soggetto a una sanzione penale, per il reato disciplinato all’art. 371 cp.
LEGGI ANCHE: Reato di falso ideologico: cos’è, quando si configura e come viene punito
Prescrizione penale
La prescrizione in materia penale riguarda il reato, è infatti una causa di estinzione del fatto illecito conseguente al trascorrere del tempo. Se una sentenza irrevocabile di condanna non interviene prima entro un certo termine, l’imputato non può essere perseguito.
È un istituto di carattere sostanziale nel nostro ordinamento, come specificato dalla giurisprudenza di Cassazione e Costituzionale rispetto al caso Taricco. In quanto tale, è sottoposto agli stessi principi, in particolare legalità, irretroattività, determinatezza e riserva di legge.
La prescrizione consiste nella rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva dopo il trascorrere di un certo periodo di tempo dal verificarsi del reato o dalla condanna.
Approfondisci leggendo la nostra guida sulla prescrizione dei reati
Prescrizione del reato e della pena: che differenza c’è
Distinguiamo in genere tra:
- la prescrizione del reato: trascorso il tempo previsto dall’art. 157 dalla consumazione del reato senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, il reato è definitivamente estinto. Gli artt. 159 e 160 cp prevedono cause di sospensione e interruzione della prescrizione;
- la prescrizione della pena: trascorso il tempo previsto dagli artt. 172 e 173 cp senza che la condanna, comminata dalla sentenza irrevocabile, sia stata eseguita, la pena principale è estinta.
Potrebbe interessarti anche: Che differenza c’è tra delitto e contravvenzione
Quali sono i termini di prescrizione del reato
I termini di prescrizione del reato sono quindi previsti all’art. 157 cp. La norma dispone che il reato deve ritenersi estinto se sia decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge.
La disposizione prevede poi che, per i reati di lieve entità, essi comunque si estinguono:
- in un termine non inferiore a sei anni, se si tratta di delitti;
- in quattro anni, se si tratta di contravvenzioni.
Sul termine non incidono le circostanze aggravanti o attenuanti, salvo quelle ad effetto speciale, cioè che comportano un aumento o diminuzione di un valore superiore a un terzo.
La disciplina della prescrizione penale è stata oggetto di recente riforma, la c.d. Riforma Cartabia, che analizzeremo di seguito.
Prescrizione penale e Riforma Cartabia
A partire dal 2017, la prescrizione penale ha subito molteplici modifiche. Da ultimo, con la Riforma Cartabia, che ha modificato la disciplina prevedendo che:
- il decorso della prescrizione si interrompe dopo la sentenza di primo grado;
- si limita la durata dei procedimenti in Cassazione (2 anni) e in Appello (1 anno).
Se sono superati i termini, il giudizio è improcedibile, cioè il giudice emana un provvedimento con il quale dichiara che non è possibile proseguire il giudizio.
Si distingue dalla sentenza che dichiara la prescrizione, la quale estingue il reato: ciò significa che la condotta del soggetto non può produrre altre conseguenze. In questo caso, non vi è questo effetto.
L’argomento è stato approfondito anche in: Riforma Cartabia: cosa cambia e da quando sarà in vigore
Prescrizione cartelle esattoriali
Anche le cartelle esattoriali si prescrivono, cioè perdono efficacia a causa del trascorrere del tempo. Il termine della prescrizione decorre dalla notifica della cartella esattoriale e opera automaticamente, cioè, a differenza della prescrizione civilistica, non deve essere necessariamente fatta valere dalla parte.
Tuttavia, può accadere che comunque l’Agenzia delle entrate agisca per ottenere la restituzione. In questo caso, il debitore in giudizio potrebbe dover far valere la prescrizione.
La prescrizione comporta la perdita di efficacia della cartella, ma se il debitore comunque procede all’adempimento non può chiedere la restituzione.
LEGGI ANCHE: Tregua fiscale: le istruzioni e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Come si calcola la prescrizione?
Il termine di prescrizione generale è quello decennale. Tuttavia, talvolta si distinguono alcune ipotesi a seconda dei casi, per esempio:
- per le imposte erariali, la prescrizione è di 10 anni;
- per le imposte locali, la prescrizione è di 5 anni;
Nella tabella di seguito abbiamo riassunto alcuni dei principali termini di prescrizione di tasse e imposte.
3 anni | 5 anni | 10 anni |
Bollo auto | Imu | Irpef |
Tasi | Iva | |
Tari | Ires | |
Contributi INPS e Inail | Imposta di bollo | |
Multe stradali | Imposta di registro | |
Sanzioni amministrative | Contributi Camera di commercio | |
Imposta catastale | ||
Canone Rai |
Puoi approfondire l’argomento leggendo: Prescrizione e decadenza del credito tributario
Prescrizione – domande frequenti
Il termine di prescrizione di un reato comporta l’estinzione del fatto illecito, che non produce alcun effetto giuridico.
Il processo si “prescrive” se di impugnazione, trascorsi 2 anni per il ricorso in Cassazione e 1 anno in Appello. Comporta l’improcedibilità del giudizio.
Non possono mai andare in prescrizione i diritti indisponibili e ogni altro diritto previsto dalla legge.
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere