Decreto sicurezza: novità su terrorismo, polizia, lotta alla criminalità
Molte le novità in arrivo con il Decreto Sicurezza in tema di terrorismo, criminalità, Forze dell'ordine e carcere. Cosa ha previsto la nuove normativa in vigore? Scopriamo cosa cambia nel seguente articolo.
- Il legislatore ha da pochi giorni approvato tre decreti, che vengono unitamente considerati e denominati Decreto Sicurezza.
- Tali tre decreti hanno ad oggetto alcune significative modifiche in punto di tutela del personale delle Forze dell’ordine e di polizia.
- Inoltre, sono stati introdotti alcuni reati che hanno come obiettivo quello di contrastare l’attività delle associazioni criminali e il terrorismo.
Gli ultimi mesi sono stati contrassegnati da molteplici eventi che hanno inciso profondamente sull’opinione pubblica. Il legislatore è, quindi, intervenuto al fine di garantire una maggiore tutela per le Forze dell’ordine e di polizia, ma ha anche previsto un inasprimento di sanzioni e la previsione di nuove fattispecie di reato.
Nel seguente articolo, tratteremo dei c.d. Decreti sicurezza, spiegandoti quali sono le novità più significative previste nella nuova disciplina normativa. I decreti in questione sono tre, ognuno focalizzato su uno specifico aspetto della sicurezza pubblica. Alcune disposizioni sono state dedicate anche alla costituzione di fondi per le vittime di alcuni reati, come l’usura. Di seguito, ti illustreremo nel dettaglio tutte le novità entrate di recente in vigore.
Decreto sicurezza: quali novità in vista?
Il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato una riforma in tema di sicurezza che, pur prendendo l’appellativo di Decreto Sicurezza, prevede ben tre decreti:
- un primo decreto che si occupa di tutela delle Forze di polizia e delle vittime vittime di usura o di reati di stampo mafioso;
- il secondo mira ad ampliare le risorse destinate al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, anche dal punto di vista del personale amministrativo;
- il terzo delega il Governo al riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.
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Contrasto al terrorismo
Il primo Decreto Sicurezza prevede varie misure in tema di criminalità organizzata e terrorismo. In particolare, è stato introdotto un nuovo reato, quello di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La norme punisce la condotta di chi procura o detiene materiale da impiegare in atti terroristici.
La disposizione prevede la sanzione della reclusione da 2 a 6 anni, mentre, per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti, al fine di attentare alla pubblica incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
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Contrasto alla criminalità
Alcune misure sono state introdotte anche in tema di tutela e protezione dei collaboratori di giustizia. Si ammette l’utilizzo dei documenti di copertura per i testimoni di giustizia e i loro familiari, anche sottoposti agli arresti domiciliari.
Inoltre, alla luce della progressiva diffusione del contratto di rete, è stata ampliata la categoria di soggetti che sono sottoposti a verifica della documentazione antimafia. Il Decreto sicurezza ha fatto rientrare nella categoria le imprese aderenti al contratto stesso.
Si dispone poi che il Prefetto possa inibire l’operatività dei divieti conseguenti all’applicazione delle misura di prevenzione personale, soprattutto se c’è il rischio che l’imprenditore non abbia i mezzi di sussistenza per sé e per la sua famiglia.
Sono state modificate anche le disposizioni in tema di beni sequestrati e confiscati. È stato previsto che l’amministratore giudiziario debba illustrare al giudice le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, indicando le eventuali violazioni urbanistiche.
È stata anche prevista una nuova serie di adempimenti amministrativi. Per esempio, le imprese di autonoleggio devono comunicare alla Questura i dati identificativi dei clienti. In caso di mancata comunicazione, si prevede una sanzione della reclusione fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro.
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Tutela del personale di polizia
Uno dei Decreti sicurezza si occupa anche della tutela del personale di polizia e delle forze dell’ordine. Il Decreto ha previsto una pena più severa per il reato di violenza, minaccia o resistenza contro pubblici ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
Inoltre, è stato anche esteso il reato per chi cagiona lesioni personali a un pubblico ufficiale se le condotte sono poste in essere dai soggetti nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni pubbliche o dell’esercizio del servizio.
Si prevede poi si aumentano le pene:
- per i casi di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale di polizia stradale, per esempio, in caso di inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato;
- per il delitto di istigazione a disobbedire alle leggi, se commesso al fine di realizzare rivolte nell’istituto penitenziario.
