Libertà vigilata: cos’è, obblighi, novità Riforma Cartabia
In cosa consiste la libertà vigilata? Quando si applica? Cosa succede se non si rispetta? Rispondiamo a queste domande alla luce delle novità della Riforma Cartabia, che ha di fatto abolito tale misura.
La libertà vigilata era una misura di sicurezza personale non detentiva, disposta dal magistrato di sorveglianza, che poteva essere applicata a diversi soggetti, ovvero quelli imputabili, non imputabili, semi-imputabili.
Non trattandosi di una misura detentiva, spesso veniva adottata come alternativa alle altre misure detentive, in base a quanto previsto dagli articoli 229 e 230 del codice penale, che analizzeremo a breve per completezza di informazioni.
Nelle prossime righe, nonostante la misura sia stata abrogata dalla riforma Cartabia, ricorderemo:
- cosa era possibile fare con la libertà vigilata;
- quando veniva data dal magistrato di sorveglianza;
- cosa succedeva in caso di violazione della disposizione.
Libertà vigilata: cos’è
Ai sensi dell’art. 228 del Codice penale, nel momento in cui una persona veniva sottoposta alla libertà vigilata, era prevista la sorveglianza da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Alla persona in stato di libertà vigilata venivano imposti degli obblighi di condotta da rispettare, al fine di evitare o prevenire la commissione di nuovi reati, che potevano successivamente essere modificati o limitati dal Giudice.
La sorveglianza doveva avvenire in modo tale da favorire, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale, grazie anche all’intervento dell’UEPE (Ufficio di esecuzione penale esterna). In alcuni casi, veniva disposta la libertà vigilata con obbligo di dimora in comunità terapeutica. La durata della libertà vigilata non poteva essere inferiore a 1 anno.
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Quando si prevedeva la libertà vigilata?
La libertà vigilata poteva essere prevista, ai sensi dell’art. 229 cp:
- nel caso di condanna alla reclusione per un periodo superiore a 1 anno;
- nel caso di autorizzazione di una misura di sicurezza per un fatto che la legge non prevede come reato (es. il reato impossibile o l’istigazione non accolta a commettere un delitto);
- in base a quanto previsto dalle speciali disposizioni di legge di cui agli artt. 212, 215, 219, 221, 224, 225, 230, 233, 234, 669, 692, 701, 713 cp.
L’art. 230 cp, invece, stabiliva i casi nei quali la libertà doveva essere ordinata, ovvero quello in cui:
- era stata inflitta una pena non inferiore a 10 anni;
- era stata disposta la libertà condizionale;
- l contravventore abituale o professionale commetteva un nuovo reato che fosse manifestazione della sua “abitualità” o “professionalità”;
- il magistrato di sorveglianza, al momento dell’accertamento o del riesame della pericolosità sociale dell’individuo, disponeva la trasformazione di una misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata;
- in altri casi previsti dalla legge (art. 210, 223, 225, 238, 417 cp).
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Libertà vigilata: violazioni
In caso di violazione delle prescrizioni imposte dal giudice, alla persona sottoposta alla libertà vigilata poteva essere aggiunta la cauzione di buona condotta, una misura di sicurezza patrimoniale con la quale si prevede il deposito presso la Cassa delle ammende di una somma compresa tra 103,29 e 2.065,83 euro.
In presenza di ulteriori trasgressioni o al ripetersi della stessa, o nel caso in cui il trasgressore non versava la cauzione prevista, il Giudice poteva disporre la sostituzione della libertà vigilata con l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro (oppure a un riformatorio giudiziario nel caso di un minore).
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Libertà vigilata e compiti del centro di servizio sociale
Molto importante nell’applicazione della misura della libertà vigilata era il ruolo del Centro di Servizio Sociale al quale veniva affidato il condannato, con l’obiettivo di fornirgli supporto e assistenza.
Il Centro di Servizio Sociale aveva proprio la funzione di supportare il condannato nel suo processo di reinserimento sociale e di riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza circa i risultati ottenuti dagli interventi effettuati.
Differenza tra libertà vigilata e libertà controllata
La libertà vigilata viene spesso confusa con la libertà controllata. Non si tratta di due sinonimi in quanto la libertà controllata è una sanzione sostitutiva che viene inflitta nei casi di reati di lieve entità, oppure come conversione di una multa non pagata.
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Libertà vigilata: Riforma Cartabia
La riforma Cartabia ha introdotto un’importantissima novità sul tema della libertà vigilata, che è stata praticamente abolita, assieme alla semidetenzione, al fine di prevedere l’applicazione di misure più idonee.
La nuova norma prevede che il giudice potrà:
- applicare la semilibertà o la detenzione domiciliare nel caso di condanna inferiore a 4 anni;
- prevedere i lavori di pubblica utilità, per le condanne con pena inferiore a 3 anni;
- convertire la condanna in una pena pecuniaria quando il reato prevede la reclusione inferiore a 1 anno.
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