Come dare le dimissioni volontarie online con e senza preavviso
Cosa si intende per dimissioni volontarie? Il lavoratore deve rispettare un termine di preavviso? Ecco cosa sapere e cosa fare per presentarle online.
- Le dimissioni volontarie, dal 2016, devono essere presentate direttamente online.
- La procedura attuale non prevede infatti più la scrittura di una lettera di dimissioni volontarie da presentare al datore di lavoro.
- Ci sono però delle regole da rispettare relative alle tempistiche e ai giorni nei quali vengono date le dimissioni online, in relazione al cosiddetto preavviso.
Il Jobs Act, introdotto il 12 marzo 2016, ha reso le dimissioni volontarie (e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) una procedura che deve essere portata a termine direttamente online.
Questo cambiamento è stato necessario per riuscire a contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” e fare in modo che ci siano maggiori tutele, sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro.
Sei interessato a dare le dimissioni online, ma non sai come muoverti, quindi quando darle, quali tempistiche rispettare, se esiste un termine di preavviso oppure no? Nelle prossime righe cercherò di spiegarti al meglio come funzionano le dimissioni volontarie.
Dimissioni volontarie online: come si presentano
Ci sono due opzioni disponibili per presentare le dimissioni volontarie. La prima consente di darle in autonomia, effettuando l’accesso alla sezione dedicata del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Lo si potrà fare tramite SPID o CIE: sarà poi sufficiente compilare il form online recuperando, dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, le informazioni sul rapporto di lavoro dal quale si vorrebbe recedere.
Per i rapporti di lavoro che sono iniziati prima del 2008, invece, dovranno essere indicati:
- la data di inizio dell’attività lavorativa;
- la tipologia di contratto;
- i dati del datore di lavoro;
- un indirizzo email o una PEC.
Si dovrà poi specificare se si sta inoltrando una richiesta di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Si potrà eventualmente seguire lo stesso percorso per revocare le proprie dimissioni: si avranno a propria disposizione 7 giorni di tempo.
La seconda opzione consiste nel rivolgersi a una patronato, un’organizzazione sindacale, un consulente del lavoro o qualsiasi altro ente abilitato, il quale avrà il compito di presentare i propri dati e inviarli al Ministero del Lavoro.
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In che giorno del mese si danno le dimissioni?
Il modulo inviato tramite il portale del Ministero del Lavoro avrà due informazioni identificative:
- la data di trasmissione, quindi la marca temporale;
- un codice identificativo che sia coerente con la data.
A questo punto, una domanda che potrebbe venirti in mente è In che giorno del mese si danno le dimissioni? La data di ricorrenza delle dimissioni è molto importante: rappresenta infatti il giorno in cui il proprio rapporto di lavoro cessa.
Come si calcola? Si deve prendere in considerazione il periodo di preavviso. Supponiamo tu abbia un preavviso di 15 giorni (lo stesso viene sempre indicato sul contratto che hai sottoscritto).
Inviando le dimissioni volontarie online il 1° del mese, il tuo rapporto di lavoro cesserà il 16 del mese. Se il preavviso è di 30 giorni, la data di decorrenza delle dimissioni sarà il 1° giorno del mese successivo.
Che succede se mi licenzio senza preavviso? La legge prevede che il preavviso sia obbligatorio nel caso di contratto indeterminato o di contratto di apprendistato, mentre non lo è per le dimissioni da contratto a tempo determinato.
Ad ogni modo, è bene ricordare che il periodo di preavviso prevede sempre una data precisa, ovvero inizia sempre il 1° o il 15° del mese.
Scopri di più su:
- Contratto di somministrazione
- Contratto di apprendistato
- Contratto di tirocinio
- Collaborazione occasionale
Dimissioni volontarie: preavviso
Il preavviso da rispettare, sia nel caso di dimissioni volontarie, sia nel caso di licenziamento, viene indicato sul proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) ed è previsto dall’articolo 2118 del Codice civile.
Il preavviso non varia solo in base alla tipologia di contratto, ma anche in relazione a fattori quali:
- la categoria del lavoratore;
- la sua anzianità di servizio;
- il suo inquadramento contrattuale.
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Nella tabella di seguito, abbiamo riportato alcuni esempi di preavviso in relazione a diverse tipologie di CCNL.
CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi | CCNL Commercio |
Quadri e 1° livello: 45 giorni fino a 5 anni di servizio, 60 giorni oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio, 90 giorni oltre 10 anni di servizio Livello 2° e 3°: 20 giorni fino a 5 anni di servizio, 30 giorni oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio, 45 giorni oltre 10 anni di servizio Livello 4° e 5°: 15 giorni fino a 5 anni di servizio, 20 giorni oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio, 30 giorni oltre 10 anni di servizio Livello 6° e 7°: 10 giorni fino a 5 anni di servizio, 15 giorni oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio, 15 giorni oltre 10 anni di servizio | Quadro e 1° livello: 45 giorni fino a 5 anni di servizio, 60 giorni oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio, 90 giorni oltre 10 anni di servizio Livello 2° e 3°: 20 giorni fino a 5 anni di servizio, 30 giorni oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio, 45 giorni oltre 10 anni di servizio Livello 4° e 5°: 15 giorni fino a 5 anni di servizio, 20 giorni oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio, 30 giorni oltre 10 anni di servizio Livello 6° e 7°: 10 giorni fino a 5 anni di servizio, 15 giorni oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio, 15 giorni oltre 10 anni di servizio |
Cosa succede se non ci si presenta più al lavoro? Scopri di più nella nostra guida sull’assenza ingiustificata
Quali sono giuste cause di dimissioni?
Ci sono alcuni casi in cui il rapporto di lavoro può anche essere interrotto senza rispettare il periodo di preavviso.
Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa più frequenti che si possono verificare ci sono per esempio:
- molestie sul lavoro;
- mobbing;
- demansionamento;
- mancato pagamento dello stipendio;
- ritardato pagamento della retribuzione;
- omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
- spostamento del lavoratore presso un’altra sede, senza che vi siano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, ai sensi di quanto previsto all’art. 2103 del Codice penale.
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Dimissioni online: quando non sono obbligatorie
La nuova procedura delle dimissioni volontarie telematiche, come descritta dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, non si applica nei seguenti casi:
- dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
- lavoro domestico;
- dimissioni e risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell’art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.
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Dimissioni volontarie – Domande frequenti
Le dimissioni volontarie oggi devono essere presentate direttamente online, effettuando l’accesso al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere al lavoratore che si è dimesso le competenze di fine rapporto, accreditandole sull’ultima busta paga.
Sì, a prescindere dal modo in cui si è concluso il rapporto di lavoro – dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto.
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