Semilibertà: come funziona, requisiti, orari, quante ore
La semilibertà è una misura alternativa alla detenzione che viene spesso confusa con la semidetenzione: analizziamone la disciplina e il funzionamento nel nostro ordinamento penale.
- La semilibertà è una misura disciplinata dalla legge 354/1975.
- Viene applicata a condannati e internati che vengono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.
- Questi ultimi possono trascorrere una parte della giornata fuori dal carcere, svolgendo attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
L’ordinamento penitenziario prevede che, nel momento in cui si commette un reato, si deve trascorrere un determinato periodo di tempo in carcere. Esistono, però, diverse opzioni che si sostituiscono alla reclusione.
Si tratta delle cosiddette misure alternative alla detenzione, le quali permettono al detenuto di scontare la sua pena in modo alternativo al carcere, ovvero alternando il periodo di tempo che trascorrono dietro le sbarre a uno passato in libertà.
L’obiettivo alla base di queste norme, regolate dagli art. 47-53 della legge 354/1975, è quello di favorire il reinserimento sociale dei condannati, attraverso la riduzione del tempo in cella. In questo modo, secondo alcuni dati, la recidiva, quindi la possibilità di commettere di nuovo un reato, si abbassa al 17%, mentre arriva al 67% nei casi di pena scontata totalmente in prigione.
In questa guida vogliamo concentrarci in particolare su una di queste misure, che prende il nome di semilibertà: vediamo in cosa consiste, quando viene applicata e quali sono le differenze rispetto alla semidetenzione.
Quali sono le misure alternative alla detenzione
Le misure alternative alla detenzione o di comunità sono state introdotte in Italia dalla legge n. 354 del 26 luglio 1975. A decidere sulla loro applicazione è il Tribunale di sorveglianza. Esse consistono nel seguire un dato comportamento, che viene solitamente stabilito di intesa tra il condannato e l’ufficio di esecuzione penale, tramite quello che prende il nome di “programma di trattamento”.
In tale programma vengono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà rispettare, in relazione al lavoro, i rapporti con la famiglia e con il centro di servizio sociale, le attività utili al suo reinserimento e così via. Il programma può eventualmente essere modificato dal Magistrato di sorveglianza, su indicazione del Direttore dell’istituto penitenziario.
Oltre alla semilibertà, le altre misure alternative alla detenzione sono:
- l’affidamento in prova ai servizi sociali, misura prevista anche per i tossicodipendenti, gli alcoldipendenti, i soggetti affetti da AIDS o grave deficienza immunitaria, il condannato militare;
- la detenzione domiciliare;
- la detenzione domiciliare speciale;
- la detenzione domiciliare per i soggetti affetti da AIDS o grave deficienza immunitaria;
- la detenzione domiciliare per pene detentive brevi, non superiori a 18 mesi.
Ti invitiamo a leggere anche il nostro approfondimento su Misure alternative alla detenzione: quando si possono chiedere

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Cos’è la semilibertà
La semilibertà è una misura alternativa alla detenzione, disciplinata dagli art. 48 e successivi della già citata legge sull’ordinamento penitenziario (354/1975). Nonostante rientri in questa categoria, è improprio considerarla una vera e propria misura alternativa al carcere.
Mentre nel caso dell’affidamento in prova ai servizi sociali, l’attività che deve essere svolta dal detenuto avviene al di fuori dell’istituto penitenziario, nel caso della semilibertà è comunque previsto un periodo di restrizione carceraria.
Pertanto, sarebbe più appropriato parlare di modalità alternativa di esecuzione della pena detentiva, proprio perché parte della giornata viene trascorsa in libertà, svolgendo alcune attività, lavorative o istruttive, e la restante parte in carcere.
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A chi viene concessa la semilibertà
La semilibertà ha l’obiettivo di favorire il graduale reinserimento sociale del condannato, mettendo in pratica il principio di rieducazione della pena, grazie allo svolgimento di attività che vengono individuate in relazione alla personalità del singolo individuo.
La misura può essere concessa;
- ai condannati a pena definitiva, quindi la cui sentenza non possa più essere impugnata;
- agli internati, ovvero alle persone sottoposte a una misura di sicurezza detentiva, come il ricovero in una casa di cura e custodia o un ospedale psichiatrico giudiziario;
- agli ergastolani, quindi le persone condannate all’ergastolo che abbiano già trascorso almeno 20 anni in prigione;
- agli stranieri irregolari, destinati alla misura di sicurezza dell’espulsione, o privi del permesso di soggiorno, al fine di garantire il rispetto del principio di pari dignità delle persone.
Al fine di evitare contrasti tra i detenuti che sono sottoposti a questa misura e quelli che sono invece costretti al solo carcere, si fa in modo che la misura venga scontata in appositi istituti o sezioni autonome di istituti penitenziari.
Alle madri condannate con prole, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 663/1986 (cosiddetta legge Gozzini), in possesso dei requisiti per la concessione della semilibertà, è garantito l’utilizzo della casa delle semilibertà (comma 8 dell’articolo 101 del Regolamento d’esecuzione).
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Semilibertà: criteri di ammissione
Per essere ammesso alla semilibertà:
- il condannato deve aver scontato almeno metà della pena, che aumenta a due terzi nel caso reati gravi, commessi per finalità terroristiche o per mafia;
- la sua condanna deve essere superiore a 6 mesi, ma può comunque essere applicata fin da subito nel caso in cui la condanna fosse inferiore a 6 mesi;
- viene inoltre applicata alle condanne non superiori a 3 anni per le quali non sia stato previsto l’affidamento in prova ai servizi sociali.
