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Cosa significa avvalersi della facoltà di non rispondere?

Quando l'indagato o imputato è soggetto ad interrogatorio ha la facoltà di non rispondere alle domande che gli sono poste. Ecco quali sono i motivi per i quali avvalersi della facoltà di non rispondere.

Cosa significa facoltà di non rispondere?
  • La facoltà di non rispondere è un diritto riconosciuto all’indagato o all’imputato.
  • Tale facoltà può essere esercitata ove vi sia il rischio per l’indagato di auto-incriminarsi.
  • Non tutti i soggetti che partecipano al procedimento penale possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Spesso si sente parlare della facoltà di non rispondere, ma di cosa si tratta? Il codice di procedura penale prevede, agli artt. 64 ss, molteplici norme sulla facoltà di non rispondere. Essa è garantita all’indagato o all’imputato, sebbene con alcune necessarie eccezioni.

Altri soggetti possono astenersi dal rendere dichiarazioni. A tal proposito, però, si evidenzia che vi sono altre norme che regolano questa facoltà.

Nel seguente articolo, ci occuperemo proprio della facoltà di non rispondere, spiegando di cosa si tratta, oltre che chi e quando può decidere di astenersi dal rendere delle dichiarazioni.

Cos’è l’interrogatorio

La facoltà di non rispondere può essere esercitata dall’indagato/imputato in sede di interrogatorio. L’interrogatorio è un istituto tramite il quale l’imputato può esercitare il diritto di difesa. È sempre condotto alla presenza del difensore nominato.

Se l’imputato non ha ancora nominato un avvocato di fiducia, allora, sarà nominato un avvocato d’ufficio per svolgere tale accertamento. L’interrogatorio condotto in assenza dell’avvocato non può essere utilizzato nel procedimento poiché la presenza dell’avvocato è richiesta dalla legge a pena di nullità.

La presenza del difensore è finalizzata a garantire la tutela dei diritti della persona sottoposta ad interrogatorio. Il soggetto interrogato deve comparire libero anche se detenuto. Non possono essere applicate le manette o altri mezzi di costrizione per tutta la durata dell’interrogatorio. Tale regola subisce eccezioni ove sia necessario tutelare la sicurezza e l’incolumità di coloro che partecipano all’interrogatorio.

L’autorità che procede all’interrogatorio non potrà utilizzare metodi o tecniche atti ad influire sulla libertà di autodeterminazione, oppure che possano alterare la capacità di valutazione dei fatti. Tali metodi sono comunque esclusi anche ove l’interrogato presti il proprio consenso al loro utilizzo.

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Quando si procede ad interrogatorio?
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Quali sono i diritti di chi viene interrogato?

Prima di procedere all’interrogatorio, l’autorità procedente deve comunicare i seguenti avvisi all’indagato:

  1. le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti;
  2. fatto salvo il dovere di dichiarare il vero in relazione alle proprie generalità, l’indagato sottoposto ad interrogatorio ha il diritto sancito per legge di non rispondere alle domande o rispondere solo ad una parte delle stesse;
  3. dovrà essere anche avvertito che, se renderà dichiarazioni nei confronti della responsabilità di altri soggetti, ha il dovere di riferire il vero e che i nei confronti di tali soggetti assumerà la veste di testimone.

Dopo aver adempiuto a tale onere, è possibile procedere all’interrogatorio vero e proprio.

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Mi avvalgo della facoltà di non rispondere: quando conviene

L’imputato/indagato può avvalersi della facoltà di non rispondere quando ricorrono le seguenti circostanze:

  • non conosce l’indagine;
  • teme che le sue parole siano interpretate in modo sbagliato;
  • sa che non può rettificare le sue dichiarazioni.

Una delle prime ragioni per cui è possibile decidere di non rispondere è se non si ha conoscenza delle indagini in atto. In questo caso, non conviene all’indagato dare risposte, perché potrebbe autoincriminarsi senza rendersene conto.

Potrebbe accadere, per esempio, che l’indagato indichi i propri spostamenti o dove si trovava in una determinata data. Questa informazione, benché apparentemente banale, potrebbe indurre sulla buona strada gli inquirenti. Possiamo allora affermare che rimanere in silenzio potrebbe essere una buona idea, quando non si sa di preciso cosa interessa sapere a chi conduce le indagini.

L’indagato potrebbe anche decidere di tacere se c’è il rischio di essere frainteso. Quando non si ha una chiara spiegazione per alcuni fatti ed eventi è meglio soprassedere e avvalersi della facoltà di non rispondere. L’indagato potrebbe involontariamente fornire dei dettagli che possono incidere sull’andamento delle indagini.

Ricordiamo, poi, che le dichiarazioni non possono essere modificate. Gli inquirenti possono essere influenzati in modo negativo se l’indagato si contraddice o dichiara fatti in modo non chiaro e puntuale.

