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Oltraggio a pubblico ufficiale: esempio, pena, procedibilità

Come viene punito il reato di oltraggio a pubblico ufficiale? Qual è la sua procedibilità? Esistono delle cause di estinzione o di nullità dell'offesa? Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'art. 341 bis c.p. nel seguente articolo.

oltraggio a pubblico ufficiale
  • L’oltraggio a pubblico ufficiale si realizza con un’offesa grave arrecata ad un pubblico ufficiale, cioè un soggetto che sta esercitando una pubblica funzione al momento della condotta.
  • Il concetto di pubblico ufficiale è cangiante, cioè un determinato soggetto può o meno essere considerato pubblico ufficiale a seconda dell’attività che sta svolgendo.
  • L’oltraggio a pubblico ufficiale mira a tutelare sia l’onore del pubblico ufficiale sia il prestigio della pubblica amministrazione.

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale trova disciplina giuridica all’articolo 341-bis del Codice penale

Tale delitto non è stato depenalizzato, quindi trasformato in illecito, ma ha subito alcune modifiche con la conversione in legge del D.L. n. 53/2019 (Decreto Sicurezza Bis).

A cambiare rispetto a prima è stato l’inserimento di una pena minima di reclusione pari a 6 mesi, mentre il massimale è rimasto lo stesso, ovvero 3 anni

Analizziamo dunque più nel dettaglio le caratteristiche del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, quali il bene giuridico tutelato, l’elemento soggettivo e oggettivo, le condizioni di estinzione. 

Oltraggio a pubblico ufficiale cp

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale trova disciplina giuridica all’articolo 341-bis del Codice penale, nel quale si legge che:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

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La nozione di pubblico ufficiale

Secondo ormai un’idea condivisa, il legislatore ha accolto all’art. 357 una nozione oggettiva e funzionalità che prescindono dall’aspetto soggettivo, ovvero dall’esistenza di un rapporto di impiego e di servizio.

Ciò che conta è il dato oggettivo rappresentato dall’esercizio della funzione: può essere pubblico ufficiale chiunque si trovi in quel contesto, anche in maniera occasionale; un soggetto può quindi essere pubblico ufficiale a certi fini e non ad altri. Quindi, rispetto ad una certa attività, gli è affidata una pubblica funzione, ma per il resto è soggetto privato, che quando svolge altre attività non ha queste caratteristiche.

Per esempio, il difensore a certi fini, quando verbalizza dichiarazioni raccolte nel corso di indagini difensive, svolge una pubblica funzione perché quell’atto contribuisce all’accertamento della verità processuale. Quando decide di farlo transitare nell’ambito degli atti processuali diventa pubblico ufficiale, ma ad altri fini non lo è.

Viceversa, ci sono soggetti che sono normalmente pubblici ufficiali, perché sono incaricati di svolgere i poteri tipici dei pubblici ufficiali, che sono:

  • i poteri autoritativi;
  • i poteri deliberativi;
  • i poteri certificativi.

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Caratteristiche del reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Il bene giuridico tutelato è il regolare svolgimento delle mansioni che competono a un pubblico ufficiale. Le offese arrecate ai pubblici soggetti sono più gravi rispetto alla semplice ingiuria e consistono in offese contro la Pubblica amministrazione

Quello che si vuole tutelare, dunque, è il decoro e l’onore della persona che, esercitando una funzione pubblica, agisce per conto della Pubblica amministrazione. Il reato si configura alla presenza di più persone, in un luogo pubblico o aperto al pubblico

Il soggetto attivo del reato di oltraggio a pubblico ufficiale può essere chiunque, quindi:

  • un privato cittadino;
  • un altro pubblico ufficiale, di grado inferiore, pari o superiore. 

Si tratta di un reato a forma libera, dunque il soggetto passivo può essere non solo il pubblico ufficiale, ma anche la pubblica amministrazione per la quale opera.

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Elemento oggettivo e soggettivo e procedibilità

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si configura:

  • quando avviene l’azione materiale di offesa all’onore e alla reputazione del soggetto passivo;
  • in presenza di più persone;
  • in un luogo pubblico o aperto al pubblico. 

