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Quali armi per la difesa personale sono legali in Italia?

In Italia, l'unico strumento di difesa personale che può essere portato al di fuori della propria abitazione, legalmente, è lo “spray al peperoncino” se rispetta una serie di caratteristiche indicate nel decreto 12 maggio 2011, n. 103.

armi per la difesa personale
  • Le armi proprie possono essere detenute se denunciate all’ufficio locale di pubblica sicurezza, ma per essere portate all’esterno della propria abitazione è necessario il porto d’armi.
  • Le armi improprie, legittimamente detenute in casa, possono essere portate all’esterno della propria abitazione solo per una giusta causa.
  • Lo spray al peperoncino, cosi come il Baby Tonfa, in Italia, può essere portato all’esterno della propria abitazione per la necessità di difendersi da aggressioni, ma deve avere determinate caratteristiche e non deve essere utilizzato per aggredire altre persone, altrimenti si configura il reato di porto abusivo di armi.

La normativa principale in materia di armi, in Italia, è raccolta nel TULPS (il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e nel relativo regolamento di attuazione. Il TULPS è la legge italiana che disciplina le funzioni di polizia, la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza. È in vigore dal 1931, motivo per cui la normativa è stata più volte modificata nel corso del tempo; tra gli atti rilevanti vi è la legge 18 aprile del 1975, n. 110, che ha modificato il TULPS in senso più restrittivo. Nelle prossime righe analizzeremo le norme in vigore a proposito di armi per la difesa personale.

Differenza tra armi proprie e armi improprie

L’art. 30 del TULPS fornisce un elenco di armi proprie:

  1. le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
  2. le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

Le armi proprie sono quegli strumenti creati appositamente per offendere la persona. Pensiamo alle armi da sparo: le pistole, i fucili o la carabina, che nascono per essere utilizzate contro la persona, così come le bombe. Una prima, fondamentale, distinzione da fare è, dunque, quella tra armi proprie e armi improprie.

Le armi improprie, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 110/1975, invece, non sono state create con uno scopo offensivo, ma sono degli utensili o degli attrezzi che vengono utilizzati per altri scopi, ma un uso improprio può renderli offensivi. Pensiamo ai coltelli da cucina, o a tutti gli strumenti da punta o da taglio, o agli oggetti contundenti come le mazze da baseball o da golf. La distinzione è fondamentale perché la legge prevede regole diverse sia per la detenzione che per il porto.

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armi proprie e improprie
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Detenzione di un’arma: cosa significa

La distinzione più importante è tra la detenzione di un’arma e il porto della stessa. La detenzione delle armi proprie è disciplinata dall’art. 38 del TULPS, il quale prevede che chiunque detiene armi, o munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte.

Detenere legalmente un’arma propria in abitazione significa essere autorizzato a custodirla, e le regole sono molto restrittive. L’arma che si detiene potrà essere un’arma da fuoco o un’arma da taglio storica, per esempio potrà essere stata ereditata, pertanto, si potrà ottenere il Nulla Osta dall’ufficio locale di pubblica sicurezza e potrà essere conservata nella propria abitazione, ma non potrà essere portata all’esterno e neanche in un altro luogo di custodia senza una specifica licenza.

Per quanto riguarda le armi improprie, invece, possono essere detenute liberamente perché sono utensili, strumenti o attrezzi da lavoro o utilizzati per uso sportivo, come le mazze da baseball o da golf.

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Come funziona il porto d’armi

Il trasporto di armi proprie al di fuori del luogo di custodia è vietato; può essere consentito solo a chi ha la licenza di porto d’armi rilasciata dal Questore o dal Prefetto.

La licenza sarà rilasciata se si posseggono determinati requisiti che sono:

  • essere maggiorenni;
  • non avere precedenti penali;
  • avere idoneità psicofisica come stabilito dal Ministero della Salute;
  • dimostrare la capacità di gestire l’arma attraverso una prova di tiro.

La licenza può essere concessa per determinati motivi, cioè:

  1. per uso personale, molto difficile da ottenere, ed è necessario dimostrare di trovarsi in una condizione di reale pericolo, che non può essere evitata o fronteggiata in altro modo;
  2. per uso sportivo, è necessario essere iscritti a un tiro a segno riconosciuto dalla Federazione Italiana Tiro a Segno e il porto d’armi è finalizzato al trasporto dell’arma fino al tiro a segno, non potrà essere portata sempre con sé, ma solo per recarsi al poligono di tiro;
  3. per caccia, consente di detenere, trasportare e utilizzare armi da fuoco lunghe per l’attività venatoria e, per ottenerla, è necessario aver conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio, superando un apposito esame; bisogna essere, altresì, in possesso di un valido permesso di caccia.

