Esterometro: cos’è, quali operazioni comprende e novità 2024
In questa guida ci occuperemo di descrivere, con parole semplice, cosa si intende per esterometro, chi è obbligato a farlo e come devono essere inviati i dati delle operazioni transfrontaliere.
- L’esterometro è un meccanismo in costante evoluzione, volto a soddisfare l’esigenza di controllo delle entrate ai fini IVA.
- Si sostanza in un obbligo concernente le operazioni economiche di scambio o di erogazione dei servizi finanziari.
- Sono tenuti ad adempiere all’obbligo, che prende il nome di esterometro, solo i soggetti passivi IVA.
Esterometro è un termine che identifica un dovere, ossia quello di comunicazione dei dati relativi alle operazioni che vengono effettuate con i Paesi stranieri.
Tale operazione serve a garantire un controllo sul recupero dell’IVA: si inserisce quindi nell’ambito delle previsioni normative introdotte per svolgere l’attività di contrasto all’evasione.
Nel seguente articolo, ti spiegheremo di cosa si tratta e come funziona, soprattutto precisando chi è obbligato e fare l’esterometro e in che modo.
Cos’è l’esterometro?
Quando si parla di esterometro si intende l’onere di trasmettere in via telematica i dati relativi alle operazioni economiche transfrontaliere, come le cessioni di beni o la prestazione di servizi resi a soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Le operazioni dovranno essere comunicate singolarmente, mentre in precedenza era prevista una comunicazione di massa alla scadenza del trimestre.
La procedura è stata molto semplificata in conseguenza dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Tramite l’esterometro si rende possibile un controllo sulle operazioni rilevanti ai fini IVA.
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Chi deve compilare l’esterometro?
L’esterometro deve essere compilato dai soggetti passivi di IVA, ove siano registrati in Italia, nel momento in cui ricevano o emettano fatture da o verso soggetti non residenti in Italia.
Non tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti ad operare tale comunicazione. Sono esonerati tutti i soggetti che non sono tenuti alla fatturazione elettronica.
Rientrano invece nell‘obbligo i contribuenti che si avvalgono di regimi forfettari (regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e regime forfetario, ex art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) e le associazioni che hanno scelto il regime semplificato di cui alla legge n. 398/1991.
Questi ultimi, infatti, a partire dal 1° gennaio 2024, sono soggetti all’obbligo anche ove abbiano conseguito ricavi, ovvero percepito compensi non superiori a 25.000 euro (art. 18, comma 3, D.L. n. 36/2022). Sono compresi tra i soggetti obbligati alla comunicazione anche gli enti non commerciali.
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Esterometro: novità
Le principali novità normative, introdotte al fine di modificare l’art. 1 co. 3-bis del D.Lgs n. 127/2015, sono state previste dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 170/2020), in relazione alle modalità con le quali i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e delle prestazioni di servizi.
In particolare, qualche interessante previsione è stata individuata anche dal D.L. n. 146/2021 (c.d. “Decreto Fiscale”) con l’aggiunta all’art. 5 del nuovo comma 14-ter.
È proprio questo provvedimento che ha eliminato il c.d. “esterometro” (o spesometro estero) a cadenza trimestrale, per introdurre l’obbligo di comunicazione contestuale a ciascuna singola operazione. La normativa ha poi disposto che i dati relativi alle operazioni con soggetti non residenti devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (“Sdi”).
In tal modo si è reso possibile per l’Agenzia delle entrate adempiere all’obbligo di comunicazione dei modelli necessari alla tenuta e gestione:
- dei registri IVA precompilati;
- delle liquidazioni IVA periodiche;
- della dichiarazione annuale IVA precompilata.
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Cosa si intende per soggetti non stabiliti sul territorio italiano?
Uno dei concetti rilevanti al fine di stabilire se sussista o meno l’obbligo di comunicazione dei dati è quello di soggetti non stabiliti sul territorio italiano. Sono tali tutti i soggetti, titolari di partita IVA e non, persone fisiche o meno, che non hanno una stabile organizzazione.
Appartengono a questa categoria:
- gli operatori economici intracomunitari (o anche extracomunitari ove sia prevista reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta) identificati: in genere sono soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione nel proprio Paese, i quali siano chiamati a porre in essere operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. Sempre al fine di individuare tali operatori, si deve tenere presente che essi devono avere eseguito la procedura di identificazione diretta ai fini IVA (art. 35-ter del DPR n. 633/72), la quale è alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale in Italia;
- gli operatori economici non residenti in Italia, laddove abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia per poter svolgere attività rilevanti ai fini IVA (art. 17 co. 3 del DPR n. 633/72).
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Quali operazioni devono essere comunicate?
Non tutte le operazioni devono essere comunicate. I soggetti passivi IVA comunicano i dati relativi alle operazioni che siano state:
- effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
- ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Mentre non rientrano nell’ambito delle operazioni oggetto di segnalazione, secondo la regola dell’esterometro, quelle:
- per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
- relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA, ove l’importo non sia superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione (tale ammontare deve considerarsi comprensivo dell’eventuale imposta – cfr. circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 1.2).
Non solo dovranno essere comunicate le operazioni con enti, imprese e professionisti, ma anche quelle concluse con i relativi consumatori.
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Come vengono trasmessi i dati relativi all’esterometro?
Detto ciò, è opportuno chiederci come si inviano i dati relativi all’esterometro. In primo luogo, questi devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate in formato XML esclusivamente con modalità telematiche mediante il Sistema di Interscambio.
L’invio del file può avvenire secondo le seguenti modalità:
- facendo ricorso al software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, Dati fattura transfrontaliere (Esterometro). Laddove fossi interessato, ti consigliamo di procedere al download a questo link. Dovrai poi procedere alla compilazione della comunicazione dei dati tramite domanda in formato XML. Questa potrebbe cambiare a seconda che dei dati che si intendono trasmettere i(Comunicazione dati/Rettifica dati/Annullamento dati) e delle fatture (fatture emesse o fatture ricevute);
- tramite un software gestionale per le fatture elettroniche, che provvede ad estrarre i dati relativi alle fatture transfrontaliere, oltre che a inviare in automatico i file XML al Sistema di Interscambio così come fa per i file delle fatture elettroniche.
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Esterometro – Domande frequenti
Esterometro è un termine che identifica l’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni trasfrontaliere in capo ai soggetti passivi IVA.
I dati relativi all’esterometro devono essere comunicati in concomitanza di ciascuna operazione passibile di comunicazione.
I dati relativi all’esterometro sono comunicati mediante software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o un software gestionale delle fatture elettroniche.
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