L’offesa non risulta, invece, penalmente rilevante qualora dovesse avvenire in un luogo privato. Inoltre:

il delitto è configurabile a condizione che l’offesa sia arrecata al pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle sue funzioni e mentre compie un atto d’ufficio. (Cass. n. 15367/2014)

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, in quanto chi lo commette lo fa con la precisa volontà di aggredire l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale. Il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale fa parte della categoria dei reati procedibili d’ufficio.

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oltraggio a pubblico ufficiale quando non è reato

La pubblica offesa

La Cassazione, nel 2021, è intervenuta al fine di evidenziare uno degli elementi fondamentali del reato di oltraggio a pubblico ufficiale., ovvero che lo stesso si sostanzia in una condotta volta a ledere:

  • l’onore del pubblico ufficiale;
  • il prestigio e il decoro della Pubblica amministrazione.

Quindi, la condotta offensiva deve essere posta in essere alla presenza di una pluralità di soggetti, almeno due. Inoltre, si evidenzia pure che, essendo un reato volto a tutelare il decoro della PA, è necessario anche che tali soggetti siano estranei all’esercizio della funzione pubblica.

Su questo punto, afferma la Cassazione:

ai fini della integrazione del reato di oltraggio previsto dall’articolo 341 bis c.p., è necessario che l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale si svolga alla presenza di almeno due persone e, a tale fine, è indispensabile che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali che siano direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all’autorevolezza della Pubblica Amministrazione.

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Qual è il regime sanzionatorio?

L’art. 341 bis c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Inoltre, la pena può essere aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di uno specifico fatto. Il minimo edittale in origine non era previsto, ma è stato di recente inserito mediante riforma nel 2019.

In aggiunta, come dicevamo nei precedenti paragrafi, se la verità del fatto è provata o se il pubblico ufficiale è condannato per il fatto l’autore dell’ingiuria non è punibile. Se invece il soggetto autore della condotta ripara integralmente il danno mediante risarcimento nei confronti della persona offesa o ente di partenza, il reato si intende estinto.

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Depenalizzazione: l’oltraggio a pubblico ufficiale è ancora reato?

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ha subito molti cambiamenti nel corso del tempo. In particolare, il legislatore ha talvolta previsto l’abrogazione della fattispecie di reato.

In particolare, si ricorda che con la L. n. 205/1999, la fattispecie è stata depenalizzata. Dopo circa dieci anni, con la l. n. 94 del 2009, il reato è stato reintrodotto. Nel 2016, il legislatore è nuovamente intervenuto con una normativa volta a depenalizzare una serie di norme. Con il termine depenalizzare si intende la previsione normativa con cui il legislatore dispone che fatti un tempo costituenti reato, cessano di essere tali.

La depenalizzazione non ha investito anche il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Ad oggi, quindi, eventuali offese all’onore di un Pubblico ufficiale continuano ad essere reato, punito ai sensi dell’art. 341 bis c.p..

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Oltraggio a pubblico ufficiale: quando non è reato

L’offesa nei confronti di un pubblico ufficiale non può essere perseguita dal punto di vista penale se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo.

È inoltre prevista una causa di estinzione del reato in base alla quale se l’imputato ha risarcito la persona offesa prima del giudizio, il reato è estinto. 

La legge n. 77/2019 di conversione del Decreto Sicurezza Bis, invece, ha previsto una modifica alla causa di esclusione della punibilità in condizioni di tenuità del fatto, ovvero quando l’offesa non viene ritenuta particolarmente grave da far scattare un procedimento di tipo penale.

È stato previsto che l’offesa nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni non potrà mai essere ritenuta di particolare tenuità.

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Oltraggio a pubblico ufficiale – Domande frequenti

Cosa succede dopo una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale?

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale prevede la reclusione da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni. 

Chi minaccia un pubblico ufficiale?

Il reato è disciplinato dall’articolo 336 del Codice penale, titolato Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

Quando non è reato l’offesa al pubblico ufficiale?

Non costituisce reato di oltraggio, l’offesa quando non è di particolare gravità o quando né è provata la verità

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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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