Project financing: cos’è e come è cambiato
Il project financing è un istituto attualmente regolato dall'art. 193 del nuovo codice dei contratti pubblici. Di cosa si tratta? Quando si applica? È una concessione? Qual è il procedimento per l'adozione? Scopri di più nella nostra guida.
- Il project financing è un progetto di realizzazione di opere, in genere pubbliche o di pubblica utilità, che viene finanziato dai privati.
- I principali soggetti coinvolti nel project financing sono i promotori, che sono privati, l’ente concedente, cioè la PA che concede la realizzazione dell’opera, e la società di progetto.
- La società di progetto è un soggetto dotato di personalità giuridica che ha la principale funzione di realizzare il progetto.
Esistono alcuni istituti che, benché noti al grande pubblico, sono poco chiari o comunque non si sa precisamente quale sia la loro funzione. Tra questi vi è il project financing, che ha origine nei paesi anglosassoni e che ha un importante ruolo nell’attuazione dei programmi della pubblica amministrazione.
Recentemente, questo istituto è divenuto di nuova attualità grazie all’introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs 36 del 2023. Il project financing è, nei fatti, una sorta di concessione, soggetta ad una gara che presenta peculiari caratteristiche.
In questo articolo procederemo a spiegare in modo semplice di cosa si tratta. Ti diremo qual è il ruolo dei soggetti coinvolti e come operano. Poi ci soffermeremo, in particolare, sulle modifiche introdotte dal nuovo codice dei contratti, che è intervenuto sulla disciplina della procedura di gara, introducendo alcune semplificazioni.
Che cos’è il project financing?
Nato negli Stati uniti e in altri Paesi con tradizione di Common Law, il project financing è un meccanismo tramite il quale si consente in modo agevole di finanziare un progetto, in genere la realizzazione di una grande opera pubblica. A tal fine sono coinvolti molteplici soggetti privati, che assumono il ruolo di finanziatori, i quali poi vengono remunerati grazie alla gestione dell’opera realizzata.
Per la pubblica amministrazione, comunque, comporta un vantaggio interessante, perché le spese sono totalmente o in larga parte sopportate dai finanziatori. Questi, in genere, si riuniscono in una società, detta società di progetto: in tal modo si crea una separazione soggettiva tra i soggetti privati finanziatori e il soggetto che opera direttamente sul mercato.
Tale scelta serve a garantire una maggiore tutela per i finanziatori, perché tramite l’impresa possono usufruire della responsabilità patrimoniale perfetta. Cosa vuol dire? Ciò significa che di eventuali obbligazioni, cioè debiti, ne risponde la società nel limite del patrimonio sociale, senza che il patrimonio individuale dei soci possa essere aggredito.
In sostanza, si crea una separazione patrimoniale tra quello che è il patrimonio destinato alla realizzazione dell’opera e il patrimonio personale.
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Tipologie di project financing
Esistono diverse tipologie di project financing. In particolare ricordiamo:
- operazioni senza rivalsa: questa tipologia di project financing si caratterizza per la circostanza che i finanziatori non possono rivalersi sugli azionisti della società a progetto. I finanziatori si accollano il rischio alla stregua dell’imprenditore;
- operazione con rivalsa limitata: in questo caso si prevede un potere di rivalsa dei finanziatori sui partecipanti alla società, però soggetta a condizioni. I limiti possono essere di varia natura, temporali, nell’importo, nella qualità, in base al contratto;
- transazioni con piena rivalsa: in questa ipotesi i finanziatori possono integralmente rivalersi sugli azionisti dalla società di progetto.
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Il project finanacing in Italia
In Italia il project financing comporta la possibilità di attrarre capitali privati per realizzare opere pubbliche, in particolare infrastrutture. Per quanto riguarda l’amministrazione è sicuramente uno strumento appetibile, perché consente di finanziare la realizzazione di opere, coinvolgendo privati, riducendo al contempo anche i rischi dell’iniziativa.
La realizzazione di queste opere comporta anche un vantaggio per il privato, che, altrimenti, non sarebbe indotto ad accettare di finanziare il progetto. Solo laddove il progetto abbia un’efficacia attrattiva è, infatti, possibile attrarre finanziatori privati.
