Ddl lavoro 2024: dalla somministrazione all’apprendistato e lo smart working, ecco le novità
È ricco di contenuti il Ddl lavoro, approvato alla Camera dei deputati e che attende ora il via libera definito del Senato. Ecco una sintesi delle principali novità.
- Sono diverse le misure previste nel testo del Ddl lavoro.
- Per esempio, il lavoratore in cassa integrazione può svolgere attività di lavoro subordinata o autonoma comunicandolo preventivamente all’INOS.
- L’assenza ingiustificata del lavoratore per 15 giorni comporta, invece, la risoluzione del rapporto di lavoro e non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche.
Il 9 ottobre del 2024 è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge di iniziativa governativa in titolo recante “Disposizioni in materia di lavoro“. Tante le novità previste, dalla salute sul luogo del lavoro, alle novità su apprendistato, contratti misti, periodo di prova, smart working e assenza ingiustificata del lavoratore. Vediamole nel dettaglio.
Salute e sicurezza sul lavoro
In materia di tutela e sicurezza sul lavoro, il provvedimento prevede la soppressione dell’ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta, a scelta del datore di lavoro, dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente.
Si prevede anche la possibilità che il medico, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva.
Il provvedimento prevede anche che l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussista solo quando la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Se il medico non ritenga necessario procedere alla visita, deve dichiararlo tramite il rilascio di un giudizio di idoneità alla ripresa della mansione.
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Lavoro subordinato e cassa integrazione
Una delle novità del Ddl lavoro prevede che il lavoratore in cassa integrazione possa svolgere un’attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, ma comunicando tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Inoltre, si prevede che in caso di integrazione salariale non si ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso agli stessi trattamenti medesimi.
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Somministrazione di lavoro
In tema di somministrazione di lavoro, invece il Ddl Lavoro introduce modifiche all’articolo 31, comma 2, del Decreto legislativo 81/2015, escludendo dal calcolo dei limiti quantitativi riguardanti i complessivi contratti a tempo determinato stipulati dal datore di lavoro, i contratti in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi i lavoratori assunti dall’agenzia di somministrazione con rapporto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal calcolo dei limiti quantitativi, i contratti di somministrazione con lavoratori disoccupati (che fruiscono da almeno sei mesi della NASpI, non agricola, o di ammortizzatori sociali) e con i cosiddetti svantaggiati o molto svantaggiati (ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, art. 2 n. 4) e 99) e del D.M. 17 ottobre 2017).
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Ddl lavoro e stagionali
Il provvedimento definisce inoltre le caratteristiche delle attività stagionali, introducendo una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, c. 2 D. Lgs. n. 81/2015. Nel dettaglio rientrano nelle attività stagionali “le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Durata del periodo di prova
In riferimento al periodo di prova, si prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, la durata viene stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi. Per i contratti con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi, invece, il periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni.
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Ddl lavoro e smart working
Il Ddl lavoro interviene anche in tema di smart working, prevedendo che il datore di lavoro comunichi, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure nei cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento che modifica la durata o che comporta la cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
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Apprendistato
Il Ddl lavoro potenzia l’apprendistato come strumento formativo, prevedendo che le risorse destinate annualmente all’apprendistato professionalizzante saranno estese a tutte le tipologie di apprendistato. Inoltre, sarà possibile trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca.
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Contratti misti
Novità interessante riguarda i cosiddetti “contratti ibridi a causa mista“, quelli mediante i quali un lavoratore può essere assunto sia come dipendente, sia come lavoratore autonomo a partita IVA, una misura che risponde alle esigenze di aziende che richiedono competenze specifiche per periodi brevi.
L’attuale disciplina prevede che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi.
Il Ddl lavoro prevede che tale divieto non si applichi alle persone fisiche iscritte a registri o albi professionali che hanno un contratto di lavoro subordinato part-time (tra il 40% e il 50% del tempo pieno) con datori di lavoro che hanno più di 250 dipendenti.
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Risoluzione del rapporto di lavoro
Il Ddl lavoro infine prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve però prima segnalare la situazione all’Ispettorato del Lavoro: se questi conferma l’assenza, il rapporto di lavoro viene considerato risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. In questo caso il lavoratore non avrà diritto alla disoccupazione NASpI.
In caso di problemi con un contratto di lavoro che viene risolto dal datore di lavoro e per altri problemi in ambito lavorativo, ti consigliamo di consultare un avvocato specializzato in diritto del lavoro per ottenere assistenza legale e la protezione dei tuoi diritti.
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