Violazione di domicilio: esempio, pena, procedibilità e risarcimento danni
Cosa si intende per domicilio, quando si configura il reato di violazione di domicilio, qual è la pena prevista dalla legge e cosa succede dopo una denuncia.
- La violazione di domicilio avviene nel momento in cui si accede, senza permesso, nella dimora di un’altra persona o nel suo studio professionale.
- Si tratta di un reato che, a seconda dei casi, prevede la querela da parte della persona offesa, oppure la procedibilità d’ufficio.
- In questo secondo caso, la denuncia può essere presentata da chiunque.
La violazione di domicilio è un reato disciplinato dall’articolo 614 del Codice penale. La norma tutela non solo l’integrità del domicilio, ma anche l’integrità fisica e morale di chi vive in casa.
Si parla di violazione di domicilio per indicare l’introduzione nel domicilio altrui o di un luogo ad esso equiparabile contro la volontà, espressa o tacita, di chi vi abita, oppure in modo clandestino o con l’inganno. A partire dal 2006, è stata estesa la legittima difesa anche ai casi di violazione del domicilio.
Vediamo quando non si può parlare di violazione effettiva di proprietà privata e quando, invece, si configura il reato, quali sono le differenze con l’invasione di edifici e il nesso con l’occupazione abusiva, come si denuncia, quindi qual è la procedibilità del delitto, e quali sono le sue conseguenze penali e civili.
Cos’è il domicilio?
Prima di parlare del reato di violazione di domicilio, può essere utile chiarire alcuni concetti. Dal punto di vista penale, il domicilio rappresenta l’abitazione, il luogo di privata dimora e tutte le loro appartenenze.
L’abitazione non è altro che il luogo in cui si conduce la propria vita domestica in modo definitivo o temporaneo. Il suo uso deve essere attuale, ma non è richiesta la continuità dell’occupazione né la necessaria presenza degli occupanti.
La privata dimora, invece, è un qualunque sito nel quale si svolge un’attività che abbia a che fare con la propria vita privata, che possono essere i luoghi nei quali si lavora, così come una camera d’albergo.
Le appartenenze sono, invece, i luoghi accessori a quelli di privata dimora, come può essere un giardino, un balcone, un androne, e così via.
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Cosa si intende per violazione del domicilio
La violazione di domicilio trova disciplina giuridica nell’articolo 614 del Codice penale, nel quale si legge che sia prevista la reclusione da 1 a 4 anni per chi si introduce, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, oppure in modo clandestino o con l’inganno, presso:
- l’abitazione altrui;
- un qualunque luogo di privata dimora;
- nelle relative pertinenze.
La stessa pena è prevista per chi si trattiene, in modo indebito, in tali luoghi contro la volontà di chi vi abita: in altre parole, se qualcuno vi chiede di andare via da casa sua e non lo fate, potreste rischiare delle conseguenze penali, anche se siete amici.
La violazione di domicilio, poi, è in genere connessa ad altri reati, quali il furto semplice e furto aggravato, l’occupazione abusiva, l’invasione di edifici.
La violazione di domicilio è perseguibile a querela?
Si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa. Quando, allora, la violazione di domicilio è perseguibile d’ufficio? Nel caso in cui il fatto:
- sia commesso con violenza su cose e persone;
- oppure qualora il colpevole sia pelesemente armato.
In questa ipotesi, si prevede la reclusione da 2 a 6 anni. Se, invece, il fatto viene commesso da un pubblico ufficiale, la pena va da 1 a 5 anni, mentre se l’abuso è rappresentato dall’introdursi nei luoghi citati senza rispettare le formalità dettate dalla legge, il reato è procedibile a querela della persona offesa e si prevede la reclusione fino a 1 anno (art. 615 c.p.).
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Violazione di domicilio da parte del proprietario di casa
La violazione di domicilio può essere commessa anche dal proprietario di casa o si tratta di una contraddizione? Se ci pensate, nel momento in cui un immobile viene affittato ad altre persone, qualora il proprietario entrasse senza dirlo, si potrebbe denunciare per violazione di domicilio – anche nell’ipotesi in cui dovesse avere le chiavi.
