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Quando la violazione di proprietà privata è reato

Cosa si intende per proprietà privata, qual è la pena prevista dalla legge nel momento in cui viene commette tale reato e come viene disciplinato il reato di furto in abitazione.

violazione di proprietà privata

Il reato di violazione di proprietà privata, chiamato anche reato di violazione di domicilio, viene spesso commesso in concomitanza ad altri reati, quali per esempio il reato di furto o la violenza. 

La proprietà privata viene considerata un diritto inviolabile in quanto la casa rappresenta l’estensione di un individuo: è, infatti, il luogo in cui quest’ultimo trascorre la sua vita privata e si sente, pertanto, al sicuro

Vediamo di seguito quali sono le sanzioni che vengono applicate e le pene previste dalla legge in caso di violazione della proprietà privata e quali sono i casi in cui è possibile agire d’ufficio

Cosa si intende per proprietà privata

Nel diritto civile la proprietà privata è il luogo in cui un individuo ha stabilito la sede principale dei suoi affari, come il proprio ufficio, mentre nel diritto penale è il luogo privato nel quale un soggetto svolge la propria vita privata, non solo quella lavorativa. 

La proprietà privata è, dunque, il luogo in cui vivono o lavorano una o più persone, le quali non devono necessariamente risiedervi in modo continuativo: non vi rientrano, dunque, gli appartamenti vuoti e i locali che non sono stati ancora abitati o che sono del tutto disabitati

Anche le appartenenze di un’abitazione, quali il giardino, il garage, il magazzino e l’orto, fanno parte del concetto di proprietà privata. 

LEGGI ANCHE Violazione di domicilio: pena, risarcimento danni e come fare denuncia

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Il reato di violazione di proprietà privata

Si tratta di un reato disciplinato dall’articolo 614 del Codice penale, nel quale si legge che:

“Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato”.

LEGGI ANCHE Reato di furto semplice e furto aggravato: quando si configurano, procedibilità e pena

Violazione di domicilio con inganno

La violazione delle proprietà privata è un reato che punisce chi si introduce in modo fraudolento nell’abitazione altrui, riuscendo a entrare in casa di un soggetto terzo senza la sua volontà. 

Sulla base di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, è punibile anche la condotta di un’amante che si introduce furtivamente nell’abitazione di qualcuno in assenza dell’altro coniuge, qualora lo faccia con dolo generico, quindi con la volontà di entrare in casa di nascosto e senza avere il permesso da parte dell’altro proprietario.

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Reato di furto in abitazione 

Sono numerosi i casi nei quali la violazione della proprietà privata avviene con l’obiettivo di compiere un altro reato, ovvero quello di furto in abitazione

Tale reato è disciplinato dall’articolo 624 bis del Codice penale, titolato Furto in abitazione e furto con strappo, nel quale viene stabilito che:

“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61. 

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”. 

La pena è maggiore rispetto a quella prevista dal semplice reato di furto, in quanto in questo caso vengono messe in pericolo la libertà e la sicurezza della vittima

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Violazione di proprietà privata – Domande frequenti

Quando non è violazione di domicilio?

La violazione di domicilio non è un reato nei casi in cui avviene nelle abitazioni disabitate o che non sono state ancora abitate da qualcuno.

Quando il delitto di violazione di domicilio è perseguibile d’ufficio?

Il reato di violazione di proprietà privata è perseguibile d’ufficio quando viene commesso con violenza alle cose e alle persone.

Cosa si rischia per violazione di proprietà privata?

La violazione di proprietà privata o di domicilio altrui è un reato disciplinato dall’art. 614 del codice penale per il quale si rischia la reclusione da 1 a 4 anni.

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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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