Dimissioni per matrimonio: come funziona la procedura
In cosa differiscono le dimissioni per matrimonio rispetto alle normali dimissioni? Analizziamo la tutela speciale in vigore per le lavoratrici, ma non per i lavoratori.
Le dimissioni volontarie rappresentano un diritto dei lavoratori che, solitamente, avviene nel rispetto del cosiddetto periodo di preavviso. Esistono alcuni casi in cui sono in vigore specifiche tutele legali.
Un esempio è rappresentato dalle dimissioni presentate da una lavoratrice nel periodo compreso tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio e l’anno successivo alle nozze. Questo caso prevede quindi l’applicazione di una procedura tutelata.
Le dimissioni presentate in questo lasso di tempo sono considerate nulle nei casi in cui non siano state validate dall’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL). Quali sono i motivi? Cosa bisogna fare allora per presentare le dimissioni in questa ipotesi?
Dimissioni in caso di matrimonio: cosa sapere
La procedura per dare le dimissioni entro un anno da quando è avvenuto il matrimonio è disciplinata dalla particolarità citata per un motivo particolare. Si vuole avere la certezza che la lavoratrice abbia realmente intenzione di interrompere la propria attività lavorativa.
In particolare, si vuole verificare che la lavoratrice non abbia subito pressioni o minacce da parte del datore di lavoro in questo periodo della sua vita, che potrebbe anche essere quello che precede la decisione di avere dei figli, per esempio.
Questa procedura viene applicata sulle lavoratrici, alla stregua del divieto di licenziamento per matrimonio. Il lavoratore, invece, che viene licenziato in costanza di matrimonio non può impugnare il licenziamento, neanche facendo appello al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
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Dimissioni in caso di matrimonio: procedura
Le dimissioni che vengono presentate entro un anno dalla celebrazione del matrimonio si applicano anche nel caso delle unioni civili, nonostante non ci sia un riferimento normativo esplicito, sempre entro un anno dalla conclusione delle stesse.
Come si presentano allora le dimissioni in caso di matrimonio, quindi nel periodo tutelato? La procedura in vigore dal 2016 è quella che prevede la presentazione obbligatoria delle dimissioni telematiche. Il modulo di dimissioni sarà trasmesso via PEC al datore di lavoro e all’Istituto territoriale del lavoro.
Sarà quindi necessario accedere tramite SPID o CIE al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e compilare il modulo dimissioni con i propri dati anagrafici e quelli dell’azienda, comprensivi di PEC.
Sul modello di dimissioni si dovranno indicare:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la tipologia;
- la data di decorrenza delle dimissioni, che deve tenere conto dell’eventuale periodo di preavviso previsto dal proprio CCNL.
La trasmissione del modulo di dimissioni potrà comunque avvenire anche tramite patronati, sindacati, l’Ispettorato territoriale del lavoro, consulenti del lavoro.
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Convalida dimissioni per matrimonio
Come ribadito nelle righe precedenti, le dimissioni presentate dalla lavoratrice entro un anno dal matrimonio dovranno essere confermate dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente, entro un mese di tempo dall’invio del modulo di dimissioni online.
La conferma delle dimissioni avviene:
- dal vivo, nel caso di lavoratrice che si reca personalmente presso un ITL;
- da remoto: la lavoratrice viene convocata dall’ITL dopo che le dimissioni saranno state confermate.
Dopo l’emergenza coronavirus, la Circolare numero 4 del 25 settembre 2020 ha infatti previsto che per finalizzare la convalida delle dimissioni per le quali è solitamente richiesta la presenza fisica, è possibile ricorrere anche agli strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa.
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Cosa succede se le dimissioni non vengono confermate?
In caso di mancata conferma delle dimissioni presentate dalla lavoratrice, queste ultime saranno considerate nulle, quindi la stessa dovrà proseguire con la propria attività lavorativa.
La lavoratrice sarà dunque invitata dall’azienda a riprendere il proprio lavoro: se la richiesta viene accolta, il momento in cui si rientra in servizio corrisponde è quello in cui si matura il diritto alla retribuzione.
Nel caso in cui, invece, la lavoratrice non volesse tornare al lavoro dichiarando, entro 10 giorni dall’invito, la sua volontà di non voler riprendere la sua attività lavorativa, avrebbe diritto al trattamento riconosciuto per le dimissioni per giusta causa.
Avrà quindi diritto:
- all’indennità sostitutiva del preavviso;
- all’interruzione immediata del rapporto di lavoro.
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Obblighi del datore di lavoro
Dopo la conferma della dimissioni della lavoratrice, il datore di lavoro dovrà inviare il modello UniLav al Ministero del Lavoro, con il quale viene comunicata la cessazione del contratto di lavoro. Dovrà farlo entro 5 giorni dalla risoluzione del contratto.
Sarà quindi tenuto a liquidare nell’ultima busta paga:
- le ferie e i permessi non goduti;
- le mensilità aggiuntive, come la tredicesima;
- il trattamento di fine rapporto maturato.
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Dimissioni in caso di matrimonio – Domande frequenti
Nel caso di dimissioni per matrimonio è necessaria la convalida da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
Diversi contratti collettivi nazionali prevedono che il preavviso di dimissioni decorra da una data specifica, ovvero dal 1° o dal 1° giorno del mese, non dalla data in cui sono state presentate le dimissioni.
No, esiste una tutela particolare relativa alle dimissioni per matrimonio solo per le lavoratrici.
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