Il project financing in italia ha alcune caratteristiche peculiari. Infatti, mentre l’istituto, nella sua classica manifestazione, si caratterizza per un’equa ripartizione del rischio tra il soggetto promotore (quota di equity o capitale di rischio) e le banche (quota di debt o prestito obbligazionario), in Italia il rischio viene prevalentemente assunto dal soggetto promotore.
Costituisce una modalità alternativa alla finanza di impresa per la realizzazione delle opere pubbliche. Per la prima volta il project financing è stato disciplinato da una legge del 1998, che contempla una concessione speciale per la costruzione e gestione delle opere. La disciplina operava per il soggetto che realizza l’opera su suolo pubblico.
In questo caso, si prevedeva una concessione d’uso rispetto al terreno oppure la possibilità di costituire un diritto di superficie sul fondo. In cambio del diritto sul terreno, il soggetto privato si assumeva l’onere di pagare le spese per la realizzazione dell’opera pubblica – il privato otteneva invece gli oneri di utilizzo e gestione.
Il project financing nel codice dei contratti pubblici
Il project financing è stato anche disciplinato dal primo codice dei contratti pubblici del 2003, per poi essere modificato due volte, da ultimo con il codice del 2023, cioè il D.Lgs 36 del 2023.
Nel nuovo codice dei contratti pubblici, tale istituto è stato collocato nell’ambito della disciplina delle concessioni. Nella relazione introduttiva al codice, infatti, si spiega che tale scelta deriva dalla considerazione che il project financing sia una modalità di finanziamento delle concessioni.
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I soggetti del project financing
Il project financing è un’operazione molto complessa che prevede la partecipazione di più soggetti, a vario titolo interessati. Tra questi vi rientrano:
- promotori, ovvero coloro che intendono sviluppare il progetto, realizzando l’opera o ponendo in essere un’iniziativa economica di varia natura. Sono quindi coloro che hanno interesse a realizzare un progetto e che, in genere, lo promuovono alla pubblica amministrazione;
- finanziatori, cioè coloro che versano il proprio capitale per realizzare il progetto;
- il concedente, colui che svolge l’attività di controllo sul territorio, di pianificazione dell’opera e valutazione dei progetti;
- società di progetto, la quale viene costituita per realizzare e gestire il progetto. Viene, quindi, creata con questa specifica finalità, cioè per porre in essere un’unica attività. Recupera i fondi per realizzare l’opera, destina i flussi alla gestione e alla copertura delle spese per realizzare il progetto e gestire il servizio;
- consulenti, spesso finanziari, che hanno il compito di realizzare l’operazione finanziaria, presentandola ai potenziali finanziatori. Spesso si tratta anche di consulenti legali, che pure assumono un ruolo fondamentale, per strutturare correttamente il progetto.
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Promotori
Possiamo ora brevemente analizzare alcune specifiche figure tipiche del project financing che abbiamo poc’anzi citato. In particolare, soffermiamoci sui promotori. Questi sono coloro che presentano il progetto all’amministrazione pubblica che provvederà all’aggiudicazione.
Quindi elaborano la proposta avente ad oggetto opere pubbliche o servizi pubblici o di pubblica utilità. I promotori devono tenere in considerazione la programmazione triennale di ciascuna amministrazione e le risorse a disposizione, che potranno essere impiegati dagli stessi.
In genere, viene pubblicato un avviso, entro 180 giorni dalla pubblicazione; il promotore deve presentare la proposta, che deve contenere alcuni elementi necessari, quali:
- studio di fattibilità;
- progetto preliminare;
- bozza di convenzione;
- piano economico e finanziario.
Nei successivi 90 giorni, poi, individuano quali progetti dei programmi presentati dai promotori sono realizzabili con capitale privato.
Entro 15 giorni dalla ricezione della proposta sono necessarie:
- la nomina e la comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
- la verifica della completezza dei documenti presentati e eventuale richiesta di integrazione.
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Finanziatori
Possiamo ora individuare chi sono i finanziatori del project financing. Questi sono tutti coloro che mettono a disposizione il proprio capitale per realizzare l’opera.
