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Procura generale e speciale: caratteristiche e differenze

La rappresentanza consiste in quell'istituto che consente a un soggetto, detto rappresentante, di concludere atti negoziale e non in nome e per conto di altri, i rappresentati. La procura è l'atto con cui si conferisce tale potere. Vediamo di cosa si tratta.

rappresentanza - procura
  • La procura è un negozio tramite il quale un soggetto attribuisce a un altro il potere di rappresentanza, cioè di porre in essere atti in suo nome e per suo conto.
  • Può essere di due tipologie. Si dice generale quando è attribuita per la generalità degli atti che una persona può compiere, mentre, si dice speciale quando circoscritta a specifici atti.
  • La procura deve avere la stessa forma dell’atto che il soggetto è chiamato a concludere in nome e per conto di altri.

Spesso si sente parlare di procura quando si devono compiere atti in sede giudiziaria. In questo ambito, la procura che viene conferita per porre in essere atti giuridici, però, non va confusa con la procura che attribuisce potere di rappresentanza, non in ambito giudiziale, ma per concludere contratti o altri atti.

Per intenderci, la procura può essere anche data per acquistare un bene o per concludere altra tipologia di atto negoziale. Nel seguente articolo, ci occuperemo dei vari aspetti che connotano la procura, le caratteristiche e i requisiti del negozio stesso. Ti diremo quali atti possono essere compiuti per procura e ci soffermeremo sulla differenza tra procura speciale e generale.

Che cos’è la rappresentanza?

La rappresentanza è l’istituto mediante il quale un soggetto attribuisce ad altri il potere di rappresentarlo, cioè di compiere attività giuridica ove non sia nella possibilità di esercitarla. Il rappresentante è colui che compie atti dichiarando di agire in nome e per conto del rappresentato. La rappresentanza può essere volontaria o per legge.

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Rappresentanza legale

In genere, la rappresentanza per legge:

  • è un potere che deriva da una qualità personale del rappresentante, come per esempio il genitore rispetto al figlio;
  • interviene per adempiere ad un interesse metaindividuale, quando il rappresentato non è capace di compiere autonomamente gli atti.

Il rappresentante può essere titolare di un ufficio di diritto privato, come nel caso del curatore dell’eredità giacente, oppure riveste l’ufficio di organo nell’ambito di un ente, che, in quanto persona giuridica, non è capace di compiere atti in autonomia.

Rappresentazione organica

La rappresentanza organica si distingue dalle altre forme di rappresentanza in quanto:

  • tra ente e rappresentante vi è un rapporto di immedesimazione organica: il soggetto è unico, non è possibile distinguere tra ente e il suo rappresentante;
  • nelle altre forme di rappresentanza non viene meno la dualità soggettiva tra rappresentante e rappresentato;
  • permette di agire per conto, ossia nell’interesse altrui, e in nome, ossia dichiarando di agire in nome di altri.

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procura generale cos'è

Rappresentanza: per quali atti

Per quanto riguarda gli atti che possono essere compiuti dal rappresentante:

  • vi rientrano gli atti che non devono essere compiuti dall’interessato per sua intrinseca natura;
  • non vi rientrano gli atti personalissimi, come testamento e revoca, matrimonio, ecc.

Si dubita se possa porre in essere atti non negoziali: non può porli in essere poiché deve porre in essere atti che siano produttivi di effetti voluti dal rappresentato nella sua sfera giuridica. Può compiere atti giuridici produttivi di effetti giuridici, ma non atti materiali o reali, non dichiarativi, che possono essere compiuti da un soggetto e riferiti ad altri, ma, mancando la spendita del nome altrui, non è propriamente una rappresentanza. 

Si discute se possa essere conferita la sola rappresentanza passiva, cioè il potere di ricevere atti. Si ammette come complementare all’attiva: risulterebbe infatti irragionevole se il rappresentante potesse compiere gli atti, ma non ricevere gli effetti.

Si ammette anche una rappresentanza nel processo, ossia attribuire la rappresentanza a compiere atti sostanziali utili al processo, ma non atti del processo – in tal caso serve un rappresentante processuale

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Procura generale e speciale: cosa si intende

La procura è il negozio con cui il rappresentato attribuisce il potere di rappresentarlo. Il negozio produce effetti solo nei rapporti esterni, conferendo il potere di concludere:

  1. atti determinati: in questo caso la procura si dice speciale;
  2. la generalità degli atti nell’interesse del rappresentato, salvo quelli per cui sia necessaria apposita procura: in questo caso la procura si dice generale.

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Si tratta di un atto unilaterale del rappresentato che conferisce i poteri. L’orientamento tradizionale ne afferma la natura recettizia, mentre altro orientamento ha osservato che esso abbia natura non recettizia, giacché manca l’esigenza di tutelare il rappresentante, il quale riceve poteri ed è posto in una posizione attiva.

Ne consegue che la procura produca effetti nel momento in cui il rappresentante ne entra a conoscenza, non serve accettazione.

