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Il genitore collocatario può cambiare residenza e trasferirsi all’estero con i figli?

Al genitore collocatario può essere impedito di trasferirsi all'estero? Vediamo cosa succede in questi casi e cosa può cambiare in merito all'affidamento dei figli minori.

differenza tra affidamento e collocazione
  • Il genitore collocatario può essere modificato in alcuni casi. 
  • Tra questi, rientra il trasferimento della sua residenza, specie se all’estero o a una distanza tale da complicare il mantenimento di determinati rapporti familiari e sociali da parte del minore. 
  • Lo spostamento può, infatti, essere pregiudizievole per il minore e avere un impatto sulla sua salute psicofisica.

Quando due persone si separano e, successivamente, divorziano, e sono presenti figli minori, è necessario che si decida sul loro affidamento, che potrà essere esclusivo o condiviso. 

Tale decisione deve essere presa al fine di tutelare al massimo i diritti dei minori, quindi non deve trattarsi di un dispetto che un genitore fa all’altro per mettere in atto una vendetta personale. 

In questa sede, viene stabilito anche chi sarà il genitore collocatario, ovvero la persona con la quale il minore vivrà, quindi presso la quale si troveranno il suo domicilio o residenza. Tale scelta può essere presa:

La determinazione del genitore collocatario può anche subire delle modifiche nel tempo, per esempio nell’eventualità di un trasferimento della residenza, specialmente se all’estero. In queste righe ci occuperemo proprio di questa casistica, esaminando le varie conseguenze che possono verificarsi. 

Chi è il genitore collocatario

Per prima cosa, ricordiamo qual è la differenza tra genitore affidatario e collocatario. Abbiamo detto che quando due genitori divorziano e sono presenti figli minori, si deve trovare un accordo sull’affidamento. 

Questo può essere:

  • condiviso, che dal 2013 è il sistema prevalente nell’ordinamento italiano, che viene applicato nel rispetto dell’art. 337 ter del codice civile e del principio di bigenitorialità;
  • esclusivo (art. 337 quater cc), che viene stabilito dal giudice soltanto in casi particolari, ovvero quando l’affidamento a entrambi i genitori può arrecare un pregiudizio agli interessi del minore (es. uno dei due genitori è inaffidabile o irreperibile). 

Il criterio alla base della scelta, che in determinati casi spetta al giudice, è la salvaguardia dell’interesse morale e materiale della prole. Quando l’affidamento non è condiviso, il genitore affidatario che esercita la responsabilità genitoriale, deve comunque consultare l’altro per le questioni riguardanti la straordinaria amministrazione

Diverso è, invece, il concetto di collocamento, che indica quale sarà la residenza del minore in seguito all’affidamento. Il figlio (o figli) potrà vivere presso l’abitazione del padre o della madre. 

Approfondisci leggendo Diritto di visita del genitore residente all’estero: come funziona?

trasferimento genitore collocatario
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Trasferimento residenza genitore collocatario: cosa può succedere?

Prendiamo il caso in cui il genitore collocatario debba trasferirsi all’estero per lavoro, spostando quindi la propria residenza in un Paese straniero. In questa ipotesi, deve essere raggiunto un accordo con il genitore non collocatario

In assenza di un accordo, sarà il giudice a decidere sulle sorti della prole, ovvero a stabilire se questi dovranno trasferirsi assieme al genitore collocatario in una nuova città o Paese, oppure se modificare il genitore collocatario

Il giudice prenderà in considerazione:

  • gli interessi del minore: trasferirsi in un Paese estero significa doversi rapportare con una lingua e una cultura diverse dalla propria, oltre che allontanarsi dal proprio tessuto sociale e familiare;
  • le ragioni del trasferimento del genitore collocatario, che, per esempio, potrebbe aver trovato un’opportunità di lavoro irrinunciabile. 

È importante comunque sottolineare che il genitore collocatario ha il diritto di trasferirsi, garantito dalla stessa costituzione, e di mantenere lo status di genitore collocatario se il trasferimento non ha effetti pregiudizievoli sugli interessi del minore. 

