Che differenza c’è tra il reato di calunnia e di diffamazione?
Diffamazione e calunnia vengono spesso confuse, ma tutelano beni giuridici diversi e comportano conseguenze penali molto distanti tra loro: esaminiamo più nel dettaglio cosa cambia.
- La diffamazione (art. 595 c.p.) si configura quando offendi la reputazione di una persona assente comunicando con più persone: la pena va dalla multa alla reclusione fino a tre anni se aggravata.
- La calunnia (art. 368 c.p.) scatta quando accusi falsamente qualcuno di un reato davanti all’autorità giudiziaria, sapendolo innocente: la pena è la reclusione da due a sei anni.
- Il risarcimento del danno cambia in base alla gravità dell’offesa, alla diffusione del mezzo usato e alla posizione sociale della vittima, e viene liquidato dal giudice in via equitativa.
Un commento sotto un post Facebook, una voce di corridoio in ufficio, una denuncia sporta per vendetta dopo una lite condominiale. In tutti questi casi il confine tra un semplice sfogo, un’offesa penalmente rilevante e un’accusa infondata all’autorità giudiziaria non è sempre chiaro a chi non mastica quotidianamente diritto penale. In queste righe ci piacerebbe chiarire dove finisce la diffamazione e dove inizia la calunnia serve a proteggersi, ma anche a non rischiare di commettere a propria volta un reato, magari sporgendo una denuncia avventata contro chi si ritiene colpevole di qualcosa.
Quando è che si configura il reato di diffamazione?
La diffamazione è disciplinata dall’articolo 595 del Codice penale, collocato tra i delitti contro l’onore. La norma punisce chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di un soggetto che in quel momento è assente.
Gli elementi costitutivi del reato sono tre:
- un’offesa alla reputazione altrui, cioè alla considerazione di cui una persona gode presso gli altri;
- la comunicazione dell’offesa ad almeno due persone diverse dall’offeso;
- l’assenza della persona offesa nel momento in cui l’offesa viene pronunciata o diffusa.
Questo terzo requisito è quello che distingue la diffamazione dall’ingiuria: se offendi qualcuno in sua presenza si tratta di un illecito diverso (l’ingiuria, depenalizzata dal decreto legislativo 7/2016 e oggi sanzionata solo in sede civile), se lo fai in sua assenza davanti a testimoni si tratta di diffamazione.
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Come viene punito
Quanto alle pene, l’art. 595 c.p. prevede una scala crescente:
- diffamazione semplice: si applica la reclusione fino a un anno o multa fino a 1.032 euro;
- diffamazione con attribuzione di un fatto determinato (dire, ad esempio, “ha rubato in azienda”): reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 euro;
- diffamazione a mezzo stampa, internet o altro mezzo di pubblicità, oppure in atto pubblico: reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro.
Il reato è punibile solo a querela della persona offesa (art. 597 c.p.), quindi non procede d’ufficio: senza querela, presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto, non c’è processo.
Approfondisci leggendo È più grave una denuncia o una querela?
Quando non c’è diffamazione
Non ogni affermazione sgradita integra reato. L’art. 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero, e la giurisprudenza ha individuato tre limiti al diritto di critica e di cronaca che escludono la diffamazione quando vengono rispettate:
- la verità del fatto narrato, o quantomeno il ragionevole convincimento della sua veridicità dopo un controllo diligente;
- la pertinenza, cioè un interesse pubblico reale alla diffusione della notizia;
- la continenza, ossia l’uso di un linguaggio misurato, non gratuitamente offensivo o denigratorio.
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Quando c’è il reato di calunnia?
La calunnia è punita dall’articolo 368 del Codice penale e rientra tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, non tra quelli contro l’onore. Questo cambia radicalmente la natura del reato: la calunnia tutela in primo luogo il corretto funzionamento della giustizia, e solo di riflesso la reputazione della vittima.
Commette calunnia chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza anche anonima o sotto falso nome rivolta all’autorità giudiziaria (o ad altra autorità tenuta a riferirne), accusa di un reato una persona che sa essere innocente. Si parla di calunnia formale in questo caso, mentre si ha calunnia materiale quando l’autore simula a carico della vittima le tracce di un reato mai commesso, ad esempio nascondendo oggetti rubati in casa altrui per farla incriminare.
Gli elementi costitutivi sono:
- una falsa accusa di un reato rivolta a una persona determinata;
- la piena consapevolezza dell’innocenza dell’accusato da parte di chi accusa (dolo specifico);
- l’inoltro dell’accusa a un’autorità competente a ricevere denunce o querele.
Qual è la pena?
La pena è la reclusione da due a sei anni, aumentata fino a un terzo se il reato falsamente attribuito è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, e ulteriormente aggravata se dalla calunnia deriva una condanna della vittima innocente. Si tratta di un reato procedibile d’ufficio: non serve querela, perché in gioco c’è l’interesse pubblico a non intasare la macchina della giustizia con accuse false.
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Quali sono le differenze principali tra calunnia e diffamazione?
Alla luce di quanto detto fin qui, la differenza tra accusa di calunnia e diffamazione si gioca su tre piani: il destinatario della comunicazione, il bene giuridico protetto e la gravità della sanzione.
Più nello specifico:
- nella diffamazione l’offesa raggiunge persone comuni, in un contesto sociale qualsiasi;
- nella calunnia l’accusa falsa raggiunge sempre un’autorità giudiziaria o equiparata, mai un pubblico generico;
- la diffamazione tutela l’onore e la reputazione della vittima come bene primario;
- la calunnia tutela in primo luogo il funzionamento della giustizia, e solo indirettamente la reputazione dell’accusato;
- la diffamazione procede a querela di parte, la calunnia procede d’ufficio;
- la pena della calunnia (2-6 anni) è nettamente più severa di quella della diffamazione, anche nella forma aggravata (fino a 3 anni).
