Reato di violenza privata (art. 610 cp): pena, esempio, procedibilità e prescrizione
Cos'è il reato di violenza privata, come viene punito dalla legge, qual è la sua procedibilità e quali sono gli elementi costitutivi per i quali si configura.
- Il reato di violenza privata tutela l’interesse dello Stato a garantire a ogni individuo la sua libertà morale, ovvero la facoltà di potersi autodeterminare senza condizionamenti esterni.
- Viene quindi protetta la libertà psichica di qualsiasi individuo da comportamenti violenti o intimidatori che possano provocare una coartazione – diretta o indiretta – della sua libertà di volere o di agire.
Tra le varie forme di violenza che vengono punite dalla legge, troviamo anche la violenza privata, reato disciplinato dall’articolo 610 del Codice penale.
In questa guida analizzeremo il significato di violenza privata, quando si configura il reato, cosa rischia chi viene denunciato e quali sono gli elementi costitutivi, la procedibilità e i tempi di prescrizione.
Reato di violenza privata nel Codice Penale
Il reato di violenza privata trova disciplina giuridica nell’articolo 610 del Codice Penale, nel quale si legge che: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339”.
Il termine violenza fa riferimento a un’azione violenta di tipo fisico, mentre con minaccia si intende, invece, una violenza morale. La violenza può inoltre essere propria, quando si esercita in modo diretto sulla vittima, o impropria, ovvero quando ci si serve di altri mezzi per annullare la capacità di determinazione della vittima.
Le circostanze aggravanti elencate nell’articolo 339 c.p. sono le seguenti:
- violenza o minaccia commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- utilizzo di armi;
- reato commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- reato commesso con scritto anonimo o con forza intimidatrice.
In questi casi, la pena prevista è la reclusione da 3 a 15 anni. Si può inoltre parlare di “tentata violenza privata” nell’ipotesi in cui il tentativo astratto di intimorire la vittima non abbia raggiunto il suo scopo. In questa ipotesi, è prevista la riduzione della pena da un terzo a due terzi.
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Reato di violenza privata: esempio e prescrizione
Il soggetto attivo di questa tipologia di reato può essere qualsiasi individuo: si tratta, infatti, di un reato comune che non richiede uno status particolare per poter essere commesso (può avvenire in qualsiasi momento, per esempio in condominio o nel parcheggio sotto casa). Il soggetto passivo, invece, può essere soltanto una persona fisica.
La violenza privata può riguardare non soltanto una persona ben precisa, ma anche una pluralità di individui o addirittura delle persone sconosciute: ne è un esempio il lancio di sassi da un cavalcavia.
Non è stata ancora definita la configurabilità del reato nei confronti di persone prive della capacità di intendere e di volere, quali soggetti ubriachi o con un’infermità mentale, i quali non sarebbero in grado di recepire la lesione subita alla loro libertà morale.
Il reato di violenza privata si prescrive in 6 anni dal momento in cui è stato commesso, tempo che può aumentare fino a 7 anni e 6 mesi nel caso di interruzione della prescrizione.
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Elemento oggettivo e soggettivo del delitto di violenza privata
La violenza privata può essere considerata:
- un reato sussidiario, che si configura quando non è individuabile per un dato fatto una diversa qualificazione giuridica;
- un reato complesso, il cui elemento costitutivo è “una condotta che isolatamente considerata costituirebbe l’elemento materiale di un altro reato”.
Si tratta di un delitto istantaneo nel quale il soggetto che lo compie può servirsi al contempo, oppure in modo disgiunto, degli elementi materiali della minaccia e della violenza al fine di ottenere il suo obiettivo. Il reato è integrato se lo scopo viene raggiunto, altrimenti si configura soltanto il tentativo.
L’elemento soggettivo del reato di violenza privata è il dolo generico, ovvero la volontà e la coscienza di convincere qualcuno a fare, tollerare o omettere qualcosa tramite violenza o minaccia.
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Reato di violenza privata: procedibilità a querela
La riforma del processo penale ha introdotto alcune modifiche relative alla procedibilità del reato di violenza privata. Nel nuovo articolo 610 c.p. viene prevista la reclusione fino a 4 anni per “chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa” ma soltanto nel caso di querela della persona offesa.
Resta invece in vigore la procedibilità d’ufficio nei casi in cui siano presenti le condizioni aggravanti previste dall’articolo 339 c.p. e quando “il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica”.
Per questo reato può essere eseguito l’arresto in flagranza di reato e applicate le misure cautelari personali, ma non è consentito il fermo di un indiziato.
Il nuovo articolo 162-bis c.p. ha inoltre previsto che tutti i reati procedibili a querela soggetta a remissione possono essere estinti tramite risarcimento del danno.
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Cosa succede dopo una denuncia per violenza privata?
Nei casi in cui il reato sia procedibile d’ufficio oppure sia stata presentata una querela da parte della persona offesa, la Procura della Repubblica aprirà un procedimento penale nei confronti della persona che è stata accusata. Durante le indagini preliminari saranno raccolte prove e testimonianze. Al termine delle indagini preliminari, se la denuncia sarà considerata attendibile, la persona denunciata sarà citata a giudizio.
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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata
Il reato di violenza privata può concorrere con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (reato previsto all’art. 393 cp e punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a 1 anno) nelle ipotesi in cui non ci sia una connessione diretta tra la violenza e la minaccia e le proprie ragioni, oppure qualora le condotte minacciose abbiano finalità differenti.
Per esempio, citando la sentenza della Cassazione n. 31361/2011, si ha concorso tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata nel momento in cui, in uno stesso contesto, un’agente commetta condotte minacciose diverse, una mirante a ottenere l’estinzione di un debito, l’altra il ritiro di una denuncia.
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Reato di violenza privata – Domande frequenti
Il reato di violenza privata si configura quando qualcuno costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa con violenza o minaccia.
Ai sensi nell’articolo 610 C.p., per il reato di violenza privata si rischia la reclusione fino a 4 anni.
La violenza privata si prescrive nel termine di 6 anni, che decorrono dal momento in cui il delitto è stato commesso.
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