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Il bonus facciate potrà essere richiesto:
Lo potranno richiedere sia i soggetti residenti sia i non residenti, a patto che paghino le spese per lo svolgimento dei lavori agevolati. Spetterà non solo alle persone fisiche, ma anche agli enti pubblici e privati che non hanno attività commerciali, alle società semplici, ai contribuenti con reddito d’impresa, alle associazioni tra professionisti.
Ne potranno usufruire non solo i proprietari degli immobili oggetto dei lavori di ristrutturazione delle facciate, ma anche gli inquilini che vivono in affitto, o i soggetti comodatari, che abbiano ottenuto il consenso del locatore..
Tra i requisiti più importanti da rispettare per poter avere accesso alla detrazione fiscale del 90% ci sono:
I lavori ammessi per poter usufruire del bonus facciate, per il quale non sono previsti limiti per l’importo da detrarre, sono stati esplicitati in una guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
La detrazione fiscale sarà valida per le spese sostenute nel corso dell’anno in cui vengono realizzati i lavori di ristrutturazione e dovrà essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
Il bonus facciate potrà essere utilizzato per i lavori di recupero e di restauro delle facciate:
Non potrà essere utilizzato, invece, nel caso di interventi praticati durante la costruzione dell’immobile o che siano realizzati tramite demolizione e ricostruzione.
Gli edifici dovranno trovarsi in zona A o B, oppure nelle zone ad esse assimilate, sulla base della normativa regionale o dei regolamenti edilizi del proprio Comune. Di seguito il dettaglio sulle zone A e B.
Zona A | Zona B |
Include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi | Include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq |
Tra i lavori per i quali si potrà usufruire del bonus facciate ci sono:
Non sono invece ammessi i lavori sulle facciate interne dell’edificio, che non siano visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. Se sono visibili, si potrà intervenire sulle superfici confinanti con chiostrine, cortili, cavedi, spazi interni, cornicioni.
La detrazione sarà applicabile anche alle spese correlate agli interventi agevolabili, quali per esempio l’IVA, l’imposta di bollo, i diritti per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, l’installazione di ponteggi, l’acquisto di materiali.
Il bonus consiste in una detrazione fiscale del 90%, che si potrà ricevere indicando in fase di dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori, oltre che gli altri dati richiesti per i controlli necessari ai fini fiscali.
Si dovrà comunicare la data di inizio dei lavori all’ASL, tramite l’invio di una raccomandata e conservare i seguenti documenti:
Nella comunicazione da inviare a ENEA tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, si dovranno indicare:
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