Non ha senso, quindi, chiedersi in astratto quale dei due reati sia “peggio”: la calunnia colpisce con pene più alte perché mette in moto ingiustamente l’apparato giudiziario, mentre la diffamazione punisce la lesione della reputazione in sé, indipendentemente dal coinvolgimento di un’autorità.
Come si calcola il risarcimento per calunnia e diffamazione?
Chi subisce diffamazione o calunnia può agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno, sia costituendosi parte civile nel processo penale sia con un’autonoma causa civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. (danno ingiusto) e dell’art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale).
Per la diffamazione, i tribunali fanno spesso riferimento ai criteri orientativi elaborati dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (le cosiddette “tabelle milanesi”), che considerano parametri come:
- la gravità e la veridicità (o falsità) del fatto attribuito;
- la diffusione e la qualità del mezzo utilizzato per comunicare l’offesa;
- la notorietà e la posizione sociale o professionale sia della vittima che dell’autore;
- l’intensità dell’elemento psicologico, cioè la consapevolezza di offendere.
La Cassazione ha però chiarito che questi criteri non sono vincolanti: la liquidazione resta equitativa e va calibrata sul caso concreto (Cass. civ. n. 34635/2024). La stessa ordinanza ricorda che il danno non patrimoniale da diffamazione può essere provato anche tramite presunzioni e nozioni di comune esperienza, tenendo conto della diffusione dello scritto e della posizione sociale della vittima. Quanto agli importi, dall’esame di sentenze di merito emergono liquidazioni molto variabili: mon esiste quindi una tabella fissa applicabile a ogni caso: il giudice valuta gravità dell’offesa, danno concreto e prova fornita dal danneggiato.
Per la calunnia, il danno risarcibile riguarda soprattutto le conseguenze dirette dell’accusa falsa, come le spese legali sostenute per difendersi nel procedimento penale, il danno all’immagine professionale e la sofferenza morale per essere stati ingiustamente sottoposti a indagine.
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Cosa rischia chi viene denunciato per diffamazione o calunnia
Chi riceve una querela per diffamazione rischia, a seconda della gravità, una condanna alla multa o alla reclusione fino a tre anni nell’ipotesi aggravata, oltre all’obbligo di risarcire il danno in sede civile. È possibile sporgere denuncia per diffamazione anche senza avere già in mano prove complete.
la querela richiede l’indicazione del fatto e la volontà di procedere, non un fascicolo probatorio già pronto. Sarà nel corso del procedimento che l’accusa dovrà essere sostenuta da elementi concreti (messaggi, testimonianze, screenshot), pena l’archiviazione o l’assoluzione.
Chi invece viene condannato per calunnia rischia una pena detentiva ben più severa, da due a sei anni di reclusione, aumentabile se la persona calunniata ha subito una condanna ingiusta. Proprio per questo la querela o la denuncia contro qualcuno vanno sempre valutate con attenzione: accusare falsamente qualcuno “per essere sicuri” o per ripicca, sapendo che è innocente, espone a un rischio penale molto concreto.
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Differenza tra calunnia e diffamazione – Domande frequenti
La calunnia è un’accusa falsa rivolta a un’autorità giudiziaria contro una persona che si sa innocente; la diffamazione è un’offesa alla reputazione comunicata a più persone comuni, senza coinvolgere alcuna autorità.
La calunnia è punita più severamente (reclusione da 2 a 6 anni) perché lede anche il funzionamento della giustizia, mentre la diffamazione, pur grave, prevede pene minori, fino a tre anni nella forma aggravata.
Servono un’offesa alla reputazione, la comunicazione a più persone e l’assenza della persona offesa nel momento in cui l’offesa viene pronunciata o diffusa.
Non esistono parole diffamatorie in sé: conta il contesto, la falsità dell’affermazione e la sua idoneità concreta a ledere la reputazione di una persona identificabile e assente.
Rischia una condanna penale (multa o reclusione fino a tre anni nella forma aggravata) e l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale causato alla vittima.
Sì, la querela può essere presentata anche senza prove già raccolte, ma per ottenere una condanna serviranno elementi concreti nel corso del procedimento.
È possibile solo nei casi più gravi e aggravati; la Corte Costituzionale ha escluso l’automatismo del carcere per la diffamazione a mezzo stampa, salvo ipotesi di eccezionale gravità.
Servono elementi che dimostrino l’offesa, la sua diffusione a più persone e l’assenza della vittima al momento dei fatti: messaggi, screenshot, testimonianze o registrazioni.
Riferimenti normativi
- articolo 595 del Codice penale, diffamazione;
- articolo 596 del Codice penale, esclusione della prova liberatoria;
- articolo 597 del Codice penale, procedibilità a querela della persona offesa;
- articolo 368 del Codice penale, calunnia;
- articolo 370 del Codice penale, calunnia relativa a contravvenzioni;
- articolo 2043 e articolo 2059 del Codice civile, risarcimento del danno;
- decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, depenalizzazione dell’ingiuria;
- Corte Costituzionale, sentenza n. 150/2021;
- Cassazione penale, sentenza n. 24431/2015;
- Cassazione civile, ordinanza n. 34635/2024;
- Cassazione civile, ordinanza n. 23024/2024;
- Cassazione civile, sentenza n. 26968/2020.
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