In presenza di figli maggiorenni, invece, non ci saranno problemi riguardanti la loro collocazione, in quanto avranno il diritto di decidere autonomamente con quale genitore stare. A questo proposito, ti consigliamo di leggere A quale età i figli possono decidere con quale genitore stare?

Il trasferimento può incidere sull’affidamento dei figli?

Posto che il genitore collocatario non può essere obbligato dal giudice a rinunciare alla possibilità e al desiderio di trasferirsi da un’altra parte, ci potrebbero essere delle conseguenze sull’affidamento

Come già precisato, il giudice deve:

  • dare priorità al superiore interesse del minore;
  • verificare l’impatto del trasferimento sull’indebolimento del legame con il genitore non collocatario

Va comunque precisato, su questo secondo punto, che la decisione del giudice è discrezionale, nel senso che alla fine, in caso di trasferimento, ci sarà sempre un impatto sul rapporto con l’altro genitore, sia nel caso in cui il minore si trasferisca (per esempio all’estero), sia qualora rimanga con il genitore che non si è trasferito. 

Ai sensi dell’art. 337-ter cc, il giudice deve anche:

  1. stabilire i tempi e le modalità della presenza di ciascun genitore nella vita del minore;
  2. fissare il modo in cui ciascuno debba contribuire al mantenimento, alla cura e all’educazione dei figli. 

LEGGI ANCHE Responsabilità genitoriale: significato, codice civile, decadenza

Come si valuta se gli interessi del figlio sono tutelati dal trasferimento?

Ci sono alcune domande che il giudice deve porsi per far sì che gli interessi del figlio siano tutelati in caso di trasferimento, ovvero:

  • quali sono i motivi alla base del trasferimento, che devono prendere in considerazione non solo un miglioramento (per esempio economico) nella vita del genitore, ma anche in quella del figlio;
  • l’impatto del trasferimento sul rapporto con l’altro genitore, che potrebbe non avere abbastanza soldi per andare a trovare il figlio all’estero, quindi subire delle ripercussioni sul proprio reddito;
  • quanto il genitore non collocatario sia propenso ad adattarsi al cambiamento;
  • la certezza che ,alla base del trasferimento, non ci sia la volontà di rendere più difficili i rapporti con l’altro genitore;
  • la volontà del minore di trasferirsi, oltre che il rapporto tra l’età del minore e le conseguenze di un cambiamento di vita così importante. 

In aggiunta, sarà valutato il peso che il trasferimento avrà sul mantenimento dei rapporti con familiari, amici e parenti di entrambi i genitori – un allontanamento improvviso potrebbe essere negativo per la crescita e il benessere del minore – quindi l’incidenza dello spostamento a livello psicologico (il cambio di lingua e cultura potrebbe infatti essere destabilizzante). 

Potrebbe interessarti anche Curatore speciale del minore: poteri, compiti, requisiti

Trasferimento genitore collocatario: cosa cambia tra affidamento esclusivo o condiviso

Lo spostamento della residenza da parte del genitore collocatario è più semplice nel caso di affidamento esclusivo, in quanto il genitore non affidatario non potrebbe opporsi in nessun modo. Potrebbe soltanto pretendere che venga rispettato il suo diritto di visita (previsto ai sensi dell’art. 21 della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980. 

La questione si complica, invece, nel caso di affidamento condiviso poiché dovrebbe sempre essere garantita la frequentazione paritaria di entrambi i genitori. Se il genitore collocatario si trasferisce all’estero, la distanza con l’altro genitore aumenta. 

Di conseguenza, diventa molto difficile esercitare in modo equo la responsabilità genitoriale e fare in modo che la situazione che si è venuta a creare permetta al minore di crescere in modo armonioso e sereno. Spetta comunque al giudice l’ultima decisione

Per qualsiasi dubbio sull’argomento, ti invitiamo a inviare una richiesta di preventivo gratuito a un avvocato specializzato in diritto di famiglia.

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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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