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Come faccio a sapere se la mia denuncia è stata archiviata?

Cosa succede dopo che è stata presentata una denuncia o una querela? Quando il procedimento viene archiviato? Come lo si scopre? Nel seguente articolo ti spiegheremo cosa accade dopo una denuncia e come sapere se è stata archiviata.

archiviazione denuncia
  • Tramite la denuncia, la persona offesa di un reato o un pubblico ufficiale o qualsiasi altro cittadino che abbia notizia del reato danno comunicazione al PM o ad altra autorità del reato stesso.
  • Il PM può decidere di archiviare la notizia se è infondata, non è possibile trovare l’autore del reato o manca una condizione di procedibilità.
  • Il denunciante può tutelarsi tramite l’opposizione alla richiesta di archiviazione, al fine di ottenere la prosecuzione delle indagini o l’imputazione coatta.

Quante volte ti sarà capitato di sporgere querela o presentare una denuncia e non sapere cosa ne è poi stato di quella segnalazione. Molto spesso, infatti, le denunce sono archiviate dal pubblico ministero e non se ne ha più conoscenza. Tuttavia, la persona offesa, in questo modo, si trova sprovvista di tutela. Cosa può fare?

Nel presente articolo ti spieghiamo come puoi entrare a conoscenza di un’archiviazione. Inoltre, cercheremo di descrivere_

  1. che cos’è una denuncia e le differenze con la querela;
  2. quali elementi devono essere indicati in questi atti e le modalità di presentazione;
  3. cosa accade in caso di archiviazione e qual è l’istituto tramite il quale puoi difenderti. 

Come è avviato un procedimento penale?

Capita spesso che la denuncia sia confusa con altri atti, come la querela. Per questa ragione cercherò di chiarirti le differenze, prima di procedere a trattare la questione centrale del presente articolo, cioè come faccio a sapere se la mia denuncia è stata archiviata. 

In primo luogo, dobbiamo sottolineare che ogni procedimento penale trova avvio nella notizia di reato o nella comunicazione di un fatto integrante gli estremi di un illecito penale. 

A seguito della comunicazione di una notizia di reato, il Pubblico ministero:

  • verifica la sussistenza degli elementi costitutivi del reato;
  • iscrive la notizia di reato nell’apposito registro.

Il legislatore ha previsto due modalità di acquisizione della notizia di reato, che, come dicevamo, sono:

  1. la denuncia;
  2. la querela

LEGGI ANCHE: Denuncia per appropriazione indebita: cosa fare in caso di accusa ingiusta

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1. La denuncia 

La denuncia costituisce la comunicazione di un fatto illecito da parte della vittima stessa o di chi ha assistito al reato o ne ha avuto notizia.

Deve riportare gli elementi essenziali del fatto, quindi:

  • il giorno dell’acquisizione della notizia;
  • le fonti di prova;
  • le generalità;
  • il domicilio;
  • tutto ciò che serve all’identificazione del presunto autore del fatto e della persona offesa;
  • l’indicazione di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 

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Gli autori della denuncia possono essere:

  1. pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, i quali hanno l’obbligo di denunciare i fatti di reato di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa della loro funzione e del loro servizio, purché si tratti di reati perseguibili d’ufficio. Tale obbligo sussiste anche quando non è stato individuato il presunto autore del reato;
  2. privati cittadini, i quali hanno facoltà di denunciare fatti di reato perseguibili d’ufficio. Tuttavia, il legislatore determina i casi in cui la denuncia diventa anche per loro obbligatoria, per esempio nel caso in cui abbia ricevuto cose provenienti da delitto, abbia notizia di materiale esplodente, abbia subito furto di armi o esplosivi, ecc.

La denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Se è presentata per iscritto, deve essere sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 

Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’art. 240 c.p.p. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa del PM o della polizia giudiziaria. Oggi è possibile presentare anche una denuncia online, per esempio tramite il servizio Denuncia vi@ Web, oppure la piattaforma ioDenuncio.

Per approfondire l’argomento leggi anche: Denuncia e querela: che differenza c’è?

2. Come funziona la querela

La querela si distingue dalla denuncia, perché si tratta di una condizione di procedibilità. È l’atto con il quale la persona offesa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. 

Mentre la denuncia è una mera notizia di reato, la querela contiene una manifestazione di volontà. In sua assenza, anche se le indagini devono comunque essere intraprese, queste dovranno concludersi con un provvedimento di archiviazione, o con una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento

La dichiarazione di querela deve essere effettuata entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Tuttavia, la legge può prevedere termini diversi. Per esempio, alla persona offesa da uno dei reati contro la libertà sessuale può proporre querela entro 12 mesi

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Che cos’è un’archiviazione?

In prossimità della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, ancorché prorogate, il PM, laddove ritenga che gli elementi raccolti siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio, esercita l’azione penale nei modi stabiliti dalla legge.

Se, invece, il PM non ritiene che vi siano gli elementi per formulare tale giudizio, allora, deve formulare la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari

Il PM può determinarsi a richiedere l’archiviazione di un procedimento nelle seguenti ipotesi:

  • infondatezza della notizia di reato;
  • mancanza delle condizioni di procedibilità – per esempio, manca la querela;
  • estinzione del reato;
  • fatto non previsto dalla legge come reato;
  • quando, trascorsi 6 mesi dalla registrazione della notizia di reato, resta ignoto l’autore.

