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Maltrattamenti nelle RSA: quando si configurano e cosa fare per difendere i propri cari

Come capire se sono commessi atti considerati dalla legge come abusi e maltrattamenti di anziani di una RSA e quali tutele e azioni è possibile avviare per fare emergere le responsabilità.

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  • I maltrattamenti nelle RSA sono atti violenti fisici e/o psicologici commessi da operatori presso strutture o case di cura nei confronti di anziani.
  • Non sono puniti come fattispecie autonoma di reato, ma ricadono in altre fattispecie delittuose, come il reato di maltrattamenti in famiglia, dal quale tuttavia presenta elementi di differenziazione
  • I maltrattamenti agli anziani nelle RSA sono puniti in sede penale, ma anche in sede civile, con la richiesta di risarcimento danni. 

I casi di maltrattamenti nelle RSA sono, purtroppo, quasi all’ordine del giorno e, dato ancora più allarmante, è che gli episodi che emergono perché, per esempio, riportati da media, sono solo una parte, in alcuni casi anche minima. La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) riporta un quadro impietoso: nel 2024 circa 1 anziano su 3 ha subito angherie, trascuratezza, maltrattamenti fisici e psicologici.

Le ragioni per le quali gli atti di maltrattamenti nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani faticano a trapelare oltre le mura delle strutture, ove vengono perpetrati dal personale sanitario, sono le più disparate: mancanza di adeguati controlli, procedure di assunzione di personale inadatte e, primo fra tutti, paura o incapacità fisica o psichica delle vittime che, a volte, non riescono o sono impossibilitate a denunciare fatti violenti. A ciò si aggiunge la mancata previsione di una fattispecie delittuosa ad hoc, che punisca i maltrattamenti subiti nelle RSA.

E pensare che fermare questi vergognosi episodi di violenza potrebbe essere più semplice, se il mondo politico si mostrasse più coraggioso e prevedesse l’obbligatoria installazione di telecamere o di altri sistemi di controllo all’interno di tali strutture, ma, ahinoi, fantomatiche esigenze di salvaguardia della tutela della privacy hanno sempre ostacolato l’introduzione di simili sistemi di controllo che, se correttamente studiati, possono entrare nelle RSA e nelle case di riposo con discrezione e trasparenza.

Come si configurano i maltrattamenti nelle RSA

Come anticipato, le condotte criminose perpetrate nelle case di riposo e nelle RSA possono essere le più diverse e disparate. In linea generale, tuttavia, si possono considerare maltrattamenti nelle RSA espressioni ingiuriose, angherie, maltrattamenti fisici e psichici, omessa assistenza ecc., se commessi da parte di operatori di istituti di assistenza nei confronti di persone anziane, ivi ricoverate per lunga degenza.

Per pacifica giurisprudenza, sono ritenuti maltrattamenti anche gesti, come schiaffi o trascinamenti (Corte di Cassazione 28 febbraio 2024, n. 8755) che, pur non comportando una grave lesione fisica, hanno un particolare significato, ovvero creare un clima vessatorio e di sottomissione e paura nei confronti della vittima.

Costituiscono maltrattamenti anche le violenze verbali, come le ingiurie, proferite da operatori nei confronti degli anziani, con la conseguenza che possono, in presenza di altri presupposti, essere puniti ai sensi dell’art. 572 c.p. se creano un clima di sopraffazione generalizzato (Corte di Cassazione 13 luglio 2023, n. 30575).

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Quali azioni non rappresentano un maltrattamento

Al riguardo, è tuttavia importante precisare che non tutti i comportamenti, anche se non del tutto in linea con le indicazioni mediche, rientrano tra i maltrattamenti. In diverse occasioni, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto alcuni comportamenti come semplicemente maldestri, messi in atto per incapacità o scarsa preparazione e, in quanto tali, come non rientranti nel reato di maltrattamenti (Corte di Cassazione 15 novembre 2021, n. 41562).

Se, infatti, le condotte poste in essere constano di comportamenti maldestri, espressivi di impreparazione e scarsa competenza professionale, ma privi della volontà di cagionare sofferenze fisiche e morali ai pazienti, non integrano il reato di maltrattamenti nelle RSA ai danni di anziani.

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Come sono puniti i maltrattamenti nelle RSA

Le condotte sopra descritte, rientranti nella definizione di maltrattamenti nelle RSA, non integrano una fattispecie specifica di reato. Il codice penale, infatti, prevede e punisce il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), che può comprendere una serie di condotte diverse, caratterizzate dalla loro reiterazione e dalla creazione di un clima di sofferenza per la vittima.

I comportamenti punti con il reato citato sono in qualche modo assimilabili ai maltrattamenti consumati nelle RSA o case di riposo ma, al contempo, presentano evidenti elementi di differenziazione, dovuti, per esempio, alle particolari condizioni degli ospiti delle RSA e, in particolare, dell’autore del reato, rappresentato non da familiari o conviventi, ma da personale qualificato, che commette tali atti nel luogo e nell’esercizio delle proprie funzioni. 

