Factoring: che cosa è, definizione, esempio
Il factoring un contratto con il quale un imprenditore trasferisce ad altro dei crediti, affinché li gestisca, ricevendo un anticipo a titolo di finanziamento. Ha quindi una triplice funzione, in quanto viene offerto un servizio e al contempo funge da assicurazione per i crediti ceduti.
- Il factoring è un contratto con il quale un imprenditore trasferisce ad un factor crediti di impresa.
- Il factor procede ad anticipare una somma sui crediti all’imprenditore e gestisce la riscossione delle somme dovute.
- Il factoring adempie ad una triplice funzione: di finanziamento, di gestione e assicurativa.
Il factoring è un contratto con il quale un imprenditore procede a trasferire dei crediti di impresa, presenti o futuri (purché sorti nei successivi 24 mesi), ad un factor. Il factor è in genere una banca o un intermediario finanziario.
Questo procede ad anticipare una parte dei crediti che saranno riscossi. Poi provvede all’attività di gestione e riscossione dei crediti che, trattandosi di crediti di impresa, potrebbe essere molto complessa e richiedere specifiche competenze.
Di solito, il factor funge anche da garante delle somme da riscuotere, quindi può essere pro soluto. Talora, però, l’imprenditore cedente garantisce la solvibilità dei suoi creditori.
Se fossi interessato a concludere un contratto di factoring, ti invitiamo a leggere l’articolo: nelle prossime righe ti illustreremo infatti quali sono le caratteristiche salienti dell’istituto.
- Factoring: spiegazione semplice
- Factoring e la cessione del credito: cosa cambia?
- Quali sono le tipologie di factoring?
- Factoring pro soluto e factoring pro solvendo
- Chi fa factoring?
- Quali sono le caratteristiche del contratto di factoring?
- Factoring e cessione in massa dei crediti
- Come si calcola il costo reale del factoring?
- Quali sono i principali vantaggi del factoring?
- Che differenza c’è tra factoring e anticipo fatture?
Factoring: spiegazione semplice
Il factoring è un contratto con cui si cedono una pluralità di crediti tra soggetti imprenditori. Un imprenditore cede i suoi crediti ad un soggetto che, in cambio della cessione, anticipa già una somma. Dunque, la società a cui si conferiscono i crediti provvede a versare una parte dei crediti.
Di conseguenza, tale contratto ha una funzione anche di finanziamento: è una sorta di sconto bancario, dove il c.d. factor anticipa già dei soldi. Egli poi procederà a riscuoterli, a contabilizzarli e gestirli. C’è dunque un’attività di gestione dei crediti demandata al factor, il quale diventa un gestore riceve un incarico gestorio per la riscossione.
Poi questi crediti vengono riscossi, il loro ricavato viene in parte versato al cedente detratta una quota – che è la commissione che il factor trattiene per l’attività che ha svolto.
Il factoring presenta diversi profili, è polifunzionale. Certamente, la causa principale non è la vendita del credito. Si potrebbe pensare che sia una cessione, che si paghi il corrispettivo per la cessione dei crediti in massa, ma in realtà non è così.
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Factoring e la cessione del credito: cosa cambia?
La cessione è strumento per attuare la causa principale. Quest’ultima è una causa gestoria: il factor si impegna a gestire i crediti, in quanto è un professionista che ha la capacità di riscuoterli. Dunque, mette al servizio del cedente questa sua competenza che è funzionale a una migliore gestione dei resti e a una migliore riscossione.
Il factor svolge una riscossione che il titolare dei crediti non sarebbe in grado di fare da solo. La somma che viene liquidata non remunera la cessione dei crediti, ma è un anticipo che funge da finanziamento. Questo viene scontato poi dalla parte che viene riscossa, da cui è anche sottratto il compenso che si deve al factor per questa attività.
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Quali sono le tipologie di factoring?
Negli ordinamenti stranieri sono state elaborate varie tipologie di contratti costituenti factoring. Possiamo ricordarne alcune. Una prima è il full factoring, cioè il contratto con il quale il factor acquista nel tempo i crediti dal cliente, in modo progressivo, in considerazione del momento in cui sorgono. In questo caso, il factor procede all’attività di gestione, ma anche a versare l’anticipo dei crediti, e ha garanzia in merito al mancato pagamento dei crediti.
