Frodi fiscali e Superbonus 110%: come funziona la truffa sulla cessione del credito
Come è cambiato nel corso degli anni superbonus 110%? Ecco quali sono state le conseguenze negative della sua introduzione e il problema delle frodi fiscali rispetto ai bonus edilizi.
- Con l’entrata in vigore dei bonus edilizi, sono notevolmente cresciute le frodi ai danni dello Stato.
- Le frodi poste in essere con il bonus facciate e il Superbonus 110%, per esempio, arrivano a cifre elevatissime, per circa 7 miliardi di crediti inesistenti.
- Il legislatore è, quindi, intervenuto limitando l’accesso ai bonus, talvolta eliminandoli, benché essi abbiano comunque comportato anche numerosi vantaggi.
Le frodi fiscali sono notevolmente aumentate dopo l’introduzione di Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi. In particolare, la condotta illecita è sempre la medesima. Si presenta un progetto di ristrutturazione per ottenere l’erogazione del finanziamento, ma poi i lavori non vengono eseguiti.
Ad oggi, le frodi per crediti inesistenti hanno raggiunto somme elevatissime. Per tale ragione, questi bonus sono stati talvolta eliminati o comunque molto ridimensionati.
Nel presente articolo intendiamo descrivere quello che è il fenomeno che ha maggiormente interessato la disciplina dei bonus edilizi. Individueremo alcuni dei rimedi che il legislatore ha cercato di introdurre e la qualificazione giuridica delle frodi sui bonus edilizi, soffermandoci su un recente intervento della Cassazione.
Frodi fiscali e Superbonus 110%
Il Superbonus 110%, così come molti altri bonus edilizi, è stato introdotto in epoca Covid per incentivare l’edilizia e, sicuramente, al fine di sostenere anche le famiglie nella ristrutturazione delle proprie abitazioni. Tuttavia, l’esperienza dei bonus edilizi non è stata idilliaca: sono state, infatti, denunciate molte frodi che hanno avuto ad oggetto proprio i bonus edilizi. Il più incriminato è, senza dubbio, il Superbonus 110%.
Guardando un po’ ai numeri, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 7 miliardi di crediti inesistenti di cui:
- 1,6 miliardi a fine 2021, dopo l’entrata in viore del Decreto antifrode;
- 5,6 miliardi da gennaio 2022.
La maggior parte delle somme in questione derivano da crediti ceduti e ottenuti grazie al Bonus facciate. Infatti, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 152 del 2021, queste agevolazioni erano totalmente senza controllo. Si stima che le truffe causate dal Bonus facciate abbiano un valore complessivo di 4,2 miliardi di euro.
Proprio per questa ragione sono state previste una molteplicità di misure, tra cui:
- misure di controllo già impiegate per il superbonus e i bonus minori, come il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese:
- è stata limitata la possibilità di cessione dei crediti fiscali, quasi ad arrivare di recente ad un blocco totale.
Per quanto riguarda il Superbonus, sono circa 75 i miliardi di euro finora finanziati, rispetto ai quali si registrano circa 360 milioni di euro di crediti inesistenti. Quindi, circa lo 0,5% del valore della somma è stato conseguito dai beneficiari illecitamente.
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Come cambia il Superbonus nel 2024?
Come dicevamo nel paragrafo precedente, la questione truffa con Superbonus ha assunto dimensioni rilevanti: il legislatore è così intervenuto con una serie di provvedimenti. Ci sembra allora opportuno chiederci come cambierà il superbonus per i prossimi anni.
Il legislatore, in realtà, ha previsto che:
- per l’anno in corso, è stata prorogata l’aliquota al 110% per le spese sostenute sui condomìni;
- gli interventi in corso d’opera e non conclusi entro il 31 dicembre 2023, saranno detraibili, ceduti o scontati con l’aliquota del 70%, in vigore dal 1° gennaio 2024.
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese, quando i bonus sono oggetto di cessione, devono essere effettuate entro un termine e che sia necessario il riscontro di corrispondenza in un SAL (Stato avanzamento lavori), nel quale devono essere riscontrati i lavori fatti entro il 31 dicembre 2023.
Come conseguenza della modifica dell’aliquota, tuttavia, sarà necessario, nel caso dei condomini, procedere ad una nuova assemblea e deliberare le modalità di pagamento del 30% non più coperte dal bonus. Inoltre, si dovrà anche deliberare sulle modifiche relative al contratto d’appalto nella parte relativa alle modalità di pagamento. Potrà essere costituito un fondo speciale, se non è stato costituito nella precedente delibera.
Quali sono i rischi per il proprietario di casa?
