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Braccialetto elettronico: cos’è e come funziona

Il braccialetto elettronico è al centro del dibattito politico, dato che, da diversi anni, è uno strumento adottato per contenere non pochi fenomeni, tra cui lo stalking. Scopriamo insieme come funziona.

braccialetto elettronico
  • Il braccialetto elettronico è impiegato per il controllo a distanza di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o altra misura cautelare, o che si trovano in regime di semilibertà.
  • Viene utilizzato anche come strumento di prevenzione di alcuni reati, come lo stalking e per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri.
  • Tale strumento deve essere adottato previa autorizzazione del giudice e accettazione del destinatario.

Il braccialetto elettronico è uno strumento che viene già applicato sui soggetti che si trovano agli arresti domiciliari in caso di alcuni reati, come per esempio quello di stalking.

L’ultimo disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri per contenere il fenomeno delle violenze sulle donne, che si è interrogato su quali potessero essere i mezzi  di prevenzione più efficaci prevedendo un’inasprimento delle pene in vigore, ha introdotto l’applicazione automatica del braccialetto elettronico, anche per nuovi reati, come lo sfregio con l’acido e il revenge porn, legati prevalentemente alla violenza di genere.

Nel prossime righe ci occuperemo di descrivere cos’è e come funziona il braccialetto elettronico. Cercheremo anche di capire come può essere impiegato nella lotta al crimine e per superare non poche problematiche che connotano l’ordinamento carcerario.

Cos’è il braccialetto elettronico?

Il braccialetto elettronico è uno strumento che viene applicato ad un soggetto destinatario di una misura di sicurezza o di una pena. Questo serve a controllare a distanza dove si trova il soggetto, tramite segnale GPS.

In genere, viene quasi sempre applicato a chi è sottoposto agli arresti domiciliari. In questo caso, nell’abitazione in cui sconta i domiciliari, è installato un apparecchio detto Unità di sorveglianza locale.

Il dispositivo in questione capta i segnali che sono ricevuti dal braccialetto elettronico, in modo tale da accertare che il soggetto si trovi all’interno di un determinato perimetro. Se il detenuto si allontana, scatta un allarme, così come se cerca di alterarlo o di danneggiare il braccialetto e/o il dispositivo.

Il braccialetto elettronico non può essere rimosso per tutta la durata della misura, salvo i momenti della manutenzione specifica. Può, inoltre, essere tolto solo dall’autorità di pubblica sicurezza.

Le spese per l’adozione del braccialetto elettronico sono a carico dello Stato. Lo stesso si applica in alcuni casi:

  • ​​​la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
  • la custodia cautelare in attesa di giudizio;
  • la detenzione domiciliare, anche per coloro che sono sottoposti al regime degli arresti domiciliari;
  • l’esecuzione della pena detentiva in regime di semilibertà.

Approfondisci leggendo Cosa sono le misure cautelari di prevenzione

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Come funziona il braccialetto elettronico

Il braccialetto elettronico è indossato, in genere, come una cavigliera. In questo modo, si consente al soggetto interessato dalla misura di mantenere una certa riservatezza, perché potrebbe essere tendenzialmente coperto dai vestiti.

È di norma molto leggero, circa 200 grammi, per evitare fastidi ed è strutturato in modo da prevenire escoriazioni, anche perché non può essere rimosso, se non dall’autorità pubblica. Se si tenta di toglierlo da soli, suona l’allarme.

È impermeabile, in considerazione del fatto che deve essere indossato in ogni momento, anche sotto la doccia. In realtà, è tecnicamente progettato anche per immergersi ad una profondità di 30 metri, benché normalmente non sia un’attività praticabile da chi è agli arresti domiciliari.

Il dispositivo rileva ogni infrazione con un allarme ed invia anche una notifica all’autorità giudiziaria.

braccialetto elettronico  come funziona

Braccialetto elettronico: per quali reati?

La misura del braccialetto elettronico si applica soprattutto per alcuni reati, quali:

Il nuovo disegno di legge contro la violenza sulle donne ne ha previsto l’utilizzo anche per i reati legati alla violenza di genere, come il già citato revenge porn.

Braccialetto elettronico e arresti domiciliari

Il braccialetto elettronico è in genere applicato quando il giudice dispone misure cautelari diverse dalla custodia in carcere. L’ipotesi principale è il caso degli arresti domiciliari.

Nell’art. 275 bis del codice di procedimento penale, si afferma che.

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

L’adozione del braccialetto, comunque, costituisce una scelta fortemente limitativa delle libertà personali. Per questa ragione, il giudice che adotta la misura deve motivare approfonditamente sia l’adozione della misura, sia l’adozione del braccialetto elettronico. Il giudice dovrà inoltre accertarsi che questi strumenti tecnici siano a disposizione della polizia giudiziaria. 

Inoltre, il braccialetto può essere applicato su autorizzazione del destinatario, quindi deve essere richiesto al soggetto sottoposto a misura se accetta o meno il braccialetto. La dichiarazione deve essere espressa e resa tramite atto scritto, forma richiesta per garantire la serietà dell’impegno assunto. Se non accetta, il giudice può disporre la custodia in carcere, se lo ritiene opportuno.

Quando non si applica il braccialetto elettronico ai domiciliari

Non si può procedere ad adottare la misura degli arresti domiciliari con braccialetto, se il soggetto è già stato autore di evasioni.

