Organizzazione di Volontariato (ODV): cos’è, come si costituisce e quali sono le differenze con l’APS
Cos'è l'Organizzazione di Volontariato (ODV)? Quali sono i requisiti necessari per la sua costituzione? Quali funzioni svolge? E in cosa differisce dall'APS? In questa guida ti spiego tutto quello che c'è da sapere.
- Le ODV (Organizzazioni di Volontariato) sono enti senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse generale attraverso l’operato dei loro soci volontari.
- Tali organizzazioni possono nascere come associazioni riconosciute o non riconosciute.
- Per la costituzione della ODV è necessario l’intervento del notaio solo se le si voglia attribuire personalità giuridica.
L’Organizzazione di Volontariato (ODV) è un ente no profit del Terzo Settore che svolge attività di interesse generale in favore di terzi, avvalendosi prevalentemente del volontariato dei suoi associati. L’ODV trova la sua disciplina nel Codice del Terzo Settore agli artt. 32-34.
Le righe che seguono offrono una spiegazione sul funzionamento di questa organizzazione. Più nello specifico, ti spiego:
- cos’è una OVD;
- quali sono i requisiti per la sua costituzione;
- quali attività svolge;
- quali sono le differenze con l’APS.
Cosa si intende per ODV?
L’acronimo ODV indica l’Organizzazione di Volontariato, cioè un ente del Terzo Settore senza scopo di lucro che svolge attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L’ODV è disciplinata dagli articoli 32, 33 e 34 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e può nascere come associazione riconosciuta o non riconosciuta.
La natura no profit dell’organizzazione, tuttavia, non le impedisce la possibilità di avere delle entrate di natura commerciale. In tal caso, l’ODV è obbligata ad aprire la partita IVA.
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Quali sono i requisiti per la costituzione di una ODV?
I requisiti necessari per costituire una ODV sono i seguenti:
- deve essere composta da almeno 7 persone fisiche o da 3 Organizzazioni di Volontariato;
- deve assumere necessariamente la forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
- l’attività deve essere prestata in maniera personale, spontanea e gratuita dagli associati, tuttavia è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo entro il limite del 50% del numero dei volontari.
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Come si costituisce una ODV?
Per istituire una ODV non è obbligatorio l’intervento di un notaio, a meno che non si intenda creare un’associazione riconosciuta con l’attribuzione di personalità giuridica, ma è sufficiente la firma dei 7 fondatori sull’atto costitutivo e sullo statuto.
Dopo la costituzione, occorre richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate per poter effettuare qualunque operazione, come l’acquisto di beni o l’apertura di un conto corrente. Ottenuto il codice fiscale, è necessario registrare l’atto costitutivo e lo statuto all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di costituzione.
Successivamente occorre presentare il modello EAS all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione e inoltrare la domanda al RUNTS per completare il riconoscimento ufficiale e ottenere i benefici fiscali.
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Qual è la differenza tra OdV e APS?
Le principali differenze tra l’ODV e l’APS, ossia l’associazione di Promozione Sociale, concernono i destinatari delle attività e il ruolo dei volontari.
Nello specifico, a differenza dell’ODV, che esercita la propria attività di interesse generale in modo prevalente a favore di terzi, l’APS svolge la sua attività principalmente a favore dei suoi associati, dei loro familiari o della collettività.
Mentre l’attività della ODV è prettamente gratuita e volontaria, nell’APS l’utilizzo dei volontari è facoltativo e le attività possono essere svolte anche con l’ausilio di personale retribuito o dei soci stessi.
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ODV – Domande frequenti
No, l’attività del volontario è per sua natura gratuita.
Sì, ma solo entro rigidi limiti di legge (art. 33 del Codice del Terzo Settore). Nello specifico, i lavoratori possono essere assunti soltanto per assicurare il regolare funzionamento dell’ente o per specializzare/qualificare l’attività svolta e il loro numero non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
L’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria, ma è indispensabile per utilizzare l’acronimo/qualifica di “ODV” e accedere ai benefici fiscali e alle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.
Le ODV possono trarre le proprie risorse economiche da eredità donazioni e legati, contributi di enti pubblici e privati, quote associative e contributi dei soci.
No, l’acquisto della personalità giuridica è facoltativo.
Sì, ed è una delle prerogative principali delle ODV iscritte al RUNTS da almeno 6 mesi (ex art. 56 D.Lgs. 117/2017).
Riferimenti normativi
- Art. 17, D.Lgs. 117/2017: Definizione, tutele e incompatibilità dell’attività di volontariato;
- Art. 18, D.Lgs. 117/2017: Obbligo di assicurazione per i volontari contro infortuni, malattie e responsabilità civile;
- Art. 22, D.Lgs. 117/2017: Procedura e requisiti patrimoniali per l’acquisto della personalità giuridica;
- Art. 30, D.Lgs. 117/2017: Nomina e competenze dell’organo di controllo nelle associazioni;
- Art. 32, D.Lgs. 117/2017: Definizione e natura giuridica delle Organizzazioni di Volontariato;
- Art. 33, D.Lgs. 117/2017: Regolamentazione del lavoro retribuito e limiti al personale dipendente nelle ODV;
- Art. 35, D.Lgs. 117/2017: Definizione, finalità e differenze strutturali delle Associazioni di Promozione Sociale.
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