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Si introduce:
- il delitto di rivolta all’interno di istituto penitenziario, con specifiche pene ed aggravanti per chi vi partecipa;
- il reato dello straniero che, durante il trattenimento presso i centri per i rimpatri o la permanenza nelle strutture per richiedenti asilo o altre strutture di accoglienza o di contrasto all’immigrazione illegale, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti dalle autorità, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta.
- il reato di colui che imbratta o deturpa beni mobili o immobili assegnati alle forze dell’ordine, qualora il fatto sia commesso con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, con inasprimento della reclusione in caso di recidiva.
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Forze dell’ordine e uso delle armi
Il decreto Sicurezza introduce poi una modifica anche al regime dell’uso delle armi. Si prevede l’esimente (ovvero la causa di esclusione di responsabilità penale) per il personale che faccia uso o ordini di fare uso di armi, forza o altro mezzo di coazione fisica.
Il legislatore ha esteso le condotte non punibili per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che si serva apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati o strumenti informatici per svolgere la propria funzione. Tale norma si applica anche in tutti quei casi in cui c’è una minaccia terroristica.
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La fattispecie in questione ha destato non pochi dubbi e perplessità. Il codice penale già conosce l’esimente dell’uso delle armi per coloro che assumono la qualità di pubblico ufficiale. Tuttavia, la disposizione è fortemente osteggiata da coloro che ritengono che sia ormai una norma anacronistica.
Introdotta in epoca fascista (si ricorda che il codice penale è del 1930), la norma non corrisponde più a quello che è il sentire comune odierno, soprattutto sembra espressione di un ordinamento autoritario e corporativo, molto lontano dall’ideale al quale oggi aspira una democrazia.
Dunque, già da tempo si obietta che la disposizione base dovrebbe essere modificata, se non perfino eliminata. Per questo, l’introduzione di una disciplina che va a tutelare maggiormente il poliziotto che usa le armi non è stata accolta positivamente dall’opinione pubblica.
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Tutela delle vittime di usura
Un altro punto importante del Decreto Sicurezza è la tutela delle vittime di usura. Viene istituito un fondo di solidarietà per le vittime. Il legislatore ha previsto la facoltà di ottenere un mutuo finanziato mediante il fondo e la possibilità di ottenere la consulenza di un esperto, iscritto ad apposito Albo istituito presso il Ministero dell’interno.
Il Decreto Sicurezza ha, quindi, introdotto una serie di iniziative antiracket e antiusura, attribuendo poteri anche al Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative.
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Decreto Sicurezza e sistema carcerario
Alcune significative novità sono state introdotte anche per quel che riguarda il sistema carcerario. A fronte dei molteplici fatti che hanno avuto risalto nei notiziari e sui quotidiani negli ultimi mesi, il legislatore ha ritenuto opportuno modificare alcuni aspetti.
Le questioni più significative riguardano:
- 1) le rivolte carcerarie;
- 2) i reati ostativi;
- 3) il trattamento delle madri detenute.
Vediamo di seguito cosa cambia.
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1) Rivolte in carcere
Una delle questioni che preoccupa maggiormente il legislatore è quella delle rivolte in carcere. Questi, infatti, spesso sono eventi anche drammatici, dove detenuti e agenti di polizia penitenziaria sono esposti a grandi rischi per l’incolumità fisica. Dunque, il legislatore ha pensato di introdurre un nuovo reato.
La norma di cui all’art. 415-bis c.p. punisce espressamente coloro che istigano e organizzano rivolte carcerarie, prevedendo una pena anche piuttosto elevata nel massimo; infatti, il reato in questione è punito con la reclusione da 2 a 8 anni. La disposizione, invece, prevede la reclusione da 1 a 5 anni per coloro che partecipano solo alla rivolta.
Anche questa disposizione ha destato non poche perplessità. Il reato, infatti, sembra contestabile a un sodalizio di sole tre persone, anche mediante atti di resistenza passiva, e dunque non violenta.
Nel nostro ordinamento non è punibile la mera resistenza passiva e non violenta, anche perché si espone al rischio di perseguire un soggetto per il solo fatto di aver partecipato a una manifestazione. Anche nelle carceri, ha osservato taluno, deve essere garantito il diritto di manifestare pacificamente per i propri diritti.
