Rinuncia agli studi superiori e universitari: cosa prevede la legge
Hai deciso di non proseguire più le scuole superiori, ma i tuoi genitori non sono d’accordo? Ecco cosa puoi fare da un punto di vista legale per rinunciare agli studi.
Stai frequentando un istituto secondario di secondo grado, ma ti sei reso conto che, in questo momento della tua vita, non riesci a studiare e non hai più intenzione di proseguire gli studi.
I tuoi genitori, però, non sono d’accordo con te. Consapevoli dell’importanza dell’istruzione e del peso che potrà avere sulla successiva ricerca di lavoro, stanno cercando di farti cambiare idea in tutti i modi.
Ti sei allora chiesto: quali sono i miei diritti in merito alla rinuncia agli studi superiori? Fino a che età è in vigore l’obbligo scolastico e quando è possibile scegliere di ritirarsi da scuola senza avere l’approvazione dei genitori?
In questa guida, ti spiegheremo quali sono le scelte che potrai compiere in autonomia e ci concentreremo non solo sulla rinuncia agli studi superiori, ma anche su un eventuale ritiro nel corso della tua carriera universitaria.
Istruzione in Italia: come funziona
Il sistema educativo di istruzione e di formazione in Italia prevede un’organizzazione ben precisa. Il primo ciclo, che non è obbligatorio, è rappresentato:
- dai servizi per l’infanzia, che accolgono i bambini tra i 3 e i 36 mesi (3 anni);
- dalla scuola per l’infanzia, che può essere frequentata dai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.
Il ciclo successivo di istruzione, che ha durata di 8 anni, è obbligatorio e prevede la frequentazione:
- della scuola primaria, che dura 5 anni, nel periodo compreso tra i 6 e gli 11 anni;
- della scuola secondaria di 1° grado, che dura 3 anni, e si frequenta tra gli 11 e i 14 anni.
Segue poi la scuola secondaria di secondo grado, dedicata agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, che può essere un liceo, un istituto tecnico, un istituto professionale e così via, e che ha durata di 5 anni.
In alternativa, si può scegliere di frequentare un percorso di istruzione e formazione professionale, che può avere durata triennale o quadriennale.
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Quando l’istruzione è obbligatoria
Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 53/2003, l’istruzione in Italia è obbligatoria per 10 anni, ovvero nell’età compresa tra i 6 e i 16 anni. Ne consegue che sia obbligatorio frequentare:
- la scuola primaria;
- la scuola secondaria di primo grado;
- la scuola secondaria di secondo grado, fino al secondo anno.
Si prevede, inoltre, ai sensi della legge n. 53/2003, che i giovani abbiano il diritto e il dovere di ricevere un’istruzione e una formazione per almeno 12 anni, o comunque fino a quando non conseguono una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età.
Per rispettare tale obbligo si può scegliere di frequentare una scuola statale, una scuola paritaria (legge 62 del 2000) oppure una scuola non paritaria (legge 27 del 2006). Eventualmente, ovvero nel rispetto di alcune condizioni quali specifici esami di idoneità, è possibile anche procedere con l’istruzione familiare.
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A che età si può lasciare la scuola?
I genitori, o chiunque eserciti la responsabilità genitoriale, hanno l’obbligo di fare in modo che i propri figli rispettino l’obbligo di istruzione, mentre i controlli sono a carico dei Comuni di residenza e dei dirigenti scolastici delle scuole frequentate dagli stessi.
Se un minore non dovesse andare a scuola di nascosto per un determinato periodo di tempo, la scuola è tenuta a inviare apposita comunicazione alla famiglia in modo tale da trovare un rimedio al singolo caso.
In considerazione di ciò, i minori che abbiano raggiunto i 16 anni, quindi che abbiano terminato il secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, possono decidere di lasciare la scuola. In questa ipotesi, ai sensi del Decreto ministeriale 139 del 2007, riceveranno una certificazione delle competenze acquisite.
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Se lo studente decide di mollare la scuola prima del 15 marzo, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5/2021, avrà la possibilità di recuperare l’anno superando degli esami di idoneità (che vertono su tutte le materie), presso la stessa scuola o un’altra struttura.
I genitori possono cercare di dissuadere il figlio dalla proprie volontà di ritirarsi da scuola, ma non possono in alcun modo obbligarlo una volta che siano stati compiuti 16 anni.
Ritiro da scuola: come funziona
Per rendere ufficiale la tua decisione di non frequentare più la scuola dovrai quindi:
- avere almeno 16 anni;
- presentare un modulo di ritiro dalla scuola superiore, il quale viene messo a disposizione dalla scuola.
In genere, accade che il singolo istituto scolastico, prima di accettare la domanda di ritiro, chieda un colloquio tra lo studente e un docente o con lo stesso preside al fine di comprendere i motivi alla base della decisione di mollare la scuola.
Il colloquio non ha intenti manipolatori, ma ha la funzione di comprendere meglio le motivazioni alla base di una scelta così importante, delle quale, anni dopo, lo studente potrebbe anche pentirsi. Il modulo dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Lo studente che ha invece compiuto 18 anni potrà presentare domanda in autonomia, fermo restando la possibilità di potersi eventualmente iscrivere a scuola negli anni successivi.
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Rinuncia agli studi universitari
Un altro caso di rinuncia agli studi, che nel nostro Paese si verifica con una certa frequenza, è l’abbandono degli studi universitari, che potrebbe avere alla base cause differenti. Cosa bisogna fare in tale ipotesi?
Per legge «la rinuncia agli studi è un atto formale, personale e non delegabile, con il quale si interrompe unilateralmente il rapporto con l’Università». Si tratta di un atto irrevocabile, con il quale si mette il punto alla propria carriera universitaria, perdendo tutti gli esami sostenuti.
Si differenzia, dunque, dal congelamento della carriera, proprio perché non è possibile tornare indietro, magari dopo una pausa, per recuperare gli anni persi e riuscire a completare il percorso di studi.
La domanda dovrà essere presentata direttamente al proprio Ateneo, nel rispetto delle regole previste. Si dovrà sostenere il pagamento di un’imposta di bollo pari a 16 euro e pagare tutti gli arretrati delle tasse universitarie.
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Rinuncia agli studi – Domande frequenti
I minori hanno il diritto di ritirarsi da scuola una volta che abbiano compiuto 16 anni.
No, perché la legge prevede che l’istruzione sia obbligatoria dai 6 fino ai 16 anni.
La rinuncia agli studi universitari è possibile a meno che non si abbiano posizioni debitorie aperte con l’Università, che dovranno essere saldate.
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