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Il bonus facciate potrà essere richiesto:
Lo potranno richiedere sia i soggetti residenti sia i non residenti, a patto che paghino le spese per lo svolgimento dei lavori agevolati. Spetterà non solo alle persone fisiche, ma anche agli enti pubblici e privati che non hanno attività commerciali, alle società semplici, ai contribuenti con reddito d’impresa, alle associazioni tra professionisti.
Ne potranno usufruire non solo i proprietari degli immobili oggetto dei lavori di ristrutturazione delle facciate, ma anche gli inquilini che vivono in affitto, o i soggetti comodatari, che abbiano ottenuto il consenso del locatore..
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Il bonus facciate è stato prorogato fino al 2022, ma con un’importante novità. L’estensione è ufficiale fino al 31 dicembre 2022, ma con un’importante novità: la detrazione non sarà più del 90%, ma dal 1° gennaio 2022 sarà pari al 60%.
L’agevolazione potrà essere applicata alle spese documentate per interventi che mirano al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati in zone A o B, anche solo di pulitura e tinteggiatura esterna.
Emerge, dunque, che nel 2022 il bonus facciate 60% sarà meno conveniente rispetto al superbonus 110% o all’ecobonus ordinario, pari all’85% per i condomini.
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Un altro cambiamento importante è relativo agli obblighi che sono stati introdotti dal decreto legge n. 157/2021 in merito alla cessione del credito e alla sconto diretto in fattura.
Nella pratica, si dovranno presentare:
Tali documenti non saranno invece obbligatori nel caso di lavori in edilizia libera e per quelli di modesta entità, fino a un importo massimo di 10.000 euro.
Nella tabella che segue sono stati raccolti i documenti da verificare prima dell’apposizione del visto, in relazione alle novità introdotte dal DL 157/2021 (Decreto anti-frodi).
Informazioni sull’immobile | Tipologia di documenti |
Dati sull’immobile | Visura catastale, domanda di accatastamento o, in assenza di quest’ultima, ricevute di pagamento dei tributi locali Copia stralcio del PRG dal quale si evince che l’immobile oggetto di intervento ricade in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali Documentazione idonea a consentire di verificare la visibilità delle facciate dalla strada o da suolo ad uso pubblico oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000)che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori |
Documentazione sulla proprietà o disponibilità dell’immobile | Atto di acquisto o certificato catastale Contratto di locazione registrato Contratto di comodato registrato Certificato dello stato di famiglia o autocertificazione (familiare convivente) Successione e in caso di cessione delle rate residue autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile rilasciata dall’erede. Sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i detentori diversi da familiari conviventi) Copia atto di cessione dell’immobile con previsione di mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente (in caso di cessione delle rate residue) |
Parti comuni in condominio | Copia della delibera assembleare di approvazione dell’intervento e tabella millesimale di ripartizione delle spese Condominio minimo Delibera assembleare dei condòmini di approvazione dell’esecuzione dell’intervento e modalità di ripartizione spese Autocertificazione sulla natura dei lavori eseguiti e dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio |
Altre dichiarazioni del beneficiario | Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi Documentazione o dichiarazione sostitutiva sul possesso di reddito imponibile in Italia |
Abilitazioni, attestazioni e comunicazioni richieste | Comunicazione Inizio Lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con ricevuta di deposito Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente |
Documenti di spesa e pagamenti | Fatture Bonifici parlanti Oneri di urbanizzazione Imposta di bollo |
Nel caso di opzioni da richiedere prima della fine dei lavori, si dovranno ottenere i seguenti documenti:
Nel caso di interventi influenti dal punto di vista termico si dovranno presentare la relazione tecnica ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 192/2005 e le srchede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)
Nel caso di opzioni alla fine dei lavori, i documenti necessari saranno invece:
Tra i requisiti più importanti da rispettare per poter avere accesso alla detrazione fiscale del 60% ci sono:
I lavori ammessi per poter usufruire del bonus facciate, per il quale non sono previsti limiti per l’importo da detrarre, sono stati esplicitati in una guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. La detrazione fiscale sarà valida per le spese sostenute nel corso dell’anno in cui vengono realizzati i lavori di ristrutturazione e dovrà essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
Il bonus facciate potrà essere utilizzato per i lavori di recupero e di restauro delle facciate:
Non potrà essere utilizzato, invece, nel caso di interventi praticati durante la costruzione dell’immobile o che siano realizzati tramite demolizione e ricostruzione.
Gli edifici dovranno trovarsi in zona A o B, oppure nelle zone ad esse assimilate, sulla base della normativa regionale o dei regolamenti edilizi del proprio Comune. Di seguito il dettaglio sulle zone A e B.
Zona A | Zona B |
Include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi | Include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq |
Tra i lavori per i quali si potrà usufruire del bonus facciate ci sono:
Non sono invece ammessi i lavori sulle facciate interne dell’edificio, che non siano visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. Se sono visibili, si potrà intervenire sulle superfici confinanti con chiostrine, cortili, cavedi, spazi interni, cornicioni.
La detrazione sarà applicabile anche alle spese correlate agli interventi agevolabili, quali per esempio l’IVA, l’imposta di bollo, i diritti per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, l’installazione di ponteggi, l’acquisto di materiali.
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Il bonus consiste in una detrazione fiscale del 60%, che si potrà ricevere indicando in fase di dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori, oltre che gli altri dati richiesti per i controlli necessari ai fini fiscali.
Nella comunicazione da inviare a ENEA si dovranno indicare:
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