Altra categoria è il maturity factoring, che è una tipologia conveniente sia per il debitore sia per l’imprenditore che trasferisce i crediti. Infatti, in questo caso, il factor si obbliga a versare all’imprenditore cedente una somma in una certa data, quindi si impegna a riscuotere i crediti senza ritardi. Il debitore, a sua volta, può procedere con dei pagamenti dilazionati. Quindi, non paga in un’unica soluzione, ma la divide a rate.
L’international factoring è una tipologia contrattuale che prevede profili di transnazionalità. Nella maggior parte dei casi si realizza quando debitore e imprenditore cedente sono cittadini di Stati diversi. Molto spesso, il contratto ha ad oggetto crediti di imprese di import ed export.
Una quarta tipologia è il reverse factoring. In questo caso, il debitore si attiva al fine di procedere alla cessione. In genere si tratta di enti pubblici o privati di grandi dimensioni. Questi propongono all’imprenditore di ricorrere al factoring: in tal modo ottengono anche pagamenti dilazionati.
Factoring pro soluto e factoring pro solvendo
La principale distinzione, tuttavia, è tra factoring pro soluto e factoring pro solvendo. Nei successivi paragrafi esamineremo nello specifico alcune fattispecie:
- factoring pro soluto e pro solvendo;
- reverse factoring;
- factoring bancario.
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1. Factoring pro soluto e pro solvendo
La differenza tra factoring pro soluto e pro solvendo deriva dal soggetto su cui grava il rischio di insolvenza dei crediti. Si dice pro solvendo se l’imprenditore cedente garantisce l’adempimento dei crediti trasferiti, quindi funge da garante per il factor. Quindi, in questo caso, il rischio è posto in capo dell’azienda che procede a cedere i crediti.
Nel caso di factoring pro soluto, il rischio è trasferito al factor, che non ha la garanzia dell’azienda che non assume la garanzia per l’inadempimento. In questo caso, però, l’operazione sarà più costosa per la parte cedente, in quanto il factor tratterrà una prestazione maggiore sulle somme che andrà a riscuotere, per compensare eventualmente il rischio di insolvenza.
I costi di commissione del factor, invece, si riducono laddove la prestazione sia pro solvendo, quindi garantita.
2. Reverse factoring
Nel c.d. reverse factoring, è la parte debitrice a proporre la conclusione del contratto. In sostanza, non si procede ad una cessione del credito ma del debito, che è trasferito al factor con funzione di finanziamento. In pratica, il factor gestisce il debito per conto del debitore, procedendo ai pagamenti; a sua volta il debitore pagherà in via dilazionata al factor una somma corrispondente al credito e gli interessi che fungono anche da remunerazione del servizio.
Il vantaggio principale di questo contratto è consentire al debitore di adempiere direttamente al pagamento, anche se è privo dei mezzi per procedere. È uno smobilizzo di somme di denaro, che sostituisce un finanziamento tradizionale, in quanto si connota anche per il profilo gestorio.
Nei fatti, il debitore ha un duplice vantaggio:
- procede ad adempiere come se avesse liquidità;
- attribuisce ad un professionista la gestione del debito, dei pagamenti entro i tempi dovuti.
Ovviamente, possono anche esserci svantaggi. Il principale deriva dal fatto che non viene ceduto un unico debito ma una pluralità, come nel caso tradizionale di factoring. Quindi il soggetto, invece di avere più debiti di piccole somme, ha un unico debito concentrato particolarmente ingente. Ciò potrebbe risultare problematico in caso di attività finanziaria instabile e quindi se non puoi pagare una delle rate del finanziamento.
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3. Factoring bancario
Potreste esservi chiesti quali siano le società che concludono contratti di factoring in qualità di factor. Principalmente sono banche: a tal proposito si parla di factor bancario, in quanto il professionista che svolge l’attività di gestione è una banca o un istituto di credito.
D’altronde questi soggetti hanno sia la competenza nella gestione e riscossione dei crediti, sia la liquidità per procedere al pagamento dell’anticipo, quindi al finanziamento.
Questa tipologia appartiene a quella base che abbiamo descritto nei precedenti paragrafi, con la differenza che, a concludere il contratto, sia un ente creditizio.
Chi fa factoring?
