Arresto: cos’è e che differenza c’è con il fermo
Qual è la pena minima prevista per l'arresto? Chi lo ordina? A cosa serve l'arresto e quanti tipi di arresto ci sono? In questa guida analizzeremo la procedura di arresto in Italia, partendo dalle differenze che ci sono con l'arresto in flagranza, gli arresti domiciliari e il fermo.
Che differenza c’è tra l’arresto di una persona e il fermo? Sono termini che hanno a che fare con un reato o sono legati a una contravvenzione? Quali sono invece i casi in cui si ricorre agli arresti domiciliari?
Il significato giuridico del verbo arrestare varia in relazione alle modalità con le quali l’azione si verifica, quindi se consista negli arresti domiciliari, nell’arresto in flagranza di reato o nell’arresto.
Con l’obiettivo di far sparire la confusione in merito a questi concetti, in questa guida ci occuperemo di analizzare la differenza tra le tre tipologie di arresto citate, mettendo in evidenza, alla fine, proprio cosa cambia tra l’arresto e il fermo.
Cos’è l’arresto in flagranza di reato
Nel diritto processuale penale italiano, l’arresto in flagranza di reato è un provvedimento che limita la libertà personale nel soggetto che viene colto proprio nel momento in cui sta commettendo un reato.
Il criminale può essere quindi catturato:
- proprio nell’atto di compiere un reato, quindi in condizione di flagranza di reato;
- oppure nell’atto immediatamente successivo, quindi quando viene per esempio trovato con la refurtiva di un furto in mano – si parla in questo caso di quasi flagranza.
Generalmente, l’arresto in flagranza è seguito da una misura cautelare personale, come per esempio la custodia cautelare in carcere. La polizia può procedere con l’arresto in flagranza se il reato commesso è particolarmente grave, oppure nei casi in cui, prendendo in considerazione le circostanze concrete, si presupponga che il reo sia un soggetto pericoloso.
Nei casi di arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria previsti dall‘articolo 380 c.p.p. che siano reati procedibili d’ufficio, questa forma di arresto può essere messa in atto anche dai comuni cittadini – non solo dalle forze dell’ordine. Si pensi, per esempio, ai casi in cui si assiste a un reato quale l’omicidio, lo spaccio, il furto in abitazione, una rapina.
Il colpevole arrestato viene messo a disposizione del PM, al quale spetterà il compito di stabilire un eventuale misura cautelare, ma potrebbe anche decidere di liberare l’arrestato. Nei casi in cui l’arresto sia stato legittimamente eseguito, il giudice per le indagini preliminari provvede alla convalida con ordinanza.
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Arresto in flagranza obbligatorio
L’arresto in flagranza è obbligatorio nei casi previsti dall’art. 380 c.p.p., nel quale viene stabilito che:
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
- delitti contro la personalità dello Stato per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale;
- delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;
- delitti contro l’incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600 bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600 ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600 quinquies del codice penale;
- delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603 bis, secondo comma, del codice penale;
- delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609 bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609 octies del codice penale;
- delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609 quater, primo e secondo comma, del codice penale;
- delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 bis) del codice penale;
- delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;
- delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete;
- delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416 bis del codice penale;
- delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del Codice Penale;
- delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere;
- delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497 bis del codice penale;
- delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato;
- delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall’articolo 589 bis;
- delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’articolo 1100 del codice della navigazione.
Nei casi in cui si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non sia contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto in flagranza è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire.
Se la querela non è proposta nel termine di 48 ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.
Scopri di più leggendo Flagranza di reato: cos’è e come funziona l’arresto
Arresto in flagranza facoltativo
L’arresto in flagranza facoltativo, previsto ai sensi dell’art. 381 del codice di procedura penale, è giustificato in relazione:
- alla gravità del reato commesso;
- alla pericolosità del reo.
I reati per i quali è ammesso l’arresto facoltativo in flagranza sono:
- peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 del codice penale;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 2 del codice penale;
- commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
- corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530 del codice penale;
- lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale;
- violazione di domicilio prevista dall’art. 614, primo e secondo comma, del codice penale;
- furto previsto dall’articolo 624 del codice penale;
- danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635 comma 2 del codice penale;
- truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale;
- appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale;
- offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico;
- alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti;
- falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale;
- fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495 ter del codice penale;
- delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall’articolo 590 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale;
- porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all’articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
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Cosa sono gli arresti domiciliari
Per quanto riguarda, invece, gli arresti domiciliari, essi rappresentano una misura cautelare disposta dal giudice nei confronti di una persona indagata per aver commesso un reato, ma non ancora condannata in modo definitivo.
La differenza con l’arresto consiste nel fatto che gli arresti domiciliari prevedono che l’indagato abbia l’obbligo di trascorrere il proprio tempo in casa, nel rispetto di specifiche regole. Questa misura può durare mesi, così come anni, a seconda della complessità del procedimento.
