Riforma della giustizia: cosa prevede e cos’è la separazione delle carriere
Da poco approvato il DDL sulla Riforma della Giustizia, che prevede la cosiddetta separazione delle carriere. Di cosa si tratta? Scoprilo nel nostro approfondimento.
- Il DDL sulla Riforma della Giustizia è stato da poco approvato dal Consiglio dei Ministri, lo scorso 29 maggio.
- La Riforma della Giustizia andrà a modificare la struttura della magistratura, procedendo alla separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti.
- La Riforma della giustizia prevederà anche l’introduzione di un’Alta Corte per le questioni disciplinare.
Da poco è stato approvato il DDL sulla riforma della Giustizia, ma molto ha fatto discutere la proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla separazione delle carriere.
Il legislatore ha proposto di separare l’ordinamento dei magistrati in due diversi ordini, l’uno per la magistratura requirente, l’altra per la magistratura giudicante.
La proposta, che dovrà ora essere oggetto di esame alle Camere, ha destato da subito discussioni e obiezioni, soprattutto da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati.
Di seguito, vedremo le novità e i commenti sul punto.
Riforma della giustizia: approvato il DDL della riforma
Nelle ultime settimane sono molte le novità sul tavole delle trattative del Consiglio dei Ministri. Da ultimo, lo scorso 29 maggio, è stato approvato il disegno di legge sulla riforma della Giustizia.
La questione principale al centro del dibattito è la c.d. separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. Tale previsione ha fatto molto discutere, oltre a determinare una vera e propria insurrezione da parte dell’Associazione nazionale magistrati.
Proprio sull’eventualità della separazione delle carriere, il Presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, ha affermato “Qualsiasi iniziativa verra valutata dagli organi collegiali”, tuttavia, il presidente non esclude anche un eventuale sciopero contro la riforma.
Il Ministro della Giustizia, al contrario, ha difeso la propria proposta:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ed è composta dalla magistratura della carriera giudicante e da quella della carriera requirente. Abbiamo dato rilevanza costituzionale anche al fatto che la magistratura requirente è, deve essere e resterà indipendente da qualsiasi interferenza del potere esecutivo, da qualsiasi pressione di altri organismi gode e godrà delle stesse garanzie di indipendenza della magistratura giudicante”
Ha, al contrario, esultato una parte della politica italiana. Antonio Tajani ha affermato: “Siamo finalmente in dirittura d’arrivo per la riforma. Ogni imputato avrà la possibilità di avere l’accusa e la difesa sullo stesso piano”. Il rappresentante del Partito FI ha poi dedicato la riforma a Silvio Berlusconi, tra i primi sostenitori dell’esigenza di separare la magistrature requirente e giudicante.
La separazione delle carriere ha, quindi, dato via ad ampio dibattito, ma di cosa si tratta? Vediamo insieme.
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Cosa si intende per separazione delle carriere?
Della questione sulla separazione delle Carriere si discute ormai da anni. Qualcuno attribuisce la paternità dell’idea a Giovanni Falcone, qualcun altro ritiene che sia sorta solo successivamente.
La separazione delle carriere presuppone la creazione di due distinti rami della magistratura, separando la giudicante dalla requirente.
Ad oggi, sia il giudice che il pubblico ministero appartengono allo stesso ordine giudiziario, sono magistrati del tutto equiparati, soggetti alla legge, la cui indipendenza è garantita da un unico organo di autogoverno, ossia il Consiglio superiore della Magistratura.
Con la separazione delle carriere, si intende costituire due distinti organi, con proprio ordinamento, regole e anche organo di autogoverno.
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Quali sono le ragioni?
Ci possiamo interrogare su quali siano le ragioni per cui procedere alla separazione delle carriere, mediante riforma della giustizia. Si adducono, sul punto, molteplici argomentazioni.
Da un punto di vista pratico, i giudice e i pubblici ministeri svolgono funzioni diverse. Il Pubblico ministero dirige e promuove le indagini e rappresenta l’accusa pubblica in giudizio. Il giudice, invece, è chiamato a dirigere il processo e assume il provvedimento finale a carattere decisorio.
Anche la formazione del magistrato dovrebbe essere distinta. Come è noto, il concorso per diventare magistrato ordinario, oggi, è unico. Ciò implica che il percorso formativo è il medesimo, incentrato sulle tre materie fondamentali: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.