Le imprese ed enti che in Italia svolgono questa attività sono:
- Aosta Factor;
- Banca Carige;
- Banca IFIS;
- Banca Sistema;
- Banco di Desio e della Brianza;
- Barclays Bank Ireland – Milan Branch;
- BCC Factoring;
- BFF Bank;
- Burgo Factor;
- Credemfactor (banca Credem);
- Crédit Agricole Eurofactor (Crédit Agricole);
- Creval PiùFactor;
- Emil-Ro Factor;
- Exprivia;
- Factorcoop;
- Factorit;
- Fercredit Servizi Finanziari;
- Fidis;
- Generalfinance;
- Guber Banca;
- IBM Italia Servizi Finanziari;
- Ifitalia International Factors Italia;
- Illimity Bank;
- Intesa Sanpaolo;
- Istituto per il Credito Sportivo;
- MBFACTA;
- Mediocredito Centrale;
- MPS Leasing & Factoring;
- Sace FCT;
- Serfactoring;
- SG Factoring;
- UBI Factor;
- UniCredit Factoring (gruppo UniCredit)
Quali sono le caratteristiche del contratto di factoring?
Il contratto di factoring prevede, secondo uno schema di perfezionamento progressivo, un accordo base, la vera e propria convenzione di factoring, e successive singole cessioni dei crediti. Esso viene concluso mediante la sottoscrizione di moduli contenenti le condizioni generali di contratto, che regolano gli aspetti fondamentali del negozio, come gli obblighi delle parti e la durata.
È un documento che spesso viene direttamente predisposto dal factor, quindi si applicano alcune norme quali agli artt. 1341, 1342 e 1370 c.c.
Le condizioni generali sono integrate dalle condizioni particolari, frutto di una specifica trattativa intercorsa tra l’imprenditore cedente e il factor, contenute anche in un documento separato. In questo secondo documento vengono indicati la commissione e gli interessi dovuti.
Factoring e cessione in massa dei crediti
È comune opinione che il factoring non sia un contratto pienamente tipizzato dal legislatore. Ha origine nei sistemi di common law da cui viene in sostanza importato. Si è spesso sostenuto che il legislatore abbia introdotto il factoring con la legge n. 52 del 1991. La normativa, secondo alcuni, prevede una forma embrionale di factoring, ossia la cessione in massa di crediti di impresa.
La giurisprudenza ha ritenuto che, in alcuni suoi aspetti qualificanti, la legge 52 del 91 non è sul factoring, ma disciplina solo la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo. L’ambito di applicazione è la cessione dei crediti verso corrispettivo, che si distingue dal factoring. In questo caso, infatti, i crediti sono ceduti in modo strumentale per ottenere il servizio, quindi il fenomeno è diverso.
La cessione di crediti pecuniari è disciplinata dalla legge n. 52 quando il cedente è imprenditore, cioè i crediti devono essere sorti in conseguenza dei contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa, mentre il cessionario è una banca o un intermediario.
L’aspetto più interessante che viene disciplinato da questa norma riguarda le differenze rispetto alla cessione del credito.
In primo luogo, si prevede la possibilità di cedere crediti futuri non sorti, anche in massa. Tuttavia, la cessione in massa può avere ad oggetto solo crediti che nascono da contratti stipulati nei successivi 24 mesi, anche se sono crediti che derivano da rapporti non ancora sorti, non solo da rapporti già in atto. In genere, il creditore garantisce la solvenza del debitore, e questo conferma che sia vendita del credito.
Una seconda differenza riguarda l’efficacia verso i terzi. Nel codice civile, la cessione diventa opponibile a terzi quando se c’è la notifica al debitore ceduto. Nella cessione di massa, il legislatore prevede che, se il cessionario ha pagato in tutto o in parte il corrispettivo e il pagamento abbia data certa, la cessione sia opponibile agli altri aventi causa del cedente, al creditore del cedente, al fallimento del cedente. Questa regola serve a evitare la notifica a ciascun debitore.
Poi la norma aggiunge che è fatta salva per il cessionario la possibilità di rendere opponibile la cessione ai terzi nei modi previsti dal codice civile, nel senso che questa è una facoltà aggiuntiva, rimane salva quella tradizionale.
Si applica al factoring la l. 52 del 1991?
Quando si è posto il problema dell’applicabilità al contratto di factoring, si è detto che la legge n. 52/1991 comunque non si applica al factoring in senso proprio. Questa non è una legge sul factoring, sebbene intercetti un aspetto, limitato, della fattispecie.