Il porto d’armi improprie è sempre vietato senza un giustificato motivo che verrà valutato dalle Forze dell’Ordine caso per caso, esaminando diversi elementi. Per esempio se il soggetto è uno sportivo e detiene una mazza da baseball in auto perché si sta recando a svolgere un allenamento, avrà un valido motivo; al contrario la stessa mazza da baseball sarà ritenuta un’arma impropria trasportata illecitamente da un soggetto che non ha nessuna ragione di tenere in auto tale attrezzo e potrà essere denunciato per il reato di porto abusivo di armi ex art. 699 del c.p.

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cosa si intende per legittima difesa

Il coltello è un’arma impropria

Anche il porto di un coltello o “coltellino svizzero” può integrare il reato di porto abusivo di armi. È, ovviamente, possibile acquistare un coltello da cucina, e trasportarlo fino a casa propria e quindi detenerlo nella propria abitazione, ma non è lecito portare fuori casa un coltello, a prescindere dalle dimensioni della lama, senza giustificato motivo.

Un coltellino svizzero, che è un oggetto multiuso perché spesso è accompagnato da altri utensili (per esempio, da un cavatappi), e viene utilizzato come utensile da cucina se portato fuori casa per delle valide motivazioni, facilmente dimostrabili, sarà portato legittimamente. Sarà più difficile dimostrate il giustificato motivo del porto di un coltello a serramanico con lama 24 cm.

La Corte di Cassazione ritiene che «Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187)”.

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Spray al peperoncino

È reato il porto di uno spray al peperoncino se lo stesso non rispetta alcune fondamentali caratteristiche imposte dalla legge.

Lo spray urticante può essere acquistato e portato con sé fuori dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione, se:

  • contiene una miscela con capacità massima di 20 ml;
  • la miscela erogata dal prodotto non contiene sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
  • la concentrazione massima di sostanza urticante non è superiore al 2,5%;
  • ha una gittata non superiore a tre metri;
  • la bomboletta è sigillata al momento della vendita.

Se lo spray a base di peperoncino rispetta i criteri imposti dalla legge può essere portato fuori dalla propria abitazione per essere utilizzato per la difesa personale. In Italia, il Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011 ha reso lo spray al peperoncino legale per le forze dell’ordine e per chiunque abbia più di sedici anni.

Il testo chiarisce che l’utilizzo è giustificato solo dalla necessità di difendersi da aggressioni o minacce all’incolumità personale; qualora fosse adoperato per aggredire un’altra persona sarà configurabile il reato di “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”, di cui all’art. 4, L. 110/1975.

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Cosa intendiamo per legittima difesa?

Lo spray al peperoncino può essere utilizzato per legittima difesa e in questo caso l’utilizzatore non commette alcun reato. La legge italiana intende per legittima difesa il comportamento del soggetto che, aggredito, commette il fatto (in questo caso utilizza lo spray) in determinate circostanze:

  • perché è costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui. È la situazione in cui il soggetto agente non ha alternative se non quella di reagire al fine di non subire l’aggressione ingiusta;
  • il pericolo è attuale ed è relativo ad un’offesa ingiusta. Il pericolo deve essere imminente: non potrà considerarsi legittima difesa, per esempio, la condotta di colui che, trascorso dell’apprezzabile tempo tra l’aggressione e la difesa, assume la condotta quando lo stato di pericolo è ormai cessato, per esempio perché l’aggressore si è ormai allontanato;
  • la difesa deve essere proporzionata all’offesa – va valutato il complesso della situazione aggressiva e di quella difensiva, tenendo in considerazione i mezzi utilizzati da entrambe le parti.

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Avv. Silvia Leto
Avvocato penalista
Sono un avvocato penalista iscritta all’Albo di Crotone dal 2011, con studio a Milano e a Crotone.Mi occupo di diritto penale con esperienza consolidata in procedimenti relativi a reati di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, falsa fatturazione, incidente di esecuzione. Mi sono laureata alla “Sapienza” Università di Roma, con una laurea in diritto penale, sul delitto tentato, nella cattedra del Prof. Avv. Franco Coppi. Ho collaborato anche con studi legali stranieri a Lisbona e a New York.
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