Non si può finire ai domiciliari nei casi di:
- reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario);
- si sia delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale);
- si sia detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario);
- concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
- qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.
Approfondisci leggendo la nostra guida su Arresti domiciliari: cosa sono, quali sono le regole e cosa si può fare
Ci può chiedere gli arresti domiciliari?
I soggetti che possono richiedere la misura cautelare degli arresti domiciliari sono:
- i soggetti che hanno compiuto 70 anni, condannati per qualunque reato tranne quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I (riduzone in schiavitù, tratta ed altri reati contro la personalità individuale), dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale (reati sessuali), dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (associazione a delinquere, sequestro di persona), dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (reati associativi);
- chi deve scontare una condanna all’arresto o una pena anche residua inferiore a quattro anni e sia donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente, persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;
- chi deve scontare una pena anche residua inferiore ai due anni, anche senza i requisiti richiesti dal punto 1, ma purché non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall’art. 4-bis ord. penit., quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
- quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena.
Ricordiamo anche che quando una persona si trova agli arresti domiciliari, a meno che il giudice non disponga diversamente, può comunicare unicamente con i familiari conviventi e con l’avvocato. Questo significa che andare a trovare qualcuno che si trova ai domiciliari può comportare la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.
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Cos’è l’arresto
Passiamo, infine, a specificare il concetto di arresto: quest’ultimo non è altro che la pena detentiva prevista per i reati minori, ovvero per le contravvenzioni. La pena prevista, invece, per i reati è la reclusione.
Che differenza c’è allora tra arresto e reclusione? L’arresto è la privazione della libertà personale conseguente alla commissione di una contravvenzione: la sua durata va da 5 giorni a 3 anni e può essere disposto solo quando la condanna è divenuta definitiva – quindi non sia più impugnabile.
Chi viene arrestato ha l’obbligo di lavorare e può essere impiegato, sulla base delle sue capacità e conoscenze, anche in istituti diversi da quello carcerario. Un esempio di reato minore per il quale può essere può essere predisposto l’arresto è il disturbo della quiete pubblica.
La reclusione consiste nella privazione della libertà personale, per un tempo determinato, che può andare da un minimo di 15 giorni a un massimo di 24 anni. Come già detto, è la pena prevista qualora si commettesse un reato e deve essere scontata in carcere.
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Che differenza c’è tra fermo e arresto?
Nonostante le due parole possano essere facilmente confuse, l’arresto e il fermo non sono la stessa cosa. L’arresto, infatti, è connesso alla flagranza di reato, ovvero alla condizione in cui si scopre qualcuno nell’atto di commettere un’azione delittuosa e se ne disponga l’arresto in modo facoltativo o obbligatorio a seconda del caso specifico.
Il fermo, invece, non prevede la flagranza di reato: possono fermare qualcuno sia il Pubblico ministero, sia la Polizia giudiziaria, qualora siano presenti determinati elementi che rendano fondato il pericolo di fuga da parte del soggetto indiziato – si pensi per esempio al possesso di documenti falsi – o di fronte a determinati delitti.
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Fermo di indiziato di delitto
Il fermo è disciplinato dall’art. 384 del Codice di procedura penale, nel quale si prevede che:
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.
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Doveri polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
Ai sensi dell’art. 386 del Codice di procedura penale, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto, o il fermo, o abbiano avuto in consegna l’arrestato, devono darne immediata notizia al PM del luogo in cui l’arresto o il fermo siano avvenuti.
Dovranno inoltre consegnare una comunicazione scritta all’arrestato o al fermato (tradotta in una lingua a lui comprensibile nel caso in cui non conosca l’italiano), nella quale lo stesso sarà informato in merito:
- a) alla facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) al diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
- c) al diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali;
- d) al diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) al diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;
- f) al diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) all diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
- h) al diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall’avvenuto arresto o fermo;
- i) al diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo;
- i-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Viene anche informato il difensore di fiducia dell’arrestato o fermato, o quello eventualmente designato dal Pubblico Ministero. Entro 24 ore, il soggetto in questione viene messo a disposizione del PM, al quale viene trasmesso anche il relativo verbale. La notizia dell’arresto o del fermo viene poi data, senza ritardo, anche ai familiari.
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Arresto – Domande frequenti
Ci sono casi in cui il l’arresto in flagranza di reato è obbligatorio e altri in cui è facoltativo: scopri di più nella nostra guida sull’arresto.
È possibile arrestare una persona se c’è flagranza di reato, ovvero nei casi in cui la stessa viene sorpresa a commettere un reato.
Il fermo ha una durata di 48 ore, entro le quali il giudice dovrà emettere un mandato di arresto o il rilascio dell’indiziato.
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