Obblighi di fare e di non fare: cosa significano e come si mettono in esecuzione
Nel linguaggio giuridico si sentono spesso le espressioni "obbligo di fare" e "obbligo di non fare". Ma cosa significano? Scoprilo nel nostro approfondimento.
- Gli obblighi di fare si riferiscono all’impegno del debitore a compiere una determinata azione o prestazione.
- Si distinguono in fungibili e infungibili.
- L’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, però, può essere attivata solo in presenza di un provvedimento giurisdizionale.
Gli obblighi di fare e di non fare sono categorie giuridiche che riguardano le prestazioni che una persona, il debitore, è tenuta a fornire a favore di un’altra, detta creditore, sulla base di un vincolo contrattuale o legale.
Nel dettaglio, gli obblighi di fare fanno riferimento all’impegno del debitore a compiere una determinata azione o prestazione. Se il debitore non adempie al proprio obbligo di fare, il creditore può richiedere l’esecuzione forzata e il risarcimento del danno.
Gli obblighi di non fare, invece, impongono al debitore di astenersi da determinati comportamenti: se il soggetto li viola, il creditore può richiedere l’intervento del giudice per la cessazione dell’azione vietata.
Obblighi di fare e non fare: cosa sono
La norma di riferimento per le obbligazioni di fare è l’articolo 1217 del codice civile, intitolato Obbligazioni di fare. La norma recita testualmente che:
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso.
L’art. 1217 riguarda, in sostanza, la responsabilità del debitore nei contratti e nelle obbligazioni. In particolare, stabilisce il principio secondo cui il debitore ha l’obbligo di adempiere la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia.
Questa espressione implica che il debitore non è tenuto a garantire l’adempimento perfetto, ma deve comunque agire con prudenza e attenzione come un buon pater familias. Se il debitore non adempie all’obbligazione o lo fa in ritardo, è responsabile per i danni causati al creditore, salvo che possa dimostrare che il mancato adempimento o il ritardo sono stati causati da un evento che non dipende dalla sua volontà (cause non imputabili).
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Obbligo di fare: esempio
Volendo fare un esempio, si pensi a un fornitore che non consegni la merce al termine di un contratto. Se ha agito con la diligenza richiesta e il ritardo è dovuto a circostanze imprevedibili (es. un incidente stradale che ha bloccato il trasporto), potrebbe essere esonerato dalla responsabilità per il danno subito dal cliente.
Invece, un lavoratore che lascia un’azienda si impegna a non svolgere attività concorrente per un certo periodo o a rispettare l’obbligo di non divulgare informazioni riservate contenute in un contratto di riservatezza: si tratta di esempi di obbligo di non fare, intesi come una prestazione che richiede al debitore di astenersi da un comportamento specifico.
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Obbligo di fare fungibile e infungibile
Gli obblighi di fare si distinguono in fungibili e infungibili in base alla possibilità o meno che la prestazione possa essere eseguita da un soggetto diverso dal debitore, senza che ciò comprometta la natura e il valore dell’obbligazione.
Così:
- la prestazione è considerata fungibile quando può essere eseguita da un terzo senza alterare l’essenza o la qualità dell’obbligazione;
- la prestazione infungibile è, invece, quando la sua esecuzione richiede necessariamente l’intervento personale del debitore, in quanto strettamente legata alle sue qualità o competenze specifiche.
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L’esecuzione degli obblighi di fare e non fare
L’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare permette al creditore dell’obbligazione di ottenere la prestazione che gli è dovuta da parte del debitore. I caratteri generali dell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare sono delineati dagli articoli 2931 e 2933 del codice civile e mirano a garantire che il creditore possa ottenere la soddisfazione del proprio diritto anche in caso di inadempimento del debitore.
In particolare, l’articolo 2931 stabilisce che, qualora il soggetto obbligato non adempia a un obbligo di fare, il creditore può ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere l’esecuzione dell’obbligo stesso. L’autorità può autorizzare il creditore a far eseguire l’obbligazione a spese dell’obbligato, utilizzando le forme previste dal codice di procedura civile (articoli 612 e seguenti). Per fare qualche esempio, si pensi all’artigiano che si obbliga contrattualmente a riparare un oggetto e non adempie: in tal caso il creditore può rivolgersi al giudice per ottenere l’intervento coattivo.