Come dicevamo nei paragrafi precedenti, può accadere che il professionista e il proprietario di casa si accordino per mettere in atto una pratica fraudolenta, con cui ottenere il finanziamento. L’accordo prevede che le parti presentino un progetto, con ciascuno dei requisiti richiesti dalla legge.
Solo che poi succede che i lavori non vengano mai eseguiti e che ci si intaschi molto semplicemente il bonus. In questo caso, il proprietario, così come ogni altro soggetto coinvolto, può rendersi responsabile di un reato di frode.
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La giurisprudenza ha qualificato la fattispecie ai sensi dell’art. 316 ter c.p., ossia la norma che dispone una sanzione penale per:
chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Si prevede, in questo caso, una sanzione consistente:
- nella reclusione da sei mesi a tre anni;
- nella reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri;
- nella reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
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Superbonus e indagini: cosa è sequestrabile?
Di recente la giurisprudenza della Cassazione si è occupata del problema della sequestrabilità della pen drive che contiene documenti relativi ad una pratica di Superbonus, che avrebbero provato la frode.
Il sequestro era stato disposto nell’ambito delle indagini a carico di cinque soggetti, tra cui i professionisti, come il commercialista e ragioniere, e altri soggetti che avevano concorso nella frode, per ottenere il beneficio.
Era contestata la violazione dell’art. 316 ter c.p., in relazione a comunicazioni di cessioni del credito in merito a fittizi lavori di ristrutturazione. La truffa era pari a un valore di circa 225.234,00 euro.
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Quali sono le motivazioni dell’istanza di riesame?
In particolare, l’istanza di riesame faceva riferimento a quattro motivi:
- la contraddittorietà e omessa motivazione dell’ordinanza che non ha tenuto conto del fatto che l’eventuale esistenza di lavori abusivi – peraltro evidenziati nella pratica relativa al superbonus – non ha in alcun modo inciso sulla regolarità della pratica medesima (in riferimento alla effettiva realizzazione di lavori sulle parti munite di regolare titolo edilizio e alla relativa cessione del credito);
- la omessa valutazione della legittimità del progetto, in riferimento alla disciplina urbanistica di riferimento;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità dell’art. 316 ter cod. pen., da escludersi in quanto “difetta il nesso di causalità tra il falso contestato e la corresponsione dell’erogazione, che sarebbe stata corrisposta pur tenendo conto del grafico del condono edilizio e che anzi avrebbe generato maggiori utili e che dalla documentazione e dagli allegati la contabilità ed i SAL corrispondono alle spese effettive ed allo stato di avanzamento dei lavori”;
- l’incompetenza per territorio.
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Frodi fiscali e Superbonus 110%: cosa ne pensa la Cassazione
La Cassazione ha sostenuto che il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile, sostenendo in primo luogo:
- che la motivazione dell’istanza di riesame certamente non era illogica, in quanto era provato il fumus del delitto;
- la riconducibilità della condotta dell’indagato;
- la pertinenza tra il bene sequestrato e l’oggetto della condotta illecita.
In particolare, sul fumus si ribadisce che, in sede di sequestro probatorio, il giudice non deve accertare il delitto come farebbe in sede di merito. Quindi, non deve valutare la fondatezza dell’accusa.
Infatti, si ritiene che sia sufficiente l’idoneità degli elementi ad integrare la condotta illecita, cioè la condotta punita dalla norma incriminatrice. Ne consegue, che non è necessario procedere ad ulteriori indagini ed accertare ulteriormente il fatto ai fini dell’emanazione del sequestro probatorio.
Quindi, la Corte ha concluso per l’adeguatezza del provvedimento: il sequestro non risulta sproporzionato rispetto alle esigenze probatorie. Ha escluso inoltre anche la rilevanza dell’eccezione di incompetenza del pubblico ministero. In fase di indagine, la regola della competenza del pubblico ministero ha infatti solo valore organizzativo.
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Frodi fiscali e Superbonus 110% – Domande frequenti
Il Superbonus 110% è un incentivo che viene erogato ai richiedenti per svolgere attività di ristrutturazione. Il bonus è erogato sotto forma di credito di imposta.
I soggetti che hanno frodato lo Stato per ottenere l‘erogazione del Superbonus 110% hanno posto in essere il reato di cui all’art. 316 ter c.p.
Per i condomini, l’aliquota del superbonus sarà la medesima anche nel 2024. Gli interventi in corso d’opera e non conclusi entro il 31 dicembre 2023, saranno invece detraibili, ceduti o scontati con l’aliquota del 70%, in vigore dal 1° gennaio 2024.
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