Il DDL sicurezza è stato trasformato in un decreto: arriva il sì del Senato
Dopo il semaforo verde della Camera dei Deputati, il provvedimento noto come Ddl sicurezza è diventato un decreto, pubblicato velocemente in Gazzetta Ufficiale. Ecco quali sono le misure già in vigore e i nuovi reati introdotti.
- Il decreto sicurezza – DDL n. 1509, convertito in legge dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 – recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario è stato approvato dalla Camera il 29 maggio 2025.
- In data 4 giugno 2025, il Senato lo ha approvato in via definitiva.
- Tra le altre cose previste a livello normativo, troviamo il fatto che la cannabis light sia diventata illegale.
Per evitare le lungaggini di un processo di approvazione che avrebbe potuto portare a un no in Senato, il Governo ha convertito DDL sicurezza, ossia il disegno di legge dal titolo Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, in un decreto.
Si tratta di una prassi alla quale si assiste sempre di più, che però viola, in molti casi, il carattere di urgenza e necessità che, secondo la nostra Costituzione, devono essere presenti quando si ricorre ai decreti legge. L’approvazione repentina di questo decreto ha, di fatto, impedito che potesse esserci una discussione in Parlamento. Nella giornata del 4 giugno 2025 è stato approvato definitivamente anche dal Senato, con 109 voti favorevoli.
Tra le diverse disposizioni in arrivo, si annoverano l’introduzione del nuovo reato di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, la previsione che i blocchi stradali diventino reati, con pene fino a due anni di reclusione fino al divieto dell’uso di cannabis light. Analizziamo più nel dettaglio le disposizioni contenute al suo interno.
Decreto sicurezza: cosa cambia nelle carceri
Tra le novità più importanti contenute nel decreto sicurezza, troviamo il nuovo reato di cui all’art. 415-bis del Codice penale, intitolato “Rivolta all’interno di un istituto penitenziario“.
Tale norma recita che:
Chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza.
In aggiunta, chi provoca, dirige e organizza una rivolta in carcere, anche sotto forma di resistenza passiva, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni. Se si usano armi, la pena aumenta da 3 a 10 anni. Se poi dalla rivolta si provocano lesioni personali che culminano con la morte, la pena detentiva è da 10 a 20 anni.
È stato poi abrogato il differimento obbligatorio del carcere per le detenute incinte o madri con figli fino a un anno. L’esecuzione della pena non sarà rinviabile se il giudice ravviserà il rischio che la detenuta possa commettere ulteriori delitti.
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Novità per le Forze dell’Ordine
Il decreto Sicurezza permette alle Forze di Polizia di poter indossare la bodycam durante un servizio, che sia di mantenimento dell’ordine pubblico, di vigilanza di siti sensibili o sul treno. In più, gli agenti saranno autorizzati a portare armi private, senza licenza, anche quando non si trovano in servizio.
Lo Stato potrà versare fino a 10.000 euro per le spese legali di membri delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate che siano indagati o imputati per ragioni connesse alle proprie mansioni. Chi viola le prescrizioni imposte dalla Polizia Stradale, invece, potrà rischiare la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
Decreto sicurezza e migranti
Per quanto riguarda la vendita di SIM ai migranti extracomunitari, gli stranieri dovranno semplicemente esibire un documento di riconoscimento. Il precedente DDL sicurezza, invece, prevedeva che dovessero possedere un titolo di soggiorno in corso di validità.
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Lotta al terrorismo
Viene introdotto il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, per il quale si applica la reclusione da 2 a 6 anni a chiunque si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo.
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Difesa beni mobili e immobili
Sono state introdotte anche delle pene molto dure nei casi di deturpamento e imbrattamento di beni destinati all’esercizio di funzioni pubbliche, che prevedono:
- il carcere da 6 mesi a 1 anno e mezzo;
- la multa da 1.000 a 3.000 euro;
- aumenti della pena detentiva fino a un massimo di 3 anni e la multa fino a 12.000 euro in caso di recidiva.
Manifestazioni
Il Decreto sicurezza prevede, inoltre, che per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione, i manifestanti sono puniti con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite. Il blocco stradale viene quindi convertito in un reato.
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Occupazione abusiva di immobili
Il provvedimento introduce anche il nuovo reato di occupazione abusiva di immobili, stabilendo che l’occupazione arbitraria di immobili destinati a uso abitativo o delle loro pertinenze, come garage e terrazzi, è punita con pene che vanno da 2 a 7 anni di reclusione.
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Altri reati
Tra le novità in vigore possiamo citare anche:
- la creazione di una specifica ipotesi di truffa aggravata qualora i soggetti colpiti siano gli anziani, con pena della reclusione da 2 a 6 anni e multa da 700 a 3.000 euro, più eventuale arresto in flagranza;
- l’incremento della pena per l’induzione all’accattonaggio di minori fino a 16 anni.
Decreto sicurezza e cannabis light
Introdotto anche il divieto della cannabis light, la quale viene equiparata alla cannabis stupefacente, con un THC superiore allo 0,2%. Tuttavia, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la cannabis light non può essere classificata come droga, in quanto non ha effetti stupefacenti.
Contiene, infatti:
- per la maggior parte, cannabidiolo (CBD);
- una percentuale di THC inferiore allo 0,2%.
Questa novità ha suscitato grande disapprovazione da parte di tutti gli operatori di settore. Questo divieto, infatti, ha delle ripercussioni dirette sull’industria alimentare o su quella tessile legata alla coltivazione della cannabis sativa light, oltre che su tutti i negozi che si occupano della sua commercializzazione.
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