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Art 66 c.p.p.: cosa prevede?

L’indagato non sempre può esercitare la facoltà di non rispondere. L’art. 66 c.p.p. prevede espressamente alcune ipotesi in cui non sia possibile rifiutarsi di rispondere. In primo luogo, l’indagato è tenuto a rispondere quando sono richieste le proprie generalità.

L’autorità giudiziaria invita dunque l’imputato a dichiarare le proprie generalità e quant’altro serva ad identificarlo, ammonendolo in merito alle conseguenze penali che possono derivare dal mendacio o dalla reticenza.

Inoltre, egli è tenuto a rispondere anche rispetto a:

  • possesso di beni patrimoniali;
  • condizioni di vita sociale e familiare;
  • il coinvolgimento in altri processi penali;
  • condanne ricevute in Italia o in altri Paesi;
  • l’esercizio di servizi pubblici;
  • avere ricoperto o meno cariche pubbliche.

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Quali le regole per l'interrogatorio dell'indagato?

Chi può avvalersi della facoltà di non rispondere?

L’indagato e l’imputato hanno sempre facoltà di non rispondere. Quest’ultima è preclusa, invece, al c.d. testimone. Durante il processo, alcuni soggetti che hanno assistito a fatti oppure abbiano condotto indagini sono chiamati a testimoniare. La testimonianza è considerata “la prova regina” del processo penale. Questo cosa significa? Significa che la decisione del giudice si basa quasi integralmente sulle testimonianze, anche con prevalenza rispetto ai documenti.

Proprio per questa ragione, il legislatore ha previsto diverse norme finalizzate a garantire la veridicità delle dichiarazioni rese. Inoltre, è stato anche previsto che il testimone non possa avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il testimone, quindi, non solo è obbligato a presentarsi, se chiamato in giudizio, ma anche di:

  • rispondere alle domande;
  • non dichiarare il falso.

Il testimone, in ogni caso, potrebbe non ricordare quanto richiesto. In questa ipotesi, non si avvale della facoltà di non rispondere, ma dichiara semplicemente che non ricorda quanto richiesto. Se invece il testimone decide di tacere, il giudice che segue l’istruttoria lo denuncia al pubblico ministero e rischia la reclusione a 2 a 6 anni.

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Quando il testimone può non rispondere?

In alcuni casi, il testimone può comunque decidere di non rispondere. La legge prevede che, in determinate situazioni personali o professionali, sia possibile ricorrere alla facoltà di non rispondere.

Per esempio, il testimone può non rispondere quando si tratta di:

  • giornalisti professionisti iscritti all’albo, i quali possono non dichiarare quali siano i soggetti che hanno riferito loro alcune informazioni, le c.d. fonti;
  • pubblici ufficiali, pubblici impiegati o incaricati di un servizio pubblico, i quali possono tacere su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio o coperti da segreto di Stato;
  • assistenti sociali iscritti all’albo, che possono tacere su fatti conosciuti nell’esercizio della loro professione.

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Quando c'è la facoltà di non rispondere?

Facoltà di non rispondere prossimi congiunti

Se sono chiamati a testimoniare i prossimi congiunti dell’imputato, il giudice deve avvertirli della facoltà di astenersi. I congiunti, dunque, hanno facoltà di non rispondere, ai sensi dell’art. 199 c.p.p.

Sono affette da nullità relativa, non da inutilizzabilità, le dichiarazioni assunte dai prossimi congiunti dell’imputato, nel corso di indagini difensive, in assenza dell’avvertimento previsto dall’articolo 199 c.p.p. Possono decidere di astenersi i parenti o il coniuge dell’imputato.

Inoltre, tale facoltà di astensione è garantita anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Tale norma si applica anche:

  1. a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
  2. al coniuge separato dell’imputato;
  3. alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato.

La previsione opera rispetto ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale o derivanti da un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

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Facoltà di non rispondere – Domande frequenti

Perché avvalersi della facoltà di non rispondere?

È possibile avvalersi della facoltà di non rispondere quando vi è il rischio di contraddirsi o auto-incriminarsi.

Un testimone può avvalersi della facoltà di non rispondere?

Il testimone non può avvalersi della facoltà di non rispondere.

Cosa succede se il testimone si avvale della facoltà di non rispondere?

Se il testimone si avvale della facoltà di non rispondere, il giudice che segue l’istruttoria lo denuncia al pubblico ministero e rischia la reclusione a 2 a 6 anni.

Cos’è il Quinto emendamento?

Nella Costituzione americana, il quinto emendamento è un equivalente della facoltà di non rispondere, per il quale nessuno potrà essere obbligato a deporre contro se stesso.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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