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La Cassa Forense – la cui denominazione completa è Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense – è l’ente previdenziale al quale gli avvocati italiani iscritti agli Albi forensi devono essere obbligatoriamente assicurati. La funzione della Cassa Forense è quella di fornire ogni forma di tutela previdenziale e assistenziale ai professionisti che vi sono iscritti.
La Cassa Forense è stata istituita in Italia con la legge 8 gennaio 1952, n. 6: è stata privatizzata negli anni 1993-1994, con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e più di recente con la legge 31 dicembre 2012, n. 2473.
Ha valore legale di fondazione con personalità giuridica di diritto privato. Ha sede a Roma, in via G.G. Belli n.5, un sito web ufficiale, cassaforense.it, e una PEC: istituzionale@cert.cassaforense.it. La Cassa Forense è autonoma dal punto di vista regolamentare e gestionale ed è sottoposta alla Vigilanza:
Di seguito sarà presentato il dettaglio relativo al funzionamento della Cassa Forense in Italia e agli adempimenti fiscali che tutti gli avvocati operanti nel nostro Paese sono tenuti a rispettare.
La Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, ovvero la legge n.247 del 31 dicembre 2012, in vigore dal 2 febbraio 2013, ha stabilito che l’iscrizione a un Albo Forense comporti la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. È stato inoltre previsto che non è consentita l’iscrizione ad altra forma di previdenza, se non su base volontaria e non alternativa alla Casse Forense.
Nella pratica:
In base a quanto previsto dal regolamento, l’iscrizione alla Cassa Forense può essere obbligatoria oppure facoltativa, in relazione al tipo di soggetto. Vediamo di seguito qual è la differenza tra le due tipologie di iscrizione.
Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento di attuazione dell’articolo 21, L. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria per i seguenti professionisti:
I professionisti iscritti a un Albo Forense, che esercitano la professione in un altro Stato membro dell’Unione Europea, sono soggetti all’applicazione dei Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e 987/2009. In questo caso l’iscrizione avviene su delibera da parte della Giunta Esecutiva della Cassa Forense e non è pertanto necessario dover inviare la domanda.
Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di attuazione dell’articolo 21, L. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa Forense risulta invece facoltativa per gli iscritti al Registro dei praticanti.
La richiesta di iscrizione può riguardare tutti gli anni in cui si è iscritti nel registro dei praticanti, a partire da quello in cui è stata conseguita la Laurea, ma fatta eccezione per quelli in cui il praticamente ha svolto per più di sei mesi un tirocinio in concomitanza a un’attività di lavoro subordinato.
Il praticante iscritto sarà tenuto a versare i contributi relativi agli anni oggetto di iscrizione, entro 6 mesi dalla comunicazione dell’onere, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito della Cassa Forense. Il modulo può essere inviato tramite PEC o raccomandata A/R, e pagato in un’unica soluzione oppure a rate, in tre anni di tempo.
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Sono due gli istituti facoltativi ai quali gli iscritti alla Cassa Forense possono aderire in fase di prima iscrizione.
Il primo è la Retrodatazione: consiste nella facoltà di poter richiedere, entro 6 mesi dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa, la retrodatazione dell’iscrizione, con riferimento agli anni di praticantato:
Il secondo istitutivo facoltativo è rappresentato dall’iscrizione ultraquarantenni: consiste nella facoltà per gli avvocati che al momento dell’iscrizione hanno già compiuto quarant’anni, di richiedere che l’iscrizione sia avvenuta prima del 40° anno di età.
Possono inviare la richiesta:
Per poter accedere a tale beneficio, è necessario sostenere il pagamento di una contribuzione speciale, che è pari al doppio dei contributi minimi, ovvero il soggettivo e l’integrativo.
L’art. 6 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della l. 247/2012 decreta la possibilità di potersi cancellare dalla Cassa forense: a seconda del soggetto la cancellazione avviene d’ufficio in base a modalità differenti.
Nello specifico:
Il praticante ha facoltà in presentare la domanda di cancellazione dalla Cassa Forense in qualsiasi momento, compilando un apposito modulo, che può essere inviato tramite PEC o raccomandata A/R. La cancellazione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di cancellazione dalla Cassa, i contributi versati non sono rimborsabili, ad eccezione di quelli relativi ad anni di iscrizione dichiarati inefficaci.
Per l’anno 2019, per tutti gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa Forense erano previsti i seguenti contributi minimi obbligatori:
Il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022, ma resta dovuto il contributo integrativo pari al 4% rispetto al volume d’affari effettivo IVA dichiarato.
I neo iscritti alla Cassa Forense hanno diritto ad alcune agevolazioni di tipo fiscale sul contributo soggettivo minimo:
Il contributo integrativo minimo invece:
Oltre a quanto specificato finora, è anche possibile fare richiesta di esonero temporaneo rispetto al versamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo, che sono proporzionali al contributo percentuale sul reddito e sul volume di affari prodotti, per un solo anno, conservando la validità dell’intero anno di contribuzione ai fini pensionistici. Nei casi di maternità o adozione, è possibile richiedere tale beneficio fino a tre anni.
I contributi minimi e il contributo di maternità previsti vengono riscossi tramite MAV, che deve essere prodotto in autonomia collegandosi al sito della Cassa Forense, alla sezione “Accessi riservati – posizione personale – MAV”.
Il pagamento dei contributi deve essere effettuato, nel rispetto dei termini previsti, in quattro rate, che seguono il seguente calendario:
La Cassa Forense è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato che regola il trattamento previdenziale ed assistenziale degli avvocati. Tutti gli avvocati iscritti a un Albo forense sono obbligati a iscriversi alla Cassa.
Mentre in passato l’iscrizione alla Cassa Forense era determinata dall’accertamento delle condizioni reddituali o di effettività dell’esercizio della professione, dal 2014 l’iscrizione discende in modo automatico dalla semplice iscrizione a un Albo forense da parte dall’avvocato.
I contributi minimi da versare alla Cassa Forense sono il contributo minimo soggettivo, il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità.