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Il nuovo reato di detenzione con finalità di terrorismo: quale comportamento punisce la legge

Ancora nuove norme in tema di terrorismo. Cosa cambia nella lotta al terrorismo in seguito all’inserimento del nuovo reato di detenzione con finalità di terrorismo

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  • Il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo punisce l’atto di procurarsi e di detenere materiale illecito.
  • Ai fini della punibilità della condotta, occorre che il comportamento dell’autore sia consapevolmente volto a realizzare finalità terroristiche.
  • Il nuovo delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo è entrato in vigore lo scorso 12 aprile.

Il recente Decreto Sicurezza (D.L. 11 aprile 2025, n. 48) con l’art. 1, comma 1, lett. a), recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, ha rafforzato la lotta ai crimini inerenti al terrorismo anche internazionale, introducendo il nuovo reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

L’inserimento di tale fattispecie delittuosa mira a contrastare forme di terrorismo non legate a gruppi o organizzazioni che, prima dell’inserimento dell’art. 270 quinquies 3, c.p., difficilmente trovavano una specifica repressione.

Il nuovo delitto di detenzione con finalità di terrorismo si applica in via sussidiaria rispetto ad altre fattispecie delittuose, come il reato di terrorismo internazionale o eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.) o addestramento con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies c.p.).

Molteplici sono i punti non del tutto chiari della nuova norma, la quale presta il fianco a diverse criticità che, con tutta probabilità, saranno oggetto di decisioni da parte della giurisprudenza italiana il cui compito sarà chiarire l’ambito interpretativo e applicativo della fattispecie.

Il reato, infatti, è entrato in vigore solo lo scorso 12 aprile (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sicurezza) e, pertanto, non si rinvengono, a oggi, pronunce da parte della giurisprudenza.

Cosa si intende per terrorismo

La progressiva globalizzazione e digitalizzazione dell’attuale contesto ha profondamente modificato il concetto di terrorismo rispetto a soli pochi anni fa.

Gli atti che a oggi sono considerati riconducibili a finalità terroristiche sono causa di:

  • danno grave a un Paese o a un’organizzazione internazionale;
  • intimidazione della popolazione; 
  • destabilizzazione o distruzione delle strutture fondamentali, finalizzate a rovesciare o distruggere le basi politiche, sociali, economiche o costituzionali;
  • induzione delle istituzioni statali ad agire secondo le volontà del terrorista nell’atto di assunzione di decisioni e adozione di comportamenti.

LEGGI pure Reato di terrorismo: cos’è e come viene punito

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Cosa punisce il nuovo reato di detenzione con finalità di terrorismo

Il nuovo reato di cui all’art. 270 quinquies 3, c.p. punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale di vario genere, contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso, congegni bellici micidiali, armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

In particolare, le condotte, punite dalla norma incriminatrice sono due: 

  1. una attiva consistente nell’atto di procurarsi materiale, da intendersi come atti finalizzati a ottenere la disponibilità o la fruibilità del materiale illecito;
  2. l’altra passiva rappresentata dalla mera detenzione di materiale bellico non consentito. 

Sul punto, è importante precisare che la condotta, per assumere rilevanza penale, non richiede la successiva diffusione di tale materiale o che sia effettivamente compiuto un atto violento, ma è sufficiente che l’autore possegga o consulti materiale tecnico. In altri termini tale fattispecie, anticipa la punibilità a forme embrionali di preparazione ideologica o tecnica.

La norma, nel punire tali comportamenti, mira a rafforzare gli strumenti di contrasto al terrorismo internazionale, puntando sulla prevenzione e anticipando l’intervento sanzionatorio a condotte prodromiche, che possono preludere ad atti terroristici.

Approfondisci leggendo Reato di frode informatica: cos’è e quando si configura

Materiale vietato dal nuovo reato 

Il materiale, in generale, di cui il nuovo delitto punisce l’approvvigionamento e la detenzione è essenzialmente rappresentato da tutto ciò che può servire per commettere un atto con finalità di terrorismo. Particolare attenzione merita il riferimento alla provvista e alla detenzione di istruzioni strumentali alla preparazione o all’uso di congegni bellici micidiali.

In attesa che la giurisprudenza nazionale delinei chiaramente l’ambito applicativo della norma, nel concetto di istruzione dovrebbe ricomprendersi ogni tecnica o metodologia atta a porre in essere atti di violenza, ovvero di sabotaggio, anche di servizi pubblici essenziali per finalità di terrorismo.

Non sembrano esservi dubbi circa il fatto che le istruzioni possano essere contenute in documentazione cartacea e anche in formato digitale (testi, video, manuali, file digitali), purché contengano chiare indicazioni su tecniche di fabbricazione di esplosivi e utilizzo di armi.

Ti suggeriamo di leggere pure Decreto sicurezza: novità su terrorismo, polizia, lotta alla criminalità

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Elemento soggettivo del reato: dolo specifico

Ai fini della configurabilità del nuovo reato di detenzione con finalità di terrorismo, occorre la sussistenza del dolo specifico, rappresentato dalla finalità di terrorismo.

Non è tuttavia necessario che l’autore del reato ponga in essere una serie di comportamenti riconducibili all’auto-addestramento, successivamente alla disponibilità del materiale illecito. In tal senso, la fattispecie si differenzia dal reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, previsto all’art. 270 quinquies, c.p., per cui la consumazione richiede espressamente il compimento di una serie di attività di pratica e formazione.

La dimostrazione della finalità terroristica rappresenta un tassello che, quasi certamente, solleverà difficoltà applicative di non poco conto, al vaglio della giurisprudenza, atteso che la fattispecie non richiede effettivamente il compimento di un atto terroristico, al fine di considerare realizzato il reato, occorrendo meri indizi che ricostruiscano un progetto, l’intento e la consapevolezza.

L’incertezza interpretativa che riguarda tale tipologia di reato comporta, quale immediata conseguenza, che al fine di individuare l’ambito applicativo del delitto, sia necessario l’intervento di un avvocato esperto in diritto penale.

Il reato di detenzione con finalità di terrorismo è un reato di pericolo

L’anticipazione della rilevanza penale e, conseguentemente, della punibilità della condotta alla procura e alla mera detenzione, senza necessità di un effettivo compimento di un atto terroristico, rende tale delitto un reato di pericolo, ovvero un reato che si considera lesivo del bene giuridico tutelato – in tal caso la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico – senza necessariamente causare un danno effettivo e concreto.

Il reato di cui all’art. 270 quinquies 3, c.p., in quanto reato di pericolo, punisce di fatto la condotta per la potenzialità futura di cagionare un pericolo.

A questo proposito, leggi Reato di pericolo nel Codice Penale: definizione, esempio, differenza tra astratto e concreto

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Sanzione e prescrizione del reato di detenzione con finalità di terrorismo

Il reato di detenzione con finalità di terrorismo è punito, per espressa previsione normativa, con la pena della reclusione da due a sei anni.

Ne consegue che, come chiaramente stabilito dall’art. 157 c.p., il termine di prescrizione del reato è pari ad anni 6, che, peraltro, è il termine minimo di prescrizione individuato, in generale, per i delitti. Tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il reato è stato commesso.

LEGGI ANCHE Cartello: analisi del reato finanziario, cenni storici e cosa si rischia

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Avv. Debora Mirarchi
Esperta in diritto tributario
Laureata all’Università di Bologna, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2012. Negli anni, ho collaborato con studi operanti nel settore tributario, acquisendo una significativa esperienza nella consulenza nazionale e internazionale, con focus in materia di fiscalità. Unitamente all’esercizio della professione, ho coltivato la passione per la scrittura, collaborando, in qualità di autrice, con le principali riviste specialistiche di settore.
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