L’articolo 2933 del codice civile, invece, regola l’inadempimento di obblighi negativi, ovvero di non fare. Se il debitore compie un’azione vietata, il creditore può ottenere la rimozione o distruzione di quanto realizzato in violazione dell’obbligo, sempre a spese del debitore. Un caso tipico è quello delle costruzioni abusive: se un proprietario erige un muro o altra struttura che invade la proprietà altrui, il vicino può rivolgersi al giudice per ottenere la demolizione della costruzione, qualora il responsabile si rifiuti di farlo spontaneamente.
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Come si svolge il procedimento di esecuzione?
Per entrambe le ipotesi, è necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria, la quale dispone l’esecuzione coattiva o la rimozione dell’illecito.
L’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, però, può essere attivata solo in presenza di un provvedimento giurisdizionale, ossia il mezzo per dare attuazione agli obblighi positivi, sia che si tratti di compiere una determinata azione (obblighi di fare), sia di eliminare gli effetti derivanti dalla violazione di un obbligo di non fare.
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Titolo esecutivo
Per l’esecuzione di un obbligo di fare occorre rispettare delle fasi. In primis, è necessario possedere un titolo esecutivo, come una sentenza, un decreto ingiuntivo o atto notarile. Il titolo deve contenere la specifica obbligazione di fare a carico del debitore.
Il riferimento è all’articolo 612 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che:
Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
La giurisprudenza attualmente annovera tra i titoli esecutivi sulla base dei quali l’esecuzione può essere iniziata anche i processi verbali di conciliazione conclusi con l’intervento o con l’omologazione del giudice.
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Decreto ingiuntivo obbligo di fare
L’obbligo di fare può essere oggetto anche di un decreto ingiuntivo, strumento previsto dal codice di procedura civile (artt. 633 e seguenti), che consente di ottenere rapidamente un ordine del giudice per l’adempimento di un obbligo, anche diverso dal pagamento di una somma di denaro, purché ricorrano determinate condizioni.
Possiamo fare l’esempio di un’impresa edile che si obbliga contrattualmente a completare dei lavori di ristrutturazione entro una certa data. Se l’impresa non adempie e il creditore ha documentazione scritta che prova l’obbligazione, può richiedere un decreto ingiuntivo per ottenere l’esecuzione forzata dei lavori (se fungibili, eseguibili da terzi).
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Precetto obbligo di fare
Il secondo momento del procedimento è la notifica del precetto al debitore, intimandogli di adempiere entro un termine di 10 giorni. Se il debitore non adempie, il creditore può chiedere al giudice di ordinare l’esecuzione in forma specifica. Il precetto rappresenta l’ultimo avvertimento al debitore, dandogli un’ultima opportunità di adempiere spontaneamente prima che il creditore proceda con l’esecuzione forzata (es. pignoramento, esecuzione in forma specifica).
Ricorso per obbligo di fare
Il procedimento dell’esecuzione vera e propria inizia con la presentazione del ricorso al giudice dell’esecuzione che fissa l’udienza di comparizione delle parti (con decreto in calce al ricorso), assegnando il termine per la notifica alla controparte.
All’udienza, dopo aver sentito la parte obbligata, il giudice provvede con ordinanza a designare l’ufficiale giudiziario e i terzi incaricati del compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione del provvedimento. Se poi dovessero sorgere difficoltà nel corso dell’esecuzione, l’ufficiale giudiziario si rivolge al giudice dell’esecuzione, che impartirà le disposizioni necessarie con decreto.
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Chi paga le spese?
Al termine dell’esecuzione, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, che comprende anche i diritti e gli onorari di difesa, con domanda di decreto d’ingiunzione, secondo l’art. 614 c.p.c. Alla loro liquidazione provvede il giudice dell’esecuzione mediante decreto ingiuntivo, su richiesta del creditore procedente, che presenta al giudice la nota delle spese anticipate.
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Obbligo di fare – Domande frequenti
L’esecuzione di un obbligo di fare mira a garantire che il debitore realizzi la prestazione dovuta. Se il debitore non adempie spontaneamente, il creditore può ricorrere all’esecuzione forzata, disciplinata dall’art. 2931 del codice civile e dagli articoli del codice di procedura civile relativi agli atti esecutivi.
Le obbligazioni di fare consistono nel compimento di un’attività o di un’azione da parte del debitore. Possono essere fungibili, quando cioè il debitore può essere sostituito da un terzo per l’esecuzione della prestazione, ovvero infungibili, quando la prestazione richiede le competenze o qualità personali del debitore e non può essere delegata.
È competente inderogabilmente il tribunale del luogo in cui l’obbligo di fare deve essere eseguito.
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