Come fare ricorso per instaurare un processo tributario
Il processo tributario è un procedimento giurisdizionale, avente a oggetto controversie in materia di tributi, che si instaura fra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria con la presentazione del ricorso da parte del contribuente. Vediamo quali sono le fasi che lo costituiscono.
- Il ricorso è l’atto introduttivo del processo tributario, con il quale si contesta l’atto impositivo, recante il debito, emesso dall’Amministrazione finanziaria.
- Il processo tributario si instaura a seguito della notifica relativa al ricorso del deposito del fascicolo di parte.
- Oggi, il processo tributario è interamente telematico, perché si utilizzano strumenti informatici e telematici.
Quando si riceve la notifica di un atto emesso dall’Amministrazione finanziaria, contenente una pretesa impositiva, ovvero la richiesta di pagare un determinato importo a titolo di imposta, interessi e sanzioni, si aprono due strade alternative: riconoscere la fondatezza del debito tributario e, conseguentemente, procedere al versamento di quanto richiesto dall’Agenzia, oppure contestare il provvedimento e affrontare il processo tributario.
È evidente che, nel primo caso, la partita con il Fisco si chiude rapidamente, perché entro sessanta giorni dalla ricezione dell’atto il contribuente è tenuto al versare quanto preteso.
Nel caso in cui, invece, si ritiene che il debito tributario determinato dall’Agenzia sia illegittimo, perché privo dei presupposti o erroneo nel calcolo dell’imposta o della sanzione, è possibile tentare la strada più lunga e più aleatoria del contenzioso tributario, presentando ricorso e chiedendo al giudice tributario di pronunciarsi sulla correttezza del provvedimento.
Cos’è il ricorso tributario
Il ricorso tributario è l’atto introduttivo del processo tributario. Ciò significa che per adire il giudice tributario, affinché si pronunci sulla correttezza del provvedimento emesso dall’Amministrazione, il contribuente deve presentare ricorso.
La normativa di riferimento del processo tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), seppur con un significativo ritardo rispetto agli altri settori della giustizia civile, penale e amministrativa, a partire da luglio 2019, prevede l’uso obbligatorio di strumenti informatici e telematici.
Tali strumenti hanno di fatto sostituito l’invio della raccomandata A/R, con la quale fino a qualche anno fa si notificava il ricorso all’Agenzia, e del successivo deposito cartaceo del ricorso presso la cancelleria della Corte. Il processo tributario è, dunque, oggi interamente telematico.
A questo proposito, legggi Processo tributario telematico (PTT): come funziona il telecontenzioso
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Quando presentare ricorso per instaurare un giudizio tributario
Come accennato, se si riceve un atto dell’Amministrazione finanziaria che si ritiene infondato, errato o illegittimo, è possibile contestarlo, impugnandolo con ricorso.
Nel ricorso il contribuente deve fornire dettagliatamente le ragioni per le quali non riconosce il debito, allegando anche le relative prove. In pratica, deve dimostrare la correttezza del proprio operato e, al contrario, provare l’errore dell’Ufficio.
Ciò al fine di consentire al giudice tributario di decidere con sentenza se:
- confermare l’atto dell’Amministrazione e, conseguentemente, condannare il contribuente a versare il tributo;
- annullare il debito tributario, dando ragione al contribuente, se ritiene l’atto illegittimo o errato.
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Come si instaura il processo tributario
Per introdurre il processo tributario, il contribuente è tenuto a completare due adempimenti, scanditi da tempistiche chiare e rigorose:
- la notifica telematica del ricorso all’Amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo PEC (art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992). Il mancato rispetto di tale termine comporta la definitività del debito tributario, con la conseguenza che il contribuente è tenuto pagare quando richiesto. Il ricorso può essere presentato dal contribuente, personalmente (se il valore della controversia è inferiore a 3.000 euro) o conferendo l’incarico a un difensore;
- il deposito telematico del ricorso, entro i successivi 30 giorni dalla notifica dell’atto, utilizzando la piattaforma SIGIT, messa a disposizione dal Dipartimento di Giustizia tributaria.
Ricevuto il ricorso del contribuente, anche l’Amministrazione è tenuta a compiere specifici adempimenti. L’Ufficio deve costituirsi in giudizio, depositando telematicamente l’atto di costituzione in giudizio, con il quale replica alle eccezioni presentate dal contribuente a difesa dell’atto impositivo.
A seguito del deposito del ricorso e dell’atto di costituzione dell’Agenzia, la cancelleria del giudice tributario crea il fascicolo d’ufficio, formato dagli atti difensivi presentati dalle parti, con l’eventuale documentazione probatoria a supporto.
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Qual è il contenuto del ricorso tributario: schema
Per introdurre validamente il processo tributario, il ricorso deve rispettare un rigoroso contenuto. La mancanza di talune informazioni, in alcuni casi, può comportare l’inammissibilità del ricorso, cioè la non accettabilità, per mancanza dei presupposti e, conseguentemente, non consentire l’instaurazione del contenzioso tributario.
Per comodità di consultazione, si riepilogano, di seguito, le indicazioni che devono essere contenute nel ricorso, con le eventuali conseguenze previste qualora dovessero essere assenti.
