Reato di istigazione al suicidio: significato, esempi, procedibilità
Cos’è e quando si configura il reato di istigazione e aiuto al suicidio, qual è la pena prevista dal Codice penale e le differenze rispetto all’omicidio del consenziente.
- Il reato di istigazione al suicidio è disciplinato dall’art. 580 del Codice penale.
- Chi lo commette rischia la reclusione da 5 a 12 anni.
- Sono previste delle conseguenze penali anche nel caso in cui il suicidio non avvenga, ma dal tentativo derivi una lesione personale grave o gravissima
Il suicidio non è considerato un reato nel Codice penale italiano in quanto è l’autore che cagiona una lesione a sé stesso. Tuttavia, vengono puniti tutti quei comportamenti che possono portare una persona a decidere di suicidarsi.
Si parla, in questi casi, di istigazione al suicidio, reato che nel nostro ordinamento giuridico è regolato dall’articolo 580 del Codice penale, contenuto nel Titolo XII, Libro II dei Reati contro la persona.
Vediamo in cosa consiste nello specifico, qual è la pena prevista e qualche esempio tratto direttamente dalle alcune sentenze in materia.
Reato di istigazione al suicidio: Codice penale
I reati contro la persona sono quelli che mettono in pericolo i beni fondamentali dell’individuo, quali la vita, la libertà, l’onore. A seconda del tipo di reato commesso, si distingue tra:
- delitti contro la vita e l’incolumità individuale;
- delitti contro la maternità;
- delitti contro l’onore;
- delitti contro la libertà individuale.
L’istigazione o aiuto al suicidio, che è un reato contro la vita e l’incolumità individuale, trova disciplina giuridica nell’articolo 580 del Codice penale, il quale recita che:
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1) e 2) dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio”.
Ne consegue che il reato in questione non punisce soltanto il caso in cui il suicidio sia effettivamente avvenuto, ma anche quello in cui, dal tentativo di suicidio, siano conseguente delle lesioni personali gravi o gravissime. Si tratta di un reato procedibile d’ufficio, quindi che può essere denunciato da chiunque ne sia a conoscenza.
A questo proposito, approfondisci con Reato di lesioni personali colpose
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Elemento oggettivo del reato
L’istigazione al suicidio è un reato comune, nel senso che può essere compiuto da qualsiasi soggetto. Può essere realizzato in modi differenti: un primo esempio è rappresentato dalla partecipazione psichica, che consiste nel creare un proposito che prima non era presente o alimentare un’intenzione di togliersi la vita.
Il reato può configurarsi anche con la partecipazione materiale al suicidio, che può concretizzarsi con il fornire il mezzo per realizzarlo (per esempio una corda per impiccarsi) o un luogo idoneo allo scopo.
Nella pratica, l’aiuto al suicidio può consistere anche in una condotta omissiva, che si manifesta quando non si fa niente per impedire a qualcuno di suicidarsi, nonostante si sia perfettamente consapevoli delle sue volontà e pensieri.
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Elemento soggettivo istigazione al suicidio
L’elemento soggettivo del reato di istigazione al suicidio è il dolo: la persona che commette tale delitto è, infatti, perfettamente consapevole di quelle che saranno le conseguenze delle sue azioni e ha la volontà di fare in modo che un’altra persona si suicidi.
Per questo motivo, l’istigazione al suicidio colposa non costituisce reato. Il delitto in questione si perfeziona nel momento in cui avviene il suicidio, o si tenta. Non è invece configurabile il tentativo di istigazione.
A seconda dei casi, può trattarsi di:
- un reato di danno, che si realizza quando il suicidio si verifica;
- un reato di pericolo, nell’ipotesi di mancato suicidio, ma di messa in pericolo della vita altrui.
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Aggravanti
Tra le aggravanti del reato di istigazione al suicidio ci sono:
- il fatto di commetterlo contro un minore di 14 anni;
- il fatto di commetterlo su una persona che sia inferma di mente o si trovi in condizioni di deficienza psichica a causa di un’infermità, oppure per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Nello specifico, l’istigazione di un minore di 14 anni o di un soggetto incapace viene equiparata dalla legge al reato di omicidio.
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Differenza tra omicidio del consenziente e istigazione al suicidio
La differenza fondamentale che intercorre tra i due reati è relativa alla condotta partecipativa del soggetto attivo e di quello passivo.
Nel caso di omicidio del consenziente:
- il soggetto attivo provoca la morte tramite un’esecuzione materiale;
- il soggetto passivo partecipa con il proprio consenso.
In merito all’istigazione, invece:
- il soggetto attivo non partecipa all’esecuzione materiale;
- è il soggetto passivo che provoca materialmente la sua morte.
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Sentenze sul reato di istigazione
Nel corso nel tempo sono state diverse le sentenze che hanno affrontato questa particolare tipologia di reato: di seguito saranno elencate alcune delle più recenti. Per esempio, la sentenza n. 57503/2017 – Blue whale challenge e tentativo di istigazione a suicidio – ha ribadito che non sia configurabile il tentativo con riguardo al reato di cui all’art. 580 cod. pen., nell’ipotesi in cui all’istigazione non segua un suicidio consumato o tentato con lesioni gravi o gravissime.
Il reato di istigazione al suicidio è stato nominato anche in alcune sentenze relative alle condotte di aiuto al suicidio, che in alcuni casi sono egualmente sanzionabili. Lo conferma la sentenza n. 1/2018 della Corte di Assiste di Milano, nella quale si legge che:
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.: – nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, comma 1 e 117 Cost. in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; – nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, comma 2 e 27, comma 3 Cost.
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