SIS: cos’è la società di investimento semplice e come funziona
Cosa significa SIS? Come funziona una società di investimento semplice? Quali obiettivi si propone? Qual è ruolo assume la Banca d'Italia nella sua costituzione? Scopri tutto quello che c'è da sapere nella nostra guida.
- Le società di investimento semplici, anche dette SIS, sono una categoria di recente introduzione, che ha come scopo principale la gestione collettiva del risparmio.
- Le SIS sono state introdotte per molteplici ragioni socio-economiche, al fine di favorire lo sviluppo del tessuto economico del Paese.
- Il legislatore ha introdotto apposite norme per regolare la costituzione di una SIS.
L’economia italiana si fonda principalmente sull’attività delle piccole e medie imprese. Ciò ha implicato, nel corso degli anni, uno specifico interesse da parte del legislatore per queste categorie di imprese.
La società di investimento semplice nasce, per esempio, proprio per incentivare queste categorie di imprese e favorirne lo sviluppo. Hanno come principale obiettivo quello di raccogliere capitale da reinvestire in queste tipologie di imprese.
Nel seguente articolo, tratteremo delle SIS esaminando i caratteri salienti dell’istituto. In particolare, ci soffermeremo su alcuni aspetti essenziali, che valgono a distinguere questa categoria da altre società.
Le SIS, infatti, sono società per azioni che presentano connotati del tutto inediti, come la necessità di ottenere l’autorizzazione dalla Banca D’Italia. Di seguito, troverai tutto quello che c’è da sapere.
Cosa sono le SIS
La “Società di Investimento Semplice” (SIS) è una forma societaria introdotta di recente, che svolge attività di gestione collettiva del risparmio. In genere, i clienti della SIS sono investitori di piccole e medie dimensioni, per quale ragione? Le SIS consentono alla imprese di avere maggiore disponibilità finanziaria per svolgere la propria attività.
Le SIS devono essere:
- Società per azioni a capitale fisso;
- con sede legale in Italia;
- con oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati.
Le SIS devono essere autorizzate dalla Banca D’Italia per operare. Esse svolgono un’attività di raccolta e gestione dei capitali presso investitori istituzionali e privati, affinché siano investiti in piccole e medie imprese, in particolare start up.
La società di investimento semplice ha una struttura organizzativa innovativa. Costituisce un organismo di investimento collettivo del risparmio, che ha la forma di una società di investimento a capitale fisso.
La legge prevede l’applicazione di un regime regolamentare semplificato rispetto agli altri enti che svolgono tale attività. Tali regole si giustificano perché la SIS nasce con l’obiettivo di incentivare l’investimento verso le piccole e medie imprese non quotate, (le PMI), che si trovino in una fase di avvio dell’attività.
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Come funziona una SIS
Il compito della SIS è quella di gestire il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale. La legge prevede un tetto massimo di patrimonio netto di 25 milioni di euro ed un capitale sociale almeno pari a 50.000 euro.
Al fine di incentivare l’afflusso di capitali verso le PMI non quotate, sono previste delle riduzione degli oneri regolatori, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria, emanata da Banca d’Italia e Consob, e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale.
In particolare, si applica il comma 2 dell’art. 27, il quale prevede che alle società di investimento semplice non si applicano le disposizioni attuative dell’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis) del TUF. La norma citata prevede, nell’ambito della disciplina degli intermediari, i poteri regolamentari delle autorità di vigilanza Banca d’Italia e Consob.
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Quale è la caratteristica della SIS?
Di seguito, vi indichiamo in modo schematico le caratteristiche di una SIS:
- struttura legale e regolamentazione: la SIS è una società per azioni o in accomandita per azioni, soggetta alle regole dal Testo Unico della Finanza (TUF). È sottoposta alla supervisione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Deve rispettare determinati requisiti legali e operativi;
- flessibilità di investimento: svolgono molteplici attività di investimento, inclusi titoli, strumenti finanziari, e in alcuni casi, beni immobili;
- capitale sociale: è previsto un requisito minimo di capitale sociale, generalmente più basso rispetto ad altri tipi di fondi di investimento. Questo favorisce l’accesso a investitori più piccoli o startup;
- gestione e amministrazione: gestione sia interna che esterna; nel primo caso, la SIS deve nominare una Società di Gestione del Risparmio (SGR) per amministrare gli investimenti;
- investitori e obiettivi: le SIS sono adatte per gli investitori che cercano un approccio di investimento collettivo. Possono essere inclusi progetti imprenditoriali, gestione di patrimoni familiari, o investimenti tematici;
- trasparenza e reporting: sono tenute a mantenere alti standard di trasparenza e a inviare reporting periodico ai loro investitori e alla CONSOB.
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Come si costituisce una SIS?
Come dicevamo, le SIS hanno specifici requisiti. Devono essere costituite come società per azioni con un capitale sociale almeno di 50 mila euro. Deve inoltre avere sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica italiana. L’oggetto esclusivo è l’investimento collettivo, che sia stato raccolto tramite azioni o altri strumenti finanziari di tipo partecipativo.
Dopo questa operazione iniziale, deve essere presentata domanda alla Banca d’Italia per l’autorizzazione alla costituzione. In questa fase, si deve dichiarare un patrimonio netto che non ecceda i 25 milioni di euro.
La SIS deve dotarsi di uno statuto che abbia come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI. Qualora la società possieda tutte queste condizioni, la Banca d’Italia entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda rilascia l’autorizzazione.
Dopo l’autorizzazione, la SIS deve iscriversi in appositi albi tenuti dalla BI. Inoltre, deve anche iscriversi al registro delle imprese e al Repertorio economico amministrativo.