Indicazioni del ricorso | Contenuto | Conseguenze in caso di omissione |
Corte di Giustizia tributaria | È il giudice tributario, competente territorialmente, in base al luogo in cui ha sede l’Ufficio, che emette l’atto | Inammissibilità del ricorso |
Generalità della persona fisica o del legale rappresentante della società | Nome, cognome, data di nascita, residenza o sede legale, domicilio fiscale, codice fiscale del soggetto che presenta il ricorso Se il ricorrente è una persona giuridica, il ricorso deve indicare la denominazione, la ragione sociale, la sede legale e le generalità del soggetto dotato di rappresentanza | Inammissibilità del ricorso In mancanza della indicazione della residenza, del domicilio fiscale e della sede legale, il ricorso non è inammissibile ma, per le comunicazioni, occorre contattare la segreteria della Corte competente La mancata indicazione del codice fiscale non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma l’irrogazione di una sanzione |
Generalità del difensore | Il ricorso deve contenere l’indicazione delle generalità (codice fiscale, il suo numero di fax e, soprattutto, l’indirizzo di posta elettronica certificata) del difensore tecnico, nonché la categoria di abilitazione alla difesa e l’eventuale domiciliazione presso lo studio di quest’ultimo, ai fini delle comunicazioni che lo riguardano | Inammissibilità del ricorso L’omessa indicazione del fax e della PEC e del codice fiscale del difensore non comporta l’inammissibilità, ma il pagamento rispettivamente di un importo ulteriore pari alla metà del contributo unificato o di una sanzione amministrativa |
Parte resistente | Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Comune e altri enti locali | Inammissibilità |
Atto impugnato | Avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione delle sanzioni che si impugna | Inammissibilità |
Motivi di ricorso | Le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della richiesta di annullamento dell’atto impositivo o di rimborso (in gergo c.d. causa petendi) | Inammissibilità |
Oggetto della domanda | La richiesta di annullamento dell’atto o l’accertamento del diritto al rimborso (in gergo c.d. petitum) | Inammissibilità |
Documenti e mezzi di prova | Qualsiasi atto a sostegno della richiesta di annullamento dell’atto impositivo | No inammissibilità I documenti possono essere prodotti in giudizio fino a 20 giorni prima dell’udienza |
Sottoscrizione del difensore | Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore, salvo le ipotesi in cui il contribuente può sottoscrivere personalmente il ricorso | Inammissibilità |
Procura al difensore | È il conferimento dell’incarico di difesa a un professionista (avvocato, dottore commercialista ecc.) | No inammissibilità del ricorso Il giudice fissa un termine per consentire al ricorrente di nominare un difensore |
Dichiarazione di valore della causa | È l’ammontare complessivo del tributo preteso dall’Ufficio (a esempio IRPEF, IRES, IVA ecc.) al netto degli interessi e delle sanzioni L’indicazione del valore è importante per determinare il contributo unificato che deve essere versato, in sostituzione delle marche da bollo, applicate prima del 2011 | No inammissibilità (la segreteria potrebbe pretendere il contributo nella misura massima) |
Dichiarazione di conformità | È una dichiarazione con la quale il ricorrente afferma che il ricorso notificato all’Agenzia è identico alla copia depositata nella segreteria della Corte di Giustizia | Inammissibilità solo se in giudizio emerge una effettiva difformità fra il ricorso notificato e la copia depositata |
Altre indicazioni del ricorso
Il ricorso può contenere altre indicazioni di carattere eventuale, ovvero richieste non necessarie per l’instaurazione del processo tributario, ma che possono essere inserite nell’atto introduttivo a discrezione del professionista a cui si affida l’incarico, in seguito allo studio della fattispecie concreta, oggetto del giudizio tributario.
Il ricorso può contenere anche la richiesta di:
- sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;
- discussione della causa in pubblica udienza.
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Istanza per la sospensione dell’atto impugnato
L’atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione è un atto amministrativo, immediatamente esecutivo. Ciò significa che, nelle more del giudizio tributario, l’Ufficio può eseguire tutte le attività necessarie per recuperare il debito tributario, anche prima che il giudice si pronunci.
Può infatti accadere che il Fisco si attivi per recuperare il debito nei confronti del contribuente e che poi la sentenza annulli l’atto impositivo, pronunciandosi a favore di questi. In tal caso, a seguito della sentenza definitiva, l’Ufficio deve restituire quanto versato dal contribuente durante il giudizio.
Per evitare l’esecuzione immediata dell’atto impositivo, occorre presentare la c.d. istanza di sospensione del debito tributario. Si tratta di una domanda, che può essere inserita nel ricorso o essere presentata successivamente fino all’udienza, con la quale di chiede al giudice di sospendere l’atto, fino a quando non è pronunciata la sentenza. In tal modo, l’Agenzia non può compiere nessuna attività volta a ottenere il pagamento del debito (come il pignoramento di un quinto dello stipendio), prima che la Corte si sia pronunciata.
L’istanza deve contenere il:
- c.d. fumus bonis iuris, ovvero le ragioni per le quali si ritiene il debito infondato (per esempio, nel caso di un debito IMU, si può dimostrare che l’immobile per il quale si richiede il pagamento dell’imposta è adibito ad abitazione principale);
- c.d. periculum in mora, cioè la dimostrazione oggettiva, che l’esecuzione dell’atto arreca un danno grave e irreparabile (es.: il pagamento anticipato del debito non consente al contribuente di sostenere le spese necessarie per la propria quotidianità; nel caso di una società, questa deve dimostrare che il pagamento del debito non consentirebbe di proseguire l’attività o causerebbe il licenziamento di personale. In entrambi i casi, si può produrre estratto del conto corrente dal quale si evince la non capienza del debito).
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Richiesta di pubblica udienza nel processo tributario
Nel ricorso può essere inserita anche l’istanza di trattazione in pubblica udienza. Con tale istanza si chiede al giudice l’instaurazione del contraddittorio fra le parti (contribuente e Agenzia), ovvero la discussine davanti alla Corte. In assenza di tale apposita richiesta, la causa sarà decisa in camera di consiglio, con la sola presenza dei giudici, sulla base degli atti depositati dalle parti e senza, dunque, il confronto fra le parti.
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