Se, poi, il giudice revoca gli arresti domiciliari, perché il soggetto si è allontanato dalla sua abitazione, può disporre sempre la custodia in carcere. La revoca è comunque obbligatoria, non è facoltativa. 

Al giudice, in ogni caso, è richiesta una valutazione concreta, perché l’allontanamento può anche conseguire a giusta causa e non essere censurabile, per esempio nel caso in cui un dato soggetto sia scappato perché c’è stato un incendio.

Quindi, il giudice deve esprimere una valutazione specifica non generale ed astratta: in tal modo l’applicazione della misura carceraria non è completamente automatica.

Puoi approfondire l’argomento leggendo anche: Arresti domiciliari: cosa sono, quali sono le regole e cosa si può fare

braccialetto elettronico e arresti domiciliari

A chi si applica il braccialetto elettronico?

Come dicevamo nel precedente paragrafo, è necessario accertare che la polizia abbia la strumentazione necessaria per utilizzare il braccialetto elettronico.

Il braccialetto elettronico potrà essere applicato su vari soggetti che si trovano agli arresti domiciliari, come per esempio:

  • a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente; 
  • b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; 
  • c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; 
  • d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  • e) persona minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia.

Braccialetto elettronico e stalking

Il braccialetto elettronico è stato poi utilizzato anche per far fronte ad alcune esigenze, come prevenire reati violenti o anche lo stalking (ovvero il reato di atti persecutori, disciplinato all’art. 612 bis c.p.). Per questo reato, l’art. 282 ter c.p.p. prevede la misura del divieto di avvicinamento e di astensione dal contattare telefonicamente la vittima, sia telefonicamente sia via social o email.

Affinché tale misura possa essere efficiente, deve anche prevedere l’adozione del braccialetto. Il divieto di avvicinamento potrebbe, da solo, non essere sufficiente a tutelare la vittima da possibili violenze.

Proprio per questa ragione è stato ipotizzato di verificare dove il soggetto autore del reato si trovi mediante il braccialetto. Inoltre, si consente anche alla vittima di monitorare costantemente dove si trovi lo stalker, grazie ad un apposito dispositivo.

Tuttavia, il braccialetto elettronico non è ancora molto utilizzato per diversi motivi. Il principale motivo riguarda i costi dei dispositivi, che sono comunque elevati: questi crescerebbero esponenzialmente se adottati con riferimento a queste condotte.

Altro problema è poi il numero esiguo dei braccialetti a disposizione, nonostante il Ministero dell’Interno abbia comunque ampliato la dotazione a disposizione.

Anche da un punto di vista teorico, in realtà, vi è una certa diffidenza verso il braccialetto elettronico. Infatti, l’autorità giudiziaria spesso ritiene poco praticabile o comunque non determinante questo strumento. D’altra parte, invece, in molti Paesi, come la Spagna, è largamente utilizzato e si riscontrano effetti positivi.

Per approfondire ti consigliamo di leggere: Reato di atti persecutori (612 bis c.p.): esempi, prescrizione, procedibilità

braccialetto elettronico e sovraffollamento delle carceri

Braccialetto elettronico e sovraffollamento carcerario

In altri casi, è stato anche detto che il braccialetto elettronico possa essere utile a superare il problema del sovraffollamento carcerario. La questione, soprattutto negli ultimi anni, sembra aver assunto grandi dimensioni. Secondo l’ultimo censimento negli istituti carcerari, infatti, si è riscontrato che ogni detenuto ha a disposizione soltanto 5 metri quadri di spazio.

Questo problema può essere risolto tramite l’impiego dei braccialetti elettronici e le misure alternative alla detenzione, come l’affidamento agli assistenti sociali. Recentemente, la stessa Riforma Cartabia ha previsto la possibilità di ricorrere alle pene alternative, che hanno rimpiazzato alcune pene sostitutive precedenti, quali la semidetenzione e la libertà controllata,

L’aggettivo sostitutive che accompagna ciascuna di queste pene serve a sottolineare la distinzione tra tali pene e le misure alternative alla detenzione, dove troviamo la semilibertà, la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova ai servizi sociali, il quale comunque si sostanzia nello svolgimento di lavoro esterno.

Sia le misure alternative sia le pene sostitutive potrebbe essere impiegate insieme all’ausilio del braccialetto elettronico, per superare il problema del sovraffollamento. Tuttavia, come nel caso precedente, comunque si evidenzia che il braccialetto elettronico non sia pienamente sfruttato.

Braccialetto elettronico – Domande frequenti

Il braccialetto elettronico ha il GPS?

Il braccialetto elettronico può utilizzare la tecnologia GPS per rintracciare la posizione della persona alla quale è stato applicato.

Come si toglie il braccialetto elettronico?

Il braccialetto elettronico può essere tolto solo dall’autorità pubblica.

Per quali reati è previsto il braccialetto elettronico?

Il braccialetto elettronico è previsto per i seguenti reati: ​furto semplice, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, reati tributari, reati contro la pubblica amministrazione, reati legati alla droga, reati legati alla violenza domestica e alla violenza contro le donne.

Posso fare la doccia con il braccialetto elettronico?

Sì, è possibile fare la doccia con il braccialetto elettronico in quanto si tratta di un dispositivo impermeabile.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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