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procura speciale cos'è

Procura: caratteristiche

La procura non è un negozio formale: ove però sia richiesta la forma scritta a pena di nullità (per un orientamento anche quando la forma è richiesta ai fini probatori), per specifici atti, la procura deve avere la medesima forma dell’atto.

Secondo un orientamento, la procura ha causa astratta perché indipendente dal contenuto, quindi è una valutazione da effettuare caso per caso. La funzione della procura è quella di attribuire il potere di rappresentanza, con possibilità di spendita del nome altrui.

Il rappresentante deve avere capacità di intendere e volere, non anche capacità di agire, perché gli atti producono effetti nella sfera giuridica del rappresentato.

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potere di rappresentanza

Revoca e modifica della procura

Il rappresentato può revocare o modificare la procura:

  • la revoca è un recesso, non ha efficacia retroattiva;
  • la modifica è una revoca parziale, non è un atto integrativo, a carattere ampliativo.

Sia la revoca che la modifica devono essere portate a conoscenza del terzo, a cura del rappresentato; ove questo non abbia conoscenza della revoca, ciascun atto comunque produce effetti nella sfera del rappresentato. L’effettiva conoscenza del terzo, anche in assenza di pubblicità, vale ad escludere predetta previsione.

La revoca e la modifica non devono avere la stessa forma della procura. Possono estendersi le norme sul mandato irrevocabile, che escludono la revoca quando la rappresentanza è attribuita nell’interesse anche del rappresentante, di un terzo o della collettività.

Il rappresentato non è tenuto a recedere note le altre cause di estinzione, sebbene egli debba comunque provare che il terzo non avesse affidamento all’esistenza e validità del rapporto di rappresentanza. 

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Vizi del negozio concluso dal rappresentante e della procura

La valutazione di stati soggettivi, buona fede, ignoranza incolpevole, vizi della volontà si conduce con riferimento al rappresentante, che in quel momento conclude il contratto. Il contratto concluso in difetto di volontà del rappresentante è, dunque, annullabile come espressamente previsto dall’art. 1390 c.c.

Per quanto riguarda gli atti compiuti dal nuncius, egli provvede solo a trasmettere la volontà altrui, non concorre a formarla; dunque, la valutazione degli stati soggettivi è compiuta rispetto al rappresentato.

Se il vizio riguarda la procura, ove il rappresentante fosse stato incapace al momento del negozio, non si applica l’annullamento, ma:

  • il regime del falsus procurator, se è stato già concluso un atto negoziale;
  • la revoca, ove il rappresentato torni capace, se non viene compiuto alcun atto.

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procura generale e speciale quali sono le differenze

Differenza tra mandato e procura

La procura non produce effetti nel rapporto interno: il rappresentante ha la potestà, ma non il dovere, di concludere i negozio o realizzare gli atti. Può, dunque, non porre in essere l’atto, non essendo in tal senso obbligato dalla procura.

Affinché il rappresentante sia obbligato a esercitare il potere, è necessario concludere un secondo contratto di mandato. Il mandato, a differenza della procura, produce solo effetti interni. Esso può, infatti, essere con o senza rappresentanza: è con rappresentanza quando viene anche attribuita la procura, quindi, il potere di agire in nome e per conto del mandatario. 

Un orientamento minoritario contrario afferma che il rappresentante sarebbe obbligato a gestire l’affare sulla base della procura, perché la procura stessa si configurerebbe come un contratto o un negozio unilaterale sospensivamente condizionato alla positiva risposta del rappresentante, quindi, alla sua volontà di assumere l’obbligo.

Si obietta a tale orientamento che:

  1. se si tratta di un contratto, allora, è un mandato;
  2. se è un negozio unilaterale, non può produrre effetti obbligatori a carico del destinatario, come evidenzia l’art. 1333 c.c.

Ti consigliamo di approfondire l’argomento leggendo anche: Che differenza c’è tra procura e mandato?

Procura generale e speciale – Domande frequenti

Che cos’è la rappresentanza?

La rappresentanza è un istituto in base al quale un soggetto esercita determinati poteri negoziali in nome e per conto di altri.

Che cosa significa in nome e per conto di altri?

Il potere di rappresentanza presuppone che il negozio sia concludo nell’interesse del rappresentato, “per conto”, e che gli effetti si producano direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, “in nome di altri”.

Che cos’è la procura?

La procura è l’atto negoziale con il quale si attribuisce il potere di rappresentanza ad un altro soggetto. La procura può essere speciale o generale.

Cosa cambia tra procura generale e procura speciale?

La procura è speciale quando conferita per porre in essere uno specifico atto. La procura è generale quando conferita per porre in essere qualsiasi atto, salvo quelli per cui è necessaria un’apposita autorizzazione.

Quali atti non possono essere compiuti per procura?

Non tutti gli atti possono essere compiuti per procura, ma solo gli atti che non si definiscono personalissimi. Rientrano in questa categoria tutti gli atti che si riferiscono ai rapporti di famiglia o le donazioni.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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