Violazione di domicilio e legittima difesa
La legge n. 59 del 12 febbraio 2006 ha esteso la legittima difesa ai casi di violazione di domicilio, provocando una serie di situazioni in cui la legittima difesa da parte di chi vive nell’immobile viene praticata in modo eccessivo.
A questo proposito è infatti bene ricordare che la legittima difesa può considerarsi tale (ovvero legittima) quando è proporzionale rispetto all’offesa ricevuta, quindi la reazione del privato cittadino non deve essere spropositata.
Di conseguenza, nel caso della violazione di domicilio, la legittima difesa è giustificata nel caso in cui il colpevole metta in pericolo l’incolumità fisica della vittima e delle altre persone che vivono nello stesso domicilio, ovvero quando non è possibile contrastare l’offesa se non con l’uso della forza o delle armi.
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Come funziona la querela per violazione di domicilio
Il reato di violazione di domicilio è procedibile a querela della persona offesa: la querela può essere presentata dalla vittima presso gli uffici delle Forze dell’ordine – ovvero polizia, carabinieri, polizia giudiziaria – sia in forma scritta, sia in forma orale.
Nel caso della querela orale, sarà il pubblico ufficiale a occuparsi della redazione di un verbale, il quale dovrà essere sottoscritto dalla vittima. Quest’ultima, dovrà dichiarare:
- le proprie generalità;
- il modo in cui si è svolto il reato;
- fornire le informazioni relative al reo e tutte le prove che sono in suo possesso;
- dichiarare di avere la volontà di voler perseguire il reato.
La dichiarazione dovrà essere firmata altrimenti l’azione penale potrebbe essere improcedibile. L’autorità che riceverà la querela avrà il compito di verificare l’identità del soggetto, oltre che la data e il luogo della presentazione.
Cosa succede dopo una querela per violazione di domicilio?
L’atto viene trasmesso al Pubblico Ministero che si occuperà di verificare i fatti. La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno in cui la vittima è venuta a conoscenza del reato in questione.
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Quando non è violazione di domicilio?
La violazione di domicilio si configura anche nel caso in cui si entrasse senza autorizzazione in un immobile che viene abitato soltanto in determinati periodi dell’anno, quindi in modo saltuario, quale può, per esempio, essere una casa al mare. Lo stesso non si può, invece, dire per una casa disabitata, come un edificio abbandonato.
Tuttavia, per la violazione di domicilio non si applica in modo automatico l’esclusione della punibilità per tenuità del fatto, per la quale un dato soggetto potrebbe non essere punito perché dalla sua condotta non sono derivati danni o pericoli a persone e cose e/o il suo comportamento non è abituale. Può succedere, per esempio, nel caso in cui un senzatetto si rifugi in un immobile disabitato per ripararsi dal freddo.
A questo proposito, possiamo citare la sentenza della Cassazione n. 33860/ 2021, la quale ha comunque punito per violazione di domicilio due persone che si erano introdotte rompendo una finestra in una casa disabitata, che però veniva utilizzata dal proprietario come deposito.
Che differenza c’è tra violazione di domicilio e invasione di edifici?
Nonostante la violazione di domicilio e l’invasione di edifici siano simili, in realtà hanno elementi costitutivi differenti per i quali l’uno esclude l’altro. Mentre il primo reato consiste nell’introdursi in un immobile contro la volontà del suo titolare, il secondo (art. 633 c.p.) ha l’obiettivo di occupare in modo arbitrario un edificio o un terreno al fine di trarne profitto oppure di occuparlo – realizzando quindi un altro reato, che è l’occupazione abusiva.
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Violazione di domicilio – Domande frequenti
Il reato di violazione di domicilio è procedibile a querela della persona offesa, che può quindi presentare querela alle Forze dell’Ordine in prima persona.
La violazione di domicilio è disciplinata dall’art. 614 c.p., che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni. Si può anche fare causa civile al fine ottenere il risarcimento per il danno subito.
La querela per violazione di domicilio deve essere presentata entro 3 mesi.
No, il reato di violazione di domicilio è punito dall’art. 614 del Codice penale.
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