Nel caso della cessione di crediti di massa, infatti, si prevede il pagamento del corrispettivo, giacché questo è un contratto che ha causa di scambio. Nel factoring, non c’è il pagamento di un corrispettivo, si fa al massimo un’anticipazione dei crediti che saranno riscossi. Predetta somma, però, è una forma di finanziamento, non un corrispettivo.
La causa principale del contratto di factoring, poi, è quella gestoria, riconducibile al mandato, dove la cessione serve per attuare l’incarico ricevuto.
Come si calcola il costo reale del factoring?
Quando si conclude un contratto di factoring, l’impresa sostiene due costi:
- gli interessi sul finanziamento implicito che viene in sostanza erogato nel momento in cui il factor procede a pagare i crediti prima della scadenza. In genere, il factor, essendo quasi sempre una banca, applica i tassi legali o comunque di mercato, variando anche in base al tipo di rischio assunto;
- la commissione, che ha ad oggetto la gestione del credito, la riscossione e gli eventuali adempimenti connessi. Ovviamente, la commissione varia a seconda della tipologia di servizio, delle scadenza, del numero di crediti ceduti, degli importi da riscuotere. Nella maggior parte dei casi è calcolata come una percentuale sulle somme riscosse.
Possono poi essere previsti degli oneri accessori che sono legati a:
- valutazioni debitorie;
- istruttoria;
- spese di lavorazione dei documenti;
- spese postali per la notifica della cessione.
Queste sono in genere spese che servono a garantire dei buoni standard qualitativi nella prestazione del servizio. Ad oggi, tali spese sono state drasticamente ridotte nel caso di digitalizzazione del servizio.
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Quali sono i principali vantaggi del factoring?
Il factoring comporta una serie di vantaggi importanti. In primo luogo, assolvendo ad una funzione anche di finanziamento, consente di avere liquidità immediata. L’impresa dovrebbe attendere i tempi per la riscossione dei crediti, che possono essere anche molto lunghi. Con il factoring, però, si possono ridurre drasticamente i tempi di attesa per poter pagare i fornitori e svolgere la propria attività.
Inoltre, grazie all’attività di gestione di un professionista esperto nella riscossione dei crediti, si riduce il rischio di insolvenza. Il factor talvolta garantisce il recupero delle somme dovute. Talvolta, l’attività del factor consente di semplificare la procedura, che potrebbe essere molto complessa trattandosi di crediti di impresa. Eventualmente, infatti, potrebbe essere necessario anche esercitare un’azione giudiziaria.
Il factoring potrebbe però anche avere degli svantaggi, che bisogna tenere presenti. Intanto, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, potrebbe avere dei costi elevati. Non solo si devono pagare gli interessi, ma è necessario anche conteggiare la commissione al factor, che aumenta nel caso in cui il factoring non sia garantito dal cedente.
Non si devono poi sottovalutare i rischi in termine di reputazione che possono derivare da una cattiva gestione. Per tale ragione, ti consigliamo di affidarti a dei professionisti esperti, che sappiano gestire la tua clientela.
Che differenza c’è tra factoring e anticipo fatture?
Secondo molti, il factoring presenta anche delle similitudini con l’anticipo fatture. Questo è un contratto che consente di ottenere un finanziamento a breve termine.
L’azienda, in predetta ipotesi, può ricevere liquidità da parte dell’istituto di credito, tramite cessione di crediti vantati verso altre imprese. Il cessionario procede poi a versare immediatamente della liquidità.
Tuttavia, questo finanziamento, a differenza del factoring, non prevede il profilo gestionale ed assicurativo. Infatti, il cessionario non procede a rendere un servizio di gestione e di recupero del credito, che risulta essere la principale funzione del factoring.
Come abbiamo specificato più volte, molto spesso il factoring è pro soluto, quindi ha pure una funzione assicurativa. Anche questo aspetto non ricorre nel caso dell’anticipo fatture.
Factoring – Domande frequenti
Il factoring un contratto con il quale un imprenditore trasferisce ad altro dei crediti, affinché li gestisca, ricevendo un anticipo a titolo di finanziamento.
Esistono diverse tipologie di factoring, quali per esempio il factoring pro soluto e pro solvendo, il reverse factoring e il factoring bancario.
Sussistono molteplici differenze, la principale è la causa: nel factoring la causa è gestoria, nella cessione dei crediti c’è una causa di scambio.
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