Notifica a mezzo posta (Legge 20 novembre 1986 n. 890): disciplina e perfezionamento della compiuta giacenza
La notifica a mezzo posta è disciplinata dalla legge n. 890/1986 e tende a privilegiare la certezza delle notificazioni e la tutela dell’affidamento, limitando le ipotesi di invalidità ai casi di effettiva lesione del diritto di difesa.
La notifica a mezzo posta continua a rappresentare uno strumento rilevante nel sistema delle notificazioni, nonostante la progressiva diffusione della PEC.
In molti casi, infatti, il destinatario non è dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata, oppure ne possiede uno non attivo o non funzionante.
In tali ipotesi, la trasmissione degli atti giudiziari e amministrativi avviene ancora tramite il servizio postale, secondo la disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1986 n. 890.
La normativa in esame regola sia le notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario, sia quelle effettuate dall’avvocato in proprio, individuando modalità, effetti e strumenti di prova della notificazione. Vediamo come funziona.
La disciplina della notifica a mezzo posta
L’art. 1 della legge n. 890/1986 prevede che, in materia civile, amministrativa e penale, l’ufficiale giudiziario possa avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti – salvo che l’autorità giudiziaria disponga diversamente o la parte richieda l’esecuzione personale della notifica. La stessa modalità è consentita agli avvocati che procedono alla notifica in proprio, nei limiti previsti dalla legge.
Elemento centrale della notificazione postale è l’avviso di ricevimento, che costituisce la prova dell’avvenuta notificazione. L’art. 4 della legge n. 890/1986 attribuisce all’avviso una funzione probatoria decisiva, stabilendo che da esso decorrono i termini connessi alla notifica. Qualora la data di consegna non risulti o sia incerta, rileva quanto attestato dall’operatore postale nel punto di accettazione.
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La consegna del plico e l’avviso di ricevimento
L’art. 7 della legge disciplina in modo dettagliato le modalità di consegna del plico. La regola generale è la consegna nelle mani del destinatario, anche se dichiarato fallito. Qualora ciò non sia possibile, la notificazione può avvenire presso l’indirizzo indicato sulla busta a favore di soggetti qualificati, come familiari conviventi, persone addette alla casa o al servizio, oppure il portiere dello stabile.
Chi riceve il plico è tenuto a sottoscrivere l’avviso di ricevimento e, quando la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, deve essere indicata la qualifica del consegnatario. In tali casi, l’operatore postale ha l’obbligo di informare il destinatario dell’avvenuta notificazione mediante l’invio di una raccomandata.
La compilazione dell’avviso di ricevimento è uno dei profili più problematici della notifica a mezzo posta. Non di rado, infatti, le indicazioni risultano incomplete o imprecise, dando luogo a contestazioni sulla regolarità della notificazione.
Rifiuto di ricezione e deposito del plico
La legge n. 890/1986 disciplina espressamente anche l’ipotesi di rifiuto di ricevere il plico o di firmare l’avviso di ricevimento. In tali casi, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso, indicando le generalità e la qualità del soggetto che ha rifiutato. Il rifiuto equivale a ricezione dell’atto e consente il perfezionamento della notificazione.
Quando, invece, non è possibile procedere alla consegna per temporanea assenza del destinatario o per mancanza di persone abilitate, l’art. 8 prevede il deposito del plico presso l’ufficio postale. Dell’avvenuto deposito deve essere data comunicazione al destinatario mediante apposita raccomandata informativa – la cosiddetta comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
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Il perfezionamento della notifica a mezzo posta
Quando si perfeziona, quindi, la notifica a mezzo posta? Si deve distinguere tra gli effetti per il destinatario e quelli per il notificante.
Per il destinatario, la notificazione si perfeziona nel momento in cui il plico viene ritirato. In caso di deposito, la notifica si considera comunque eseguita decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito – anche se il destinatario non provvede al ritiro.
Per il notificante, invece, la questione è stata chiarita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, che ha stabilito che la notifica a mezzo posta si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Tale principio è stato esteso anche alla notifica in proprio dell’avvocato, per la quale rileva la data di spedizione del plico raccomandato.
Ai fini della prova del perfezionamento della notificazione, comunque, è necessario produrre non solo l’avviso di ricevimento del plico principale, ma anche l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (quando prevista).
La forza probatoria dell’avviso di ricevimento e la querela di falso
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni in esso contenute. Ciò vale non solo per la data di consegna, ma anche per l’identità del soggetto che ha ricevuto il plico.
Di conseguenza, il destinatario che contesti di non aver ricevuto l’atto o di non aver apposto la propria firma sull’avviso di ricevimento, non può limitarsi a una semplice contestazione: deve infatti proporre querela di falso, unico strumento idoneo a superare la fede privilegiata dell’atto.
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Firma illeggibile e validità della notifica
Una problematica ricorrente nella notifica a mezzo posta riguarda la presenza di una firma illeggibile sull’avviso di ricevimento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora l’avviso rechi una sottoscrizione nello spazio riservato al destinatario o alla persona delegata e non vi siano indicazioni circa la qualità del consegnatario, deve presumersi che la consegna sia avvenuta nelle mani del destinatario.
Anche in questo caso, eventuali contestazioni possono essere fatte valere solo mediante querela di falso. La mancanza di specificazioni formali o di barrature sulle caselle dell’avviso non comporta, di per sé, la nullità della notificazione.
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