La SIS poi procede alla nomina degli organi sociali, come l’assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione, e il collegio sindacale. Viene elaborato un programma di attività dettagliato e una relazione tecnica, in cui si spieghino le strategie di investimento, la struttura operativa e le politiche di gestione del rischio.
Devono informare la Consob della loro costituzione, comunicando tutti i documenti, programma e statuto. In assenza di tale comunicazione, non è possibile operare.
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Società di investimento semplice: cosa si intende per PMI
In base a quanto contenuto nel Regolamento EU n.2017/1129, le Piccole e Media imprese sono le società che rispettano i seguenti 3 criteri in relazione al loro più recente bilancio annuale:
- hanno un numero di dipendenti non inferiore a 250;
- l’ammontare totale dello stato patrimoniale non supera i 43 milioni di euro;
- il fatturato annuo netto non supera la cifra di 50 milioni di euro.
La PMI che può ricevere supporto dalla SIS può essere:
- in fase di seed financing, ovvero di sperimentazione;
- in fase di start up financing, ovvero di costituzione;
- in fase di early-stage financing, ovvero di avvio della propria attività.
In base a quanto esposto finora, le società di investimento semplice rappresentano lo strumento di investimento finanziario attraverso il quale una PMI non quotata può trovare le risorse per intraprendere e portare avanti la fase iniziale della sua attività, che è indubbiamente quella che presenta maggiori difficoltà.
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SIS e regime semplificato
La SIS è uno strumento di facile gestione in termini operativi, anche in considerazione del fatto che i suoi investimenti sono limitati ai 25 milioni del suo patrimonio. Le SIS fanno parte della categoria dei “Gestori di Fondi di Investimento Alternativi” (GEFIA), in base alla direttiva 2011/61/UE, e godono di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo che sono disciplinate dal TUF.
In pratica, le semplificazioni della SIS in quanto strumento di investimento collettivo prevedono che alle SIS che vengano applicate le disposizioni contenute nell’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del TUF. Si tratta dei poteri regolamentari e di vigilanza sulle attività dei gestori da parte di alcune autorità, ovvero il Consob e la Banca d’Italia.
Questa caratteristica fondamentale delle società di investimento semplice è stata creata:
- da un lato per facilitare gli investimenti rivolti al settore venture capitale;
- dall’altro per riuscire a salvaguardare gli interessi dei vari investitori.
Nonostante siano un regime semplificato, le SIS devono:
- dotarsi di un sistema di governo e di controllo in grado di garantire la gestione delle disposizioni in vigore;
- disporre di un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale;
- essere iscritte all’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
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Differenze fra SIS e SICAF
Una SIS può essere in un certo senso considerata una mini SICAF (società di investimento a capitale fisso), ma esistono delle differenze sostanziali tra le tue tipologia di società, che dipendono sostanzialmente dal regime semplificato che caratterizza la SIS.
Una prima differenza consiste nel fatto che, nel momento in cui si richiede il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia, chi detiene almeno il 10% del capitale sociale di una SIS, oppure dispone del controllo o si trova nella condizione di poter esercitare una certa influenza sul governo della società, sarà tenuto a soddisfare unicamente il requisito di onorabilità. Nel caso di una SICAF, invece, vengono richiesti anche i requisiti di competenza e correttezza.
Un’altra differenza rispetto a una SICAF ordinaria, che gode della possibilità di poter demandare la gestione del patrimonio raccolto a un gestore esterno, le SIS prevedono una gestione del patrimonio esclusivamente da parte del consiglio di amministrazione o di eventuali comitati interni che ne abbiano la funzione.
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Società investimento semplice: a proposito di TUF
Nelle SIS, poi, non è possibile fare ricorso a leva finanziaria, mentre nelle SICAF tale ricorso è consentito. Rientrando comunque nella definizione di SICAF, alle SIS vengono applicate le varie norme previste dal TUF, tra le quali si possono annoverare:
- l’obbligo di elencare le attività esercitabili, come per esempio la gestione del patrimonio raccolto con l’offerta delle proprie azioni e dei relativi rischi, oppure l’amministrazione e la commercializzazione degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) gestiti;
- le regole di comportamento, ovvero la diligenza, la correttezza e la trasparenza nei confronti degli OICR gestiti, dell’integrità del mercato e dei relativi partecipanti, la riduzione del conflitto di interesse tra i patrimoni gestiti, l’equo trattamento degli OICR gestiti, e così via;
- il divieto di emettere delle obbligazioni, perché il patrimonio deve derivare unicamente dall’emissioni di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi;
- il rispetto delle regole in materia di commercializzazione di FIA (Fondi di investimento alternativi) riservati, come per esempio l’intenzione di avviare l’offerta che deve essere inviata alla Consob, la quale è tenuta a dare riscontro entro 20 giorni in accordo con la Banca d’Italia.
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SIS Società investimento semplice – Domande frequenti
Il termine SIS è l’acronimo di Società di investimento semplice: si tratta di un nuovo strumento di investimento finanziario introdotto con il Decreto Crescita.
Le SIS devono soddisfare alcuni requisiti specifici, tra i quali quello relativo al reddito patrimoniale netto che non deve superare i 25 milioni di euro.
Il capitale sociale di una SIS fa riferimento a quello previsto dall’articolo 2327 del Codice Civile per le società per azioni, ovvero deve essere almeno pari a 50.000 euro.
Per costituire una SIS è necessaria apposita autorizzazione della Banca d’Italia, l’iscrizione ad albi dalla stessa tenuti e la comunicazione alla CONSOB.
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