Inoltre, la previsione di un’apposita norma sul punto sembra a taluno del tutto superflua, a fronte del fatto che le rivolte sono sempre state represse mediante altri reati pertinenti, come lesioni, rissa, ecc. Quindi, il rischio principale della disposizione è che generi problemi interpretativi e dubbi di costituzionalità.
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2) Reati ostativi
Il Decreto sicurezza amplia anche i cosiddetti reati ostativi, che non consentono l’accesso ad alcun beneficio penitenziario. Tra questi reati vi rientrano l’istigazione a disobbedire alle leggi e la rivolta in istituto penitenziario.
Al fine di accedere ai benefici penitenziari, è necessario valutare se il soggetto abbia positivamente partecipato al programma di riabilitazione specificamente previsto per il detenuto.
Inoltre, il legislatore ha previsto che le aziende che assumono ex detenuti o attuali detenuti possono beneficiare di alcune agevolazioni. Tra queste aziende vi rientrino anche quelle che organizzano attività produttive o di servizi all’esterno degli istituti penitenziari o che impiegano persone ammesse al lavoro esterno.
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3) Mamme in carcere
Altra norma che ha fatto sorgere non pochi dubbi interpretativi è quella che riguarda le “mamme in carcere”, o meglio le detenute in stato di gravidanza. Nella disciplina previgente vi era l’obbligo di sospendere la pena per le madri detenute e in stato interessante. La nuova disciplina esclude l’obbligo e prevede un articolato meccanismo per gestire la detenzione delle madri con prole minore di età.
Il differimento della esecuzione della pena verrebbe escluso quando sussista un pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti, come si legge nella rubrica dell’art. 12 dello schema di ddl. Questa previsione, anche se a chi non è del settore potrebbe apparire del tutto ragionevole, in un’ottica di repressione delle condotte più pericolose, fa storcere il naso.
In primo luogo, non si determinano quali sono i reati per i quali si esclude tale obbligo di sospensione; altrettanto indeterminato è il riferimento agli “ulteriori delitti” che la detenuta si appresterebbe a compiere. In secondo luogo, anche in tal caso l’ordinamento già prevedeva dei rimedi che consentivano di escludere il rischio di commissione di ulteriori delitti.
Infatti, l’art. 47-ter, co. 1-ter, consente alla magistratura di sorveglianza di applicare, nei casi di rinvio obbligatorio o facoltativo della pena, la detenzione domiciliare, qualora sussistano ragioni di cautela. Tale strumento si presta a perseguire efficacemente lo scopo di contenimento, comunque lasciando alla magistratura un margine di valutazione del caso concreto.
Per di più, si osserva, che anche in questo caso potrebbero sorgere dubbi di compatibilità con la Costituzione. L’art. 31 della Costituzione, infatti, afferma che la Repubblica protegge e tutela la maternità e l’infanzia [… ] favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Con la nuova previsione, l’interesse del minore, qualificato come “superiore” nell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, è sacrificato davanti ad esigenze di politica criminale.
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Decreto Sicurezza: pro e contro
In conclusione, come è possibile notare, sono molteplici gli aspetti che sono stati toccati dalla riforma dei Decreti Sicurezza. Tuttavia, tali nuove disposizioni hanno fatto sorgere non pochi dubbi interpretativi, sia sotto il profilo delle tutela del personale di polizia che della disciplina delle carceri.
La nuova riforma è stata considerata da molti anacronistica e non in linea con le esigenze odierne. Si rammenta che la Costituzione e l’ordinamento intero riconoscono centralità alla persona e osteggiano qualsiasi forma di strumentalizzazione della persona ai fini di politica criminale e di repressione delle condotte illecite.
Già i precedenti interventi avevano fatto sorgere non poche perplessità. Si pensi, per esempio, all’introduzione del reato che punisce i rave party, senza ben chiarire cosa sia un rave e quando la norma sia applicabile.
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Decreto sicurezza – Domande frequenti
I decreti sicurezza sono tre, ciascuno si occupa di una questione specifica: tutela del personale di polizia e forze dell’ordine, contrasto alla criminalità organizzata e contrasto al terrorismo.
Nel decreto sicurezza si prevede la costituzione di un fondo per le vittime di usura. Questa potranno ricevere un prestito finanziato dal fondo per far fronte ai propri debiti.
Il decreto sicurezza ha previsto l’introduzione di nuovi reati e l’inasprimento di sanzioni per reati contro le forze dell’ordine, ha anche introdotto degli esimenti per il personale in questione, cioè una causa di non punibilità particolare se l’uso di armi.
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