Legittimo impedimento: cosa significa e come funziona per l’imputato, l’avvocato e il testimone
Può capitare che, per svariate ragioni, una persona non si presenti a un’udienza fissata. Si parla in tal caso di legittimo impedimento: vediamo nei dettagli di cosa si tratta.
- Il legittimo impedimento configura le ipotesi tassative e previste per legge per cui un soggetto può esimersi di presentarsi in udienza fissata.
- La legge n. 51 del 2010 sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata abrogata con referendum nel 2011.
- Il disegno di legge n. 729 del 2024 ha introdotto, invece, modifiche significative sul tema del legittimo impedimento per gli avvocati, sia nel processo civile che in quello penale.
Il legittimo impedimento si riferisce alla situazione in cui una persona convocata a testimoniare in un procedimento giudiziario non può comparire in udienza per motivi ritenuti validi e giustificati.
Quando si concretizza? Cosa prevede il nuovo disegno di legge approvato dal Senato sul legittimo impedimento dell’avvocato? Come funziona per quanto riguarda un soggetto chiamato a testimoniare? Vediamolo nel dettaglio.
Cosa si intende per legittimo impedimento dell’imputato
Il legittimo impedimento è un tema particolarmente rilevante in ambito giuridico e riguarda la legittima impossibilità di un soggetto a partecipare al processo penale nel caso di sussistenza di una situazione di fatto assoluta e attuale, che impedisce all’imputato di essere presente in aula.
Il riferimento normativo è all’articolo 420-ter del Codice di procedura penale che recita testualmente:
Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.
In sostanza, la norma del codice di procedura penale individua tre diverse fattispecie in cui l’imputato è giustificato a non presentarsi in udienza, delineando l’impossibilità a comparire per:
- caso fortuito
- forza maggiore
- altro legittimo impedimento.
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Cos’è il caso fortuito
Le nozioni di caso fortuito e forza maggiore sono disciplinate dall’articolo 45 del Codice penale, secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”, ossia cause che si sono concretizzate in un impedimento non evitabile, che trascendono dalla volontà propria. Si pensi a un incidente che coinvolge l’imputato, per fare un esempio. Essendo costretto ad essere trasportato in ospedale per le cure del caso, non potrà inevitabilmente presentarsi all’udienza.
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Legittimo impedimento: la legge 51/2010
Si è parlato di legittimo impedimento anche con una legge che ha fatto molto discutere e che è stata abrogata. Parliamo della legge n. 51/2010, che ha previsto una tipologia di legittimo impedimento al fine di permettere ai membri del Governo di svolgere le proprie funzioni senza essere obbligati a comparire in tribunale.
Senza intervenire in maniera diretta sull’art. 420-ter c.p.p., la legge ha disciplinato l’impedimento a comparire nelle udienze, quale imputato, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le cause che comportano in tal caso il legittimo impedimento a comparire al processo sono quelle connesse all’esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
La legge è stata ampiamente criticata, finché la Corte costituzionale non è intervenuta dichiarandole l’illegittimità e al tempo stesso sottolineando la necessità di una valutazione caso per caso, in linea con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
Successivamente nel 2011, è stato indetto un referendum abrogativo proprio delle norme della legge sul legittimo impedimento, che, raggiunto il quorum di validità del referendum (54,8%), ha dato esito favorevole. Ragion per cui, successivamente, il DPR 18 luglio 2011, n. 115, ha definitivamente abrogato la legge n. 51 del 2010.
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Legittimo impedimento degli avvocati
Un recente disegno di legge, il n. 729 del 2024, proposto dalla Senatrice Erika Stefani, ha introdotto modifiche significative sul tema del legittimo impedimento per gli avvocati, sia nel processo civile sia in quello penale. Il Ddl in questione è intitolato “Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore“.
Tale disegno di legge introduce il primo comma dell’153 c.p.c., il quale prevede – con riguardo al processo civile – che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti.
Il secondo comma dell’art. 153 c.p.c. disciplina invece l’istituto della remissione in termini, prevedendo, nello specifico, che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.
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Remissione in termini: cosa cambia
Il nuovo comma prevede la remissione in termini – con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale – del difensore che comprova, a mezzo di idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da una delle seguenti ipotesi.
- caso fortuito;
- forza maggiore o improvvisa malattia;
- infortunio o gravidanza.
- per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato.
È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.
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Rinvio delle udienze per legittimo impedimento
Il provvedimento inoltre aggiunge un ulteriore comma all’articolo 81-bis disp. att. c.p.c., il quale disciplina il calendario del processo. La norma prevede che, quando il procuratore non si presenta all’udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza se l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per:
- caso fortuito;
- forza maggiore;
- improvvisa malattia;
- infortunio;
- gravidanza,
- assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia;
- esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell’inizio dell’udienza.
Legittimo impedimento del difensore nel processo penale
Il disegno di legge inoltre modifica il comma 5 dell’art. 420-ter del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale.
La norma prevede che il giudice rinvii l’udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato.
Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi, ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
Inoltre, il comma 5-bis precisa che, il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza, si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.
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Legittimo impedimento del testimone
Il testimone è colui che è chiamato in udienza a rendere informazioni di cui è entrato direttamente o anche indirettamente a conoscenza. Il legittimo impedimento del testimone si riferisce alla situazione in cui una persona convocata a testimoniare in un procedimento giudiziario non può comparire in udienza per motivi ritenuti validi e giustificati.
Il riferimento normativo è l’articolo 133 del Codice di procedura penale, intitolato “Accompagnamento coattivo di altre persone“. La norma prevede che se il testimone – così come il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate – regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo.
Inoltre, il giudice può anche condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da 51 a 516 euro a favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
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