Il PM deve trasmettere al GIP la richiesta di archiviazione e l’intero fascicolo, oltre che la documentazione relativa alle indagini espletate e ai verbali degli atti compiuti davanti al medesimo GIP. 

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Archiviazione per particolare tenuità del fatto

Un caso particolare di archiviazione è l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Questo è un istituto che era stato già introdotto nell’ordinamento minorile e nel processo davanti al giudice di pace

Il legislatore ha novellato sia il codice penale sia quello di procedura penale. Da prima è stato introdotto l’art. 131 bis c.p., cioè la causa di non punibilità, successivamente il legislatore ha anche modificato l’art. 411 c.p.p. inserendo il comma 1-bis.

Il giudizio di particolare tenuità del fatto si fonda su due indici-criteri individuati nel primo comma del 131 bis c.p.:

  1. la particolare tenuità dell’offesa, che si articola a sua volta in due ulteriori indici-requisiti, costituiti dalla modalità di condotta e dall’esiguità del danno o del pericolo;
  2. la non abitualità del comportamento, che si verifica quando il reo sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, abbia commesso più reati della stessa indole, si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali reiterate.

Ti consigliamo di approfondire l’argomento leggendo: Particolare tenuità del fatto nella riforma del processo penale

Quando deve essere comunicata la richiesta di archiviazione?

La richiesta di archiviazione potrebbe dover essere comunicata anche alla persona offesa. Ai sensi dell’art. 408 comma 2 c.p.p. è necessario notificare l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia chiesto di esserne informata.

Nell’avviso è precisato inoltre che, nel termine di 20 giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari

Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’art. 624 bis c.p., invece, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del Pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine per poter presentare opposizione è di 30 giorni

Laddove tu avessi bisogno di una consulenza, ti consigliamo di contattare uno degli avvocati iscritti su deQuo, che sapranno dirti come sapere se la tua denuncia è stata archiviata.

Che cos’è l’opposizione?

L’archiviazione di un procedimento incide sulla posizione della persona offesa, la quale rischia di rimanere priva di tutela, soprattutto in casi di reati procedibili a querela di parte. Per questo motivo, il legislatore offre una sorta di tutela preventiva alla persona offesa, consentendole sia di essere informata tempestivamente della richiesta di archiviazione del PM, sia di poter presentare opposizione alla stessa.

Con l’atto di opposizione all’archiviazione, la persona offesa chiede la prosecuzione delle indagini preliminari, a pena di inammissibilità. Deve essere indicato l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. È necessario precisare, tuttavia, che l’avviso relativo alla richiesta di archiviazione non deve essere notificato indistintamente a qualunque persona offesa, bensì soltanto alla persona che abbia dimostrato un certo interesse rispetto al procedimento.

L’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa del reato va proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della richiesta e costituisce un’ulteriore ipotesi in cui il GIP è tenuto a fissare un’udienza in camera di consiglio, al cui termine adotterà una delle decisioni seguenti:

  • archiviazione;
  • indagini coatte, cioè il giudice che impone al Pubblico ministero di proseguire le indagini, in genere, indica anche gli atti che devono essere compiuti;
  • imputazione coatta, cioè il giudice impone al pubblico ministero di esercitare l’azione penale.

Se, invece, l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice può disporre l’archiviazione con decreto motivato e restituire gli atti al pubblico ministero. 

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Richiesta comunicazione archiviazioni denuncia

Un secondo modo per sapere se la tua denuncia è stata archiviata è quello di fare richiesta direttamente alla Procura della Repubblica. A tal fine potrai presentare un’istanza, ai sensi dell’art 335 c.p.p.

Tale richiesta può essere presentata:

  1. dall’avvocato munito di procura speciale;
  2. dallo stesso denunciante.

Nell’istanza dovranno essere indicate le generalità del denunciante e la data in cui ha sporto denuncia. Può essere presentata a mano o a mezzo PEC.

La Procura può decidere di rispondere dichiarando che penda un procedimento, però, soprattutto se l’istanza non è presentata dal denunciante ma dall’autore del reato, allora potrebbe anche decidere di non comunicare la pendenza del procedimento.

Nella risposta, ove favorevole, vengono indicati:  

  • il nominativo della persona denunciata o querelata;
  • il numero del procedimento;
  • il reato per cui si sta procedendo;
  • la data di commissione del crimine.

Se, invece, non compare nulla in base alla predetta istanza, allora con ogni probabilità la denuncia è stata archiviata

Archiviazione denuncia – Domande frequenti

Qual è la differenza tra denuncia e querela?

La differenza tra denuncia e querela è che quest’ultima è una condizione di procedibilità, cioè in sua assenza non può essere esercitata l’azione penale

Quando il denunciante ha diritto alla notifica dell’archiviazione?

Il denunciante ha diritto alla notifica dell’archiviazione quando ne abbia fatto richiesta ai sensi dell’art. 408 c.p.p. nella denuncia, oppure è la persona offesa di un reato di violenza.

In quale altro modo il denunciante può avere conoscenza dell’archiviazione di una denuncia?

Il denunciante può avere conoscenza dell’archiviazione anche quando viene presentata un’istanza ai sensi dell’art- 335 c.p.p. in Procura.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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