Quali sono le condanne penali che escludono dal pubblico impiego?
Si può accedere ad un pubblico concorso se si è incorsi in condanna penale? Cosa si può fare in questi casi? È possibile diventare carabiniere? Vediamo insieme come stanno effettivamente le cose.
- La condanna penale può essere causa di molteplici limitazioni, compreso l’accesso al pubblico impiego.
- Sia il datore di lavoro privato, sia la pubblica amministrazione possono valutare la presenza di una condanna come un indice per scartare un candidato.
- In molti casi, la partecipazione alla procedura selettiva può essere esclusa a discrezione dell’amministrazione.
Una condanna penale può essere causa di molte conseguenze, non solo sul piano sanzionatorio, ma in che modo? Anche dal punto di vista lavorativo è un limite significativo, non solo perché comporta uno stigma sociale che può sicuramente incidere sulla scelta di un datore di lavoro privato.
Anche il datore di lavoro pubblico potrebbe imporre delle condizioni specifiche all’accesso al pubblico impiego. Talvolta, è esclusa la partecipazione ai pubblici concorsi o comunque è rimessa alla valutazione dell’ente pubblico.
Nel seguente articolo, esamineremo i tratti salienti della questione, individuando le principali conseguenze dell’aver riportato una condanna penale dal punto di vista lavorativo.
Condanne penali: quali sono le conseguenze?
Una condanna penale potrebbe essere causa di problemi ulteriori, soprattutto in ambito lavorativo. Molti datori di lavoro privati, per esempio, decidono di assumere solo lavoratori incensurati.
Questo vale anche nel caso del pubblico impiego? Non sempre: a differenza di ciò che si possa credere, infatti, la pubblica amministrazione è sempre tenuta a valutare, caso per caso, le possibili condanne penali o i procedimenti a carico dei lavoratori. Analizziamo più nel dettaglio la questione.
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Chi ha riportato condanne penali può fare concorsi pubblici?
Quando presenti domanda ad un concorso, in genere, c’è una sezione in cui viene richiesto se si è incorsi in condanna penale. Per quale ragione? La condanna penale non è direttamente una causa di esclusione da concorsi o dall’assunzione in un pubblico impiego. D’altra parte, potrebbe incidere sul requisito morale richiesto dalla legge per svolgere funzioni pubbliche, in specie ove sia prevista l’esercizio di un pubblico potere.
I requisiti che si devono possedere per accedere al pubblico impiego sono solitamente:
- cittadinanza italiana: fatti salvi i cittadini dell’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
- maggiore età: in precedenza vi era il limite dei 40 anni di età, ad oggi abolito. Come previsto dall’art. 3, comma 6, L. 127/1997 “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”;
- idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
- godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- assenza di cause ostative all’accesso. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
- titolo di studio. Il titolo richiesto è espressamente indicato dal bando (diploma, laurea, specializzazione, dottorato).
Dunque non vi rientra il requisito dell’incensuratezza, che può essere previsto dalla pubblica amministrazione e oggetto di attenta valutazione.
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La giurisprudenza sul requisito della condanna penale
La giurisprudenza amministrativa prevede espressamente che la condanna penale possa essere una causa legittima di esclusione dalle procedure concorsuali, quindi, di accesso al pubblico impiego. Ciò, d’altra parte, presuppone che l’amministrazione proceda ad una valutazione, ossia che vada a verificare se il ruolo chiamato a svolgere dal pubblico impiegato presupponga l’esercizio del potere pubblicistico.
Ne consegue che la condanna penale possa essere causa di esclusione dal pubblico impiego solo se consegue ad una valutazione specifica della pubblica amministrazione, non ricorrendo tra i requisiti richiesti dalla legge per i pubblici dipendenti.
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Quali condanne impediscono il pubblico impiego?
Il giudice, tuttavia, quando emette la sentenza potrebbe eventualmente decidere di condannare all’interdizione dai pubblici uffici. Una delle pene accessorie è proprio l’interdizione prevista dagli art. 28 e 29 c.p.
In particolare, la norma statuisce l’interdizione di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio.
Tale effetto può essere:
- perpetuo, cioè senza che sia previsto un termine finale per la misura;
- temporaneo, ossia quando, al contrario, è previsto un termine per la misura.
L’interdizione può ricorrere ove siano commessi reati per cui è prevista:
- la pena dell’ergastolo;
- una pena consistente nella reclusione per un periodo minimo di cinque anni.
Se la condanna prevede l’applicazione della pena della reclusione di minimo 3 anni, è possibile applicare l’interdizione temporanea.
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Chi ha precedenti penali può fare il carabiniere?
Il sottotitolo del presente paragrafo contiene una domanda emblematica, cioè se un soggetto con carichi pendenti possa fare il carabiniere? In realtà, come dicevamo poc’anzi, non sempre una condanna penale preclude in automatico lo svolgimento di un pubblico impiego.
Per le forze forze armate le regole però sono ben altre. La lettera g) del primo comma dell’art. 635 c.o.m. espressamente esclude la partecipazione a procedure concorsuali preordinate all’arruolamento nelle Forze Armate tutti coloro i quali siano stati condannati per delitti non colposi o siano imputati in procedimenti penali per il medesimo genere di reati.
D’altra parte, è opportuno precisare che la risposta così apparentemente chiara potrebbe, in ogni caso, non essere così scontata. Come è stato osservato, infatti, non ogni condanna o ogni procedimento comporta l’esclusione dalle procedure selettive, ma dipende dalla tipologia di reato commesso. Solo i reati a base dolosa comportano l’esclusione dalla procedura.
Si osserva, al contrario, che non è necessaria un’espressa condanna, ma è sufficiente che sia pendente un procedimento penale. Inoltre, alla condanna è equiparata anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e la condanna a pena condizionalmente sospesa o pronunciata a seguito di decreto penale di condanna,
Come possiamo verificare, in ultimo, primo comma dell’art. 635 c.o.m. esclude la facoltà di arruolarsi anche per chi sia risultato destinatario di misure di prevenzione.
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Chi ha una condanna può avere il porto d’armi?
Chi ha subito una condanna penale, potrebbe non ottenere il porto d’armi. L’autorità che rilascia l’autorizzazione può valutare come presupposto per concedere il porto d’armi che il soggetto sia incensurato.
L’autorità pubblica può negare il rilascio o il rinnovo del porto anche in assenza di condanne penali, solo perché in passato il richiedente sia stato segnalato per aver partecipato ad una rissa. Ne possiamo desumere che l’autorità rilasciante l’autorizzazione abbia una certa discrezionalità sui presupposti.
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Condanna penale e pubblico impiego – Domande frequenti
L’ente pubblico può decidere discrezionalmente di escludere dal pubblico impiego chi ha ricevuto una condanna penale.
Chi ha conseguito condanne penali non può diventare carabiniere o partecipare a pubblici concorsi per accedere alle forze armate.
Chi ha conseguito una condanna penale potrebbe non ottenere il porto d’armi, su scelta discrezionale dell’autorità rilasciante,
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