Difesa d’ufficio: cos’è e come funziona
La difesa d'ufficio è un istituto che assolve alla funzione di tutela dell'indagato/imputato. Come opera? Quando è necessaria? Chi nomina il difensore e come? Chi lo paga? Scopri tutto quello che c'è da sapere nella nostra guida.
- La difesa d’ufficio è uno strumento tramite il quale si assicura l’assistenza all’indagato o imputato anche ove non abbia nominato un difensore di fiducia.
- Il difensore d’ufficio è tenuto agli stessi obblighi e doveri del difensore di fiducia, anche in punto di rinuncia al mandato.
- Deve essere retribuito al pari del difensore di fiducia e deve garantire l’accesso al gratuito patrocinio.
La difesa d’ufficio è un istituto che ha la funzione di garantire la continuità nella difesa dell’indagato o dell’imputato. In tal modo, si assicura l’effettività del diritto di difesa e la tutela del soggetto, che potrebbe entrare a conoscenza del procedimento in un momento successivo all’avvio dello stesso.
Come è disciplinata la difesa d’ufficio? Nel seguente articolo ti spiegheremo le regole essenziali che governano la difesa d’ufficio. Ti indicheremo come si diventa difensore d’ufficio, quali sono le condizioni e come procedere all’iscrizione all’apposito elenco nazionale.
Inoltre, provvederemo anche a spiegarti:
- quali sono i principi in base ai quali si procede alla nomina del difensore d’ufficio;
- quali sono i suoi oneri e doveri;
- la questione retribuzione e il rapporto con il gratuito patrocinio, che deve essere garantito anche dal difensore d’ufficio.
Quali sono i diritti e doveri del difensore d’ufficio?
Le fonti dei diritti e doveri del difensore sono da rintracciare nel codice deontologico, sebbene molti doveri siano scritti anche nel codice di procedura penale.
Per esempio, ai sensi dell’art. 97 co 5 c.p.p., il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio. La disposizione si salda con quanto previsto dall’art. 3 co 1 della l. 247 del 2012, in forza del quale l’avvocato ha l’obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d’ufficio, se iscritto ad apposito elenco.
L’avvocato d’ufficio ha comunque diritto di essere retribuito, però deve assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti, mentre l’art. 106 c.p.p. stabilisce che la difesa di più imputati è ammissibile, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
In base alla stessa disposizioni, qualora l’autorità giudiziaria rilevi una situazione del genere, la deve indicare fissando un termine per rimuoverla. Se non vi provvedono le parti, il giudice deve procedere alle necessarie sostituzioni.
L’art. 391 bis c.p.p., inoltre, prevede che il difensore d’ufficio che conferisca o riceva informazioni da persone che possono riferire circostanze o fatti, deve osservare alcune prescrizioni della violazione dalle quali scaturisce responsabilità disciplinare.
L’avvocato d’ufficio deve informare il cliente della possibilità di nominare un avvocato di fiducia. Quando il cliente nomina l’avvocato di fiducia, il mandato del difensore di ufficio si intende revocato. Deve inoltre garantire turni di reperibilità, se deve assistere arrestati e detenuti. L’avvocato d’ufficio è comunque tenuto a portare a termine il mandato anche se è cancellato dall’elenco nazionale dei difensori di fiducia.
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Come si diventa difensori d’ufficio?
La difesa d’ufficio non può essere svolta da qualsiasi avvocato. Vi è un apposito iter per diventare difensore d’ufficio. La disciplina della difesa d’ufficio è contenuta nella legge 247 del 2012, che introduce la Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.
La funzione della difesa d’ufficio è quella di garantire la qualità professionale nell’esercizio della funzione, l’effettività della tutela, la continuità e competenza della difesa nell’arco dell’intero procedimento. Tramite la difesa d’ufficio, il soggetto, indagato o imputato, è in ogni momento assistito.
Il difensore d’ufficio deve essere necessariamente iscritto ad un elenco unico nazionale. Questo è stato disciplinato dal D. Lgs 30 gennaio 2015 n. 6, che ha sostituito il secondo comma dell’art. 97 c.p.p. e modificato dall’art. 29 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.
Tale elenco è tenuto e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale forense, il quale deve anche individuare i criteri di assegnazione del difensore d’ufficio. Tali criteri, in genere, prendono in considerazione la prossimità della sede e la reperibilità, come specificato all’art. 97 comma 2.
Per essere inseriti in questo elenco nazionale, i difensori devono avere alcuni appositi requisiti, quali:
- aver partecipare ad un corso di formazione biennale e di aggiornamento in materia penale;
- essere iscritti all’albo da almeno cinque anni e avere comprovata esperienza in materia penale;
- aver conseguito il titolo di specializzazione in materia penale.
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Quali sono le condizioni di permanenza dell’elenco?
È possibile garantire la permanenza nell’elenco nazionale solo se ricorrono specifiche condizioni:
- non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento;
- l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
Il Consiglio nazionale forense ha anche imposto che la permanenza nell’elenco unico nazionale sia subordinata agli adempimenti formativi.
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Difesa d’ufficio: domanda inserimento
Deve poi essere presentata apposita domanda di iscrizione all’elenco nazionale. Questa deve essere presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza.