In genere, sono finanziatori a:
- capitale di rischio, cioè gli azionisti della società di progetto che ne acquistano le partecipazioni;
- capitale di debito, cioè banche ed istituti di credito che concedono mutui e finanziamenti, verso il pagamento di interessi come corrispettivo.
Sono, dunque, finanziatori del project financing, principalmente, le banche, anche perché, trattandosi di opere pubbliche, richiedono un grande investimento di capitali.
La procedura di affidamento
Il nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs 36 del 2023, ha previsto un’ulteriore semplificazione della procedura per realizzare il project financing. In particolare, l’art. 193 del nuovo codice ha previsto una semplificazione abrogando la vecchia procedura, prevista dall’art. 183 del D.Lgs. 50 del 2016, cioè il vecchio codice dei contratti.
La norma che disciplina il project financing ha eliminato la figura della finanza di progetto ad iniziativa pubblica. Questa aveva caratteristiche molto simili alle concessioni. La norma, attualmente, prevede solo la procedura di gara ad iniziativa privata, cioè quelle procedure dove la proposta viene direttamente presentata dal soggetto privato.
Non sono richiesti requisiti specifici per gli operatori economici, soprattutto per quanto riguarda la fase di presentazione della proposta. Il vecchio art. 183, invece, richiedeva specifiche condizioni. L’amministrazione, tuttavia, può sollecitare i privati a rendersi promotori delle opere o servizi individuati nel programma triennale.
Gli operatori economici possono acquisire i requisiti previsti dal bando nella fase di gara per l’affidamento dei lavori o dei servizi. Stessa regola opera anche per la partecipazione di investitori istituzionalizzati, i quali possono acquisire successivamente i requisiti.
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Si legittima, inoltre, il ricorso all’avvalimento e al subappalto. Quindi la prestazione, in parte, può essere realizzata anche da un’impresa diversa subappaltatrice, purché il nominativo della stessa sia comunicato all’ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. In questo modo, la pubblica amministrazione può procedere ad un controllo anche rispetto alla possibile impresa subappaltatrice.
In origine, inoltre, era previsto anche il dovere di presentare una garanzia provvisoria, che ad oggi non è più previsto. Non deve neanche essere prestata la cauzione nella misura del 2.5% del valore dell’investimento, come specificato nel progetto di fattibilità.
Così il legislatore ha inteso facilitare la partecipazione alla gara, perché molto spesso le imprese avevano difficoltà a trovare un garante. La proposta deve comunque essere valutata nel termine di 90 giorni: in particolare il termine riguarda la valutazione circa la dichiarazione di fattibilità.
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Il c.d. diritto di prelazione
L’art. 193 ha ripristinato il diritto di prelazione del promotore. Se il promotore non è aggiudicatario della procedura di gara può, entro 15 giorni, esercitare suddetto diritto. In precedenza, era invece previsto che l’amministratore potesse attribuire un mero punteggio aggiuntivo al promotore del progetto.
Egli, ad oggi, diventa aggiudicatario se si impegna ad eseguire la prestazione alle stesse condizioni che sono state convenute con l’aggiudicatario della procedura di gara. Nel caso in cui, al contrario, non eserciti il diritto di prelazione può richiedere il risarcimento della spese, anche di quelle relative ai diritti sulle opere di ingegno.
Le spese risarcibili al promotore non possono superare il 2,5 % del valore dell’investimento complessivo, come risultante dal progetto di fattibilità.
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Project financing – Domande frequenti
Il project financing, secondo la relazione introduttiva al nuovo codice dei contratti pubblici, è una sorta di concessione, in quanto l’opera o il servizio è realizzato da capitale privato.
I finanziatori del project fianancing sono remunerati tramite la gestione dell’opera o del servizio, quindi mediante i c.d. flussi di cassa.
La società di progetto è costituita per realizzare l’opera o il servizio. In tal modo, si verifica una separazione patrimoniale tra i capitali privati degli investitori e quelli investiti per il progetto. I creditori, quindi, potranno rivalersi solo sul patrimonio sociale.
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