È evidente, dunque, come si “fatichi” a inquadrare i maltrattamenti nelle RSA nel reato di cui all’art. 572 c.p. Al fine di giustificare l’applicazione di tale fattispecie delittuosa, la giurisprudenza ha stabilito che tali istituti socio-assistenziali possono qualificarsi come “parafamiliari”, sussistendo legami di sangue o convivenza stabile (Corte di Cassazione 9 marzo 2022, n. 8169), del tutto assimilabili a quelli familiari.

Cosa rischia chi commette maltrattamenti nelle RSA

In considerazione della mancanza di una fattispecie delittuosa specifica, che punisca il reato di maltrattamenti in una RSA, la gravità della pena dipende dalla natura, dalla intensità e dalla ripetitività dei maltrattamenti e delle relative conseguenze sulla vittima.

In particolare, se:

  • il maltrattamento è rappresentato da una violenza fisica o verbale, si configura il reato di maltrattamenti in famiglia, che prevede una pena che varia da 2 a 6 anni di reclusione;
  • dal maltrattamento derivi una lesione personale dell’anziano, la pena può aumentare, passando da mesi 6 ad anni 3 di reclusione (art. 582 c.p.), da 3 a 7 anni nel caso di lesioni gravi e da 6 a 12 anni, in caso di lesioni gravissime (art. 583 c.p.);
  • dal maltrattamento consegua la morte della vittima, la pena può essere aumentata fino a 8 anni di reclusione;
  • la morte dell’anziano sia dovuta a negligenza o a mancata assistenza e osservanza, si risponde del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), punito, in generale, con la pena da mesi 6 ad anni 5.

Si tratta, è bene chiarire, di pene indicative da valutare in relazione al singolo caso concreto, con l’applicazione delle relative circostanze attenuanti e aggravanti. Anche la procedibilità dipende dalla tipologia di reato alla quale si possono ricondurre gli episodi di maltrattamento.

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Chi sono i responsabili in caso di maltrattamenti in RSA

Le responsabilità in caso di maltrattamenti nelle RSA possono essere molteplici e, conseguentemente, i soggetti sono responsabili a vario titolo, in ragione dei diversi attori coinvolti nella gestione di tali strutture e della sensibilità degli ospiti. 

In linea generale, si possono considerare responsabili:

  • gli operatori sociosanitari (OSS) e i medici;
  • gli infermieri;
  • i direttori o i responsabili della struttura.

Tali soggetti, come anticipato, rispondono in ragione delle mansioni che svolgono. OSS, medici e infermieri costituiscono il personale della struttura, che entra direttamente in contatto con gli anziani, perché sono tenuti alla loro cura e assistenza materiale continuativa.

Ne consegue che, in caso di accertamento degli avvenuti maltrattamenti, possono essere perseguiti penalmente per maltrattamenti, lesioni e omissioni di soccorso, ecc. ed essere ritenuti responsabili anche da un punto di vista disciplinare. Nei confronti di tali soggetti può essere intentata una causa per la richiesta di risarcimento dei danni.

Profili di responsabilità possono essere imputati anche nei confronti del gestore (persona fisica o giuridica) della RSA, in quanto tenuto alla vigilanza o al controllo del personale che opera all’interno della struttura. 

Nelle ipotesi in cui gestore sia una persona giuridica, questi può essere condannato anche al pagamento di sanzioni pecuniarie e, in caso di carenze strutturali o organizzative, possono essere attivate procedure di interdizione dell’attività e adottati provvedimenti di confisca. 

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Risarcimento danni in caso di maltrattamenti in una RSA

In caso di maltrattamenti subiti dagli anziani che vivono nelle RSA può essere anche intrapresa una azione per la richiesta di risarcimento danni da parte della vittima (anziano ospite della struttura) e dei familiari (se hanno subito un danno diretto o in caso di decesso della vittima).

Tale richiesta può essere presentata sia in sede penale, se i maltrattamenti hanno rilevanza penale, sia in autonoma sede civile. L’ordinamento appronta una serie di tutele per chi subisce questo genere di maltrattamento, che devono essere opportunamente valutate con l’aiuto di avvocati competenti, nel rispetto delle tempistiche corrette.

A questo proposito, ti potrebbe essere utile un Avvocato specializzato in responsabilità civile e risarcimento del danno

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Avv. Debora Mirarchi
Esperta in diritto tributario
Laureata all’Università di Bologna, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2012. Negli anni, ho collaborato con studi operanti nel settore tributario, acquisendo una significativa esperienza nella consulenza nazionale e internazionale, con focus in materia di fiscalità. Unitamente all’esercizio della professione, ho coltivato la passione per la scrittura, collaborando, in qualità di autrice, con le principali riviste specialistiche di settore.
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