Esecutore testamentario: poteri, compenso, cosa deve fare, quando si nomina
Chi può essere nominato esecutore testamentario? Quali sono i suoi compiti e quando può procedere con la rinuncia al suo incarico? Quali compensi riceve? Scopri cosa viene disposto nel Codice civile.
L’esecutore testamentario è un istituto che viene disciplinato dagli articoli 700 e successivi del Codice civile. Chi è di preciso e di cosa si occupa? Come interviene nel testamento olografo?
L’esecutore testamentario è una persona di fiducia che viene nominata dal testatore, la quale avrà il compito di far eseguire le volontà che sono state espresse nel testamento. Tale figura viene nominata nel testamento, a prescindere dalla forma con la quale quest’ultimo viene redatto.
Solitamente, l’esecutore testamentario viene nominato quando nel testamento siano presenti delle disposizioni che necessitano di un’attuazione. Per esempio, può essere stato disposto che gli eredi debbano vendere un determinato immobile e che i soldi ricavati dalla vendita dovranno essere utilizzati per uno scopo ben preciso.
Nomina esecutore testamentario
Nell’articolo 700 del Codice civile si legge che Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
Nel caso di nomina di più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, tranne che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a sé stesso.
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Chi non può essere nominato esecutore testamentario
Mentre può essere nominato esecutore testamentario sia un erede sia un legatario, ci sono alcuni soggetti incapaci di poter essere nominati, come per esempio i falliti.
A questo proposito, nell’articolo 701 del Codice civile viene stabilito che Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.
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Rinuncia esecutore testamentario
La persona che viene nominata esecutore testamentario è obbligata ad accettare l’incarico ricevuto o può procedere con la rinuncia? Ai sensi dell’articolo 702 c.c., l’accettazione non deve essere sottoposta a condizione o a termine.
In aggiunta, l’esecutore testamentario che ha ricevuto tale nomina non è obbligato ad accettarla: può infatti anche decidere di rinunciarvi con una dichiarazione resa presso la cancelleria del Tribunale dove è stata aperta la successione, la quale dovrà essere annotata nel registro delle successioni.
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Quanto dura la carica di esecutore testamentario?
L’articolo 703 c.c. stabilisce che la durata dell’incarico dell’esecutore testamentario non potrà essere superiore a un anno, tranne nei casi di proroga da parte dell’autorità giudiziaria, la cui durata non potrà superare un altro anno.
L’esecutore dovrà eseguire le disposizioni di ultima volontà del defunto, prendendo possesso dei beni ereditari. Dovrà amministrarli “come un buon padre di famiglia” e occuparsene negli atti di ordinaria gestione, senza chiedere alcuna autorizzazione.
Nel caso in cui dovesse alienare i beni dell’eredità, potrà farlo senza autorizzazione se la vendita è stata disposta nel testamento. In caso contrario, dovrà essere autorizzato dal giudice competente per l’apertura della successione.
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Quali sono i compiti di un esecutore testamentario?
Le funzioni dell’esecutore testamentario sono fondamentalmente tre:
- amministrare i beni ereditari;
- eseguire le disposizioni contenute nel testamento;
- procedere con la divisione dei beni dell’eredità (art. 706 c.c.).
Ai sensi dell’articolo 706 c.c., “L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati”.
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Compenso esecutore testamentario
L’esecutore testamentario riceve dei compensi per l’attività svolta? La risposta è negativa, in quanto il suo operato viene svolto a titolo gratuito.
Nonostante ciò, non è esente da responsabilità ed è tenuto a rendere conto della propria gestione, come previsto dall’articolo 709 c.c., nel quale viene stabilito che:
“L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno. Egli è tenuto, in caso di colpa al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari”.
Ai sensi dell’articolo 711 c.c., il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’esecutore: nel caso in cui quest’ultima fosse eccessiva rispetto all’attività svolta, si parlerebbe di legato.
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Esonero esecutore testamentario
La carica di esecutore testamentario termina di solito nel momento in cui si ottempera ai propri doveri, ma anche nel caso in cui si fosse impossibilitati nel portarli a termine, o nell’ipotesi di perdita di capacità o di morte.
L’autorità giudiziaria potrà comunque esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio (art. 710 c.c.) per:
- gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi;
- inidoneità all’ufficio;
- l’aver commesso un’azione che ne menomi la fiducia.
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Esecutore testamentario – Domande frequenti
L’esecutore testamentario non prevede un compenso, tuttavia ai sensi dell’articolo 711 c.c. il testatore può stabilire una retribuzione in suo favore.
L’esecutore testamentario deve essere nominato all’interno del testamento: scopri chi è e quali sono i suoi compiti.
L’esecutore testamentario ha la funzione, come suggerisce il nome stesso, di verificare che siano eseguite esattamente le ultime disposizioni del defunto.
Sì, l’esecutore testamentario nominato può essere anche un erede, ma non dovrà trattarsi di un minore, un interdetto o un soggetto inabilitato.
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