La modalità che permette al reo il suo reinserimento nel contesto sociale è il lavoro del quale dovrà occuparsi, che potrà anche essere un’attività istruttoria o comunque utile a favorire la sua reintegrazione (potrebbe per esempio trattarsi di un’attività di volontariato).
Il numero di ore da dedicare all’attività fuori dal carcere viene stabilito dal Giudice di sorveglianza, con l’approvazione del programma di trattamento. L’obiettivo primario è quello di aiutare il condannato a riabituarsi alla vita di comunità, svolgendo mansioni e compiti che sono parte della vita quotidiana dei soggetti liberi.
Trascorrere del tempo fuori dal carcere è dunque espressione della volontà del legislatore di pensare al futuro del detenuto al momento della sua scarcerazione, evitando così che il logorio della vita trascorsa in carcere possa avere delle ripercussioni irreversibile sulla sua salute mentale.
Ai condannati in semilibertà possono eventualmente essere concessi anche gli altri benefici previsti dalla legge, quali la liberazione anticipata o le licenze, che dovranno essere fruite in regime di libertà vigilata.
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Limiti
Devono essere fatte alcune precisazione in merito alla commissione di determinati reati:
- per quelli associativi, la semilibertà viene concessa solo in caso di collaborazione con la giustizia, oppure nei casi in cui le circostanze del reato siano già state accertate, quindi la collaborazione risulti impossibile;
- per i reati commessi per finalità di terrorismo e di omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di stupefacenti, la concessione avviene solo se si ritiene che non vi siano collegamenti tra il reo e la criminalità organizzata o eversiva.
La semilibertà non viene inoltre ammessa:
- per 3 anni, per chi sia evaso o in caso di revoca di una misura alternativa;
- per 5 anni, per chi abbia commesso un reato punibile con la reclusione pari o superiore a 3 anni, nel corso di un’evasione, un permesso premio, il lavoro fuori dall’istituto penitenziario, una misura alternativa.
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Presentazione istanza
Il reo deve ovviamente dimostrare di essere propenso a svolgere un’attività fuori dal carcere, ovvero deve avere una buona condotta o la volontà manifesta di lavorare o studiare.
La concessione della semilibertà è preceduta dalla presentazione di un’istanza, nella quale vengono rese esplicite le proprie intenzioni. L’istanza dovrà essere presentata al Magistrato del Tribunale di sorveglianza dove ha luogo l’esecuzione della pena.
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Semilibertà: sospensione e revoca
La misura della semilibertà può essere sospesa nell’ipotesi in cui vi fosse un nuovo titolo di esecuzione di un’altra pena detentiva, per la quale vengono meno i requisiti che permettono la prosecuzione della misura, o qualora vengano messi in atto, da parte del detenuto, quei comportamenti che comportano la revoca della misura.
La revoca può avvenire quando il condannato:
- sia ritenuto non idoneo al trattamento che gli è stato riservato;
- perda il lavoro;
- si assenti dall’istituto penitenziario per meno di 12 ore, senza giustificato motivo;
- non faccia ritorno, da più di 12 ore, nell’istituto penitenziario, violando gli orari stabiliti. In questa ipotesi, oltre alla revoca, scatta anche il reato di evasione (art. 385 cp).
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Che differenza c’è tra semilibertà e semidetenzione?
Nonostante si tratti di concetti affini, in realtà ci sono delle differenze tra la semilibertà e l’istituto della semidetenzione, che non è una misura alternativa alla detenzione, ma una sanzione sostitutiva, volta a rendere più sopportabile, fin dall’inizio, la pena della detenzione.
Quest’ultima viene infatti prevista dal Giudice direttamente in sentenza, mentre la semilibertà viene applicata in un secondo momento, ovvero dopo che il detenuto abbia già scontato un periodo di solo carcere. La semidetenzione, inoltre, non prevede il configurarsi del reato di evasione per il ritardato o mancato ritorno in carcere.
Possiamo dire che «se la semilibertà presuppone lo stato di detenzione, la semidetenzione presuppone, al contrario, lo stato di libertà».
La semidetenzione è, dunque, una sanzione a tutti gli effetti, che mira a evitare la desocializzazione del reo, mentre la funzione della semilibertà è rieducativa e riabilitativa. Tuttavia, possiamo notare delle sovrapposizioni tra i due istituti, specialmente nel caso in cui la semilibertà, per le pene di breve durata, venga applicata fin dall’inizio.
Per questo motivo, sono sorti dubbi in merito alla presenza di due istituti così simili tra loro, che hanno portato in molti a chiedersi se non sarebbe il caso di scegliere una sola tra le due modalità di esecuzione della pena detentiva, eliminando i relativi limiti di applicazione.
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Semilibertà – Domande frequenti
No, la semidetenzione è una sanzione sostitutiva, applicata fin dall’inizio, mentre la semilibertà è una misura alternativa alla detenzione, concessa, dopo un determinato periodo di carcere, dal Magistrato di sorveglianza.
La concessione della semilibertà è a carico del Magistrato di sorveglianza.
Sì, ci sono alcuni casi in cui la semilibertà può andare incontro a revoca: scopri quali sono nella nostra guida.
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