Il Consiglio dell’ordine deve poi trasmettere i dati al Consiglio nazionale forense. La domanda potrebbe essere rigettata, se il richiedente non possiede i requisiti. Contro il rigetto può essere proposta opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione della relativa delibera.
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Cancellazione dall’elenco
L’avvocato può chiedere di essere cancellato dall’elenco unico nazionale per la difesa d’ufficio. In questo caso, il professionista non procederà più a svolgere attività di questo genere.
Potrebbe anche essere cancellato d’ufficio dal Consiglio dell’ordine, quando:
- non ha presentato la documentazione richiesta annualmente per accertare il possesso dei requisiti;
- ha ricevuto una sanzione di gravità superiore all’ammonimento;
- il difensore d’ufficio è morto.
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Difesa d’ufficio: istituto centrale
Presso ciascun ordine forense del capoluogo del distretto di Corte D’appello è istituito un ufficio. L’autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria, salvo che il procedimento richieda competenza specifica, si rivolge a questo ufficio per nominare il difensore d’ufficio.
L’ufficio fornisce i nominativi dei difensori d’ufficio, tramite linee telefoniche dedicate. Deve procedere a comunicare il nominativo, nel rispetto di alcuni principi:
- questi vengono scelti secondo un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti;
- sia evitata l’attribuzione contestuale di nomine ad un unico difensore per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziaria o di polizia distanti, in modo tale da non garantire l’effettività della difesa;
- garantire un turno differenziato per gli indagati e gli imputati detenuti o arrestati all’estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo nell’ambito delle procedure di consegna. In questo modo, si intende agevolare la tempestiva nomina di un difensore che garantisca assistenza nello Stato di esecuzione. L’ufficio centrale deve garantire, secondo il principio di rotazione, un numero di difensori d’ufficio reperibili adeguato alle esigenze.
Il Presidente del Consiglio dell’ordine forense o un componente da questo delegato vigila sul rispetto dei precedenti principi al momento della nomina e dell’individuazione del difensore d’ufficio. In questo modo, si tenta di evitare eventuali forme di discrezionalità nell’individuazione e designazione del difensore d’ufficio.
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Difesa d’ufficio: revoca mandato
Nel caso delle difesa d’ufficio, non è possibile revocare il mandato fin quando non si realizza uno dei fatti risolutivi. Tali condizioni sono:
- la revoca dell’incarico;
- la nomina di un difensore di fiducia.
Tali condizioni valgono anche per il difensore di fiducia, quindi non solo per la difesa d’ufficio. Il principio a cui si ispira questa previsione è quello della continuità della difesa. In questo modo, infatti, si assicura la difesa dell’indagato o imputato per l’intera durata del procedimento.
Può però accadere che il difensore sia momentaneamente non disponibile. In questi casi, per determinati atti, comunque deve essere garantita l’assistenza. Per questa ragione, si ritiene che possa essere temporaneamente sostituito il difensore. La sostituzione è transitoria e il difensore titolare può riprendere in qualunque momento le sue funzioni.
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Difesa d’ufficio: retribuzione
Anche in caso di difesa d’ufficio, il difensore deve essere retribuito necessariamente dal cliente, salvo la possibilità di accedere al gratuito patrocinio. La persona non abbiente può infatti richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito del processo penale e civile, nelle procedure di volontaria giurisdizione, cioè separazione consensuali, divorzio congiunto, ecc., nonché nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Nell’ambito penale, possono usufruire del patrocinio non solo l’imputato o indagato, ma anche la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato.
L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e fase del processo e per tutte le procedure connesse. La disciplina si applica anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, anche nel procedimento di applicazione delle misure di sicurezza.
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A chi deve essere presentata istanza?
L’istanza per l’ammissione è ammessa in ogni stadio e grado del processo. La domanda di ammissione in ambito civile deve essere presentata alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente, in considerazione del luogo dove ha sede:
- il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
In sede penale, invece, si chiede all’ufficio del magistrato innanzi al quale si procede, cioè:
- alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
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Requisiti accesso al gratuito patrocinio
Per accedere al gratuito patrocinio, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. In particolare, possono accedervi:
- i cittadini italiani;
- i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, che non sia superiore a 11493,82 euro in sede penale – mentre in sede civile è 11746,68 euro. Tale valore viene periodicamente aggiornato.
Se il soggetto convive con il coniuge o altri familiari, si tiene conto del reddito complessivo della famiglia, salvo casi eccezionali, per esempio quando la controversia è instaurata proprio con un membro della famiglia convivente.
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Difesa d’ufficio – Domande frequenti
Il difensore d’ufficio è un avvocato iscritto ad apposito elenco unico nazionale, che ha seguito un corso di formazione biennale e ha comprovata esperienza in materia penale.
In caso di difesa d’ufficio, il cliente deve comunque pagare il difensore d’ufficio, salvo che sussistano le condizioni per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Il difensore d’ufficio è nominato quando l’indagato o imputato non ha un difensore di fiducia: è obbligato a portare a termine il mandato, salvo nomina del difensore di fiducia.
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