La principale ragione, tuttavia, riguarda il rischio di conflitti di interesse. Secondo un orientamento, sostenuto da una parte della politica, l’appartenenza del giudice e del pubblico ministero allo stesso ordine non induce il giudice ad assumere una scelta equa ed imparziale. Se la parte che rappresenta l’accusa è “un collega” del soggetto chiamato a decidere, potrebbero esservi delle influenze indebite nel momento in cui il giudice è chiamato a decidere.
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Cosa cambia con la Riforma della Giustizia?
Con la Riforma della Giustizia, come evidenziato nello stesso comunicato stampa rilasciato dal Consiglio dei Ministri nella seduta tenutasi il 29 maggio scorso, il legislatore ha proposto di introdurre “nuove norme (che) intervengono allo scopo di distinguere, all’interno della magistratura”, la quale “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei magistrati requirenti, e di adeguare l’ordinamento costituzionale a tale separazione”
Al fine di rendere effettiva suddetta separazione, si renderà necessario introdurre alcune modifiche alla Costituzione e all’ordinamento giudiziario. Vediamole di seguito.
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CSM: Come cambia?
Il disegno di legge sulla riforma della giustizia, in primo luogo, dispone l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente. Ciò significa che verrà sdoppiato l’organo di autogoverno della giustizia ordinaria, prevedendo due distinti organi l’uno per la magistratura requirente, l’altro per la giudicante.
Entrambi i CSM, tuttavia, saranno presieduti dal Presidente della Repubblica, che garantisce, in tal modo, l’unità della gestione.
Non mutano anche gli altri membri di diritto. Apparterranno ai due CSM il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
Mentre gli altri membri del CSM saranno estratti a sorte:
– per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione,
– per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge.
Restano invariate alcune altre previsioni:
- il vicepresidente sarà, in ogni caso, eletto tra i membri parlamentari;
- membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non immediatamente rieleggibili;
- Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
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L’Alta Corte disciplinare: di cosa si tratta?
Altra significativa novità della Riforma della Giustizia è l’introduzione dell’Alta Corte disciplinare. Di cosa si tratta?
L’Alta corte sarà destinata a decidere delle questioni disciplinari che riguardano sia i magistrati requirenti che giudicanti. L’Alta Corte sarà composta da quindici giudici:
- tre nominati dal Presidente della Repubblica tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
- tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune. Le due Camere, entro 6 mesi dall’insediamento, provvederanno a stilare un elenco di soggetti da cui attingere per la nomina dei membri dell’Alta Corte;
- sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’incarico dei giudici dell’Alta Corte avrà una durata di quattro anni, senza possibilità di rinnovo. Inoltre, nel disegno di legge della Riforma della Giustizia si dispone anche un’incompatibilità assoluta con la carica di:
- membro del Parlamento;
- del Parlamento europeo;
- di un consiglio regionale o del Governo;
- con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
L’Alta Corte procederà ad eleggere il proprio presidente tra i giudici che siano stati nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dal Parlamento.
Mentre per quanto riguarda gli illeciti disciplinari, questi saranno determinati dalla legge, che individuerà anche le relative sanzioni. È demandata alla legge la specificazione:
- dei composizione dei collegi,
- le forme del procedimento disciplinare;
- le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte,
- le modalità affinché ii magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.
Le pronunce dell’Alta Corte saranno impugnabili, anche per motivi di merito, innanzi alla medesima corte, la quale sarà chiamata a giudicare senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
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Consiglieri di Cassazione: quali novità?
La Riforma della Giustizia introduce anche qualche modifica in tema di Consiglieri di Cassazione. La Costituzione prevede che possano essere nominati come consiglieri di Cassazione per meriti insigni anche professori universitari e avvocati con 15 anni di esperienza. Con la riforma della giustizia, si introduce una terza categoria di soggetti che possono essere nominati anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni.
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Quando entrerà in vigore la Riforma della Giustizia?
La Riforma della Giustizia, ad oggi, è un DDL approvato dal Consiglio dei Ministri. Essa comporta una modifica della Costituzione, ciò implica che dovrà essere attivato l’iter previsto dall’art. 138 Cost.. Ne consegue che essa debba essere sottoposta all’esame delle due camere e votata a maggioranza assoluta o dei 2/3 dell’assemblea.
Ove non si raggiunga la soglia dei due terzi, potrebbe essere necessario un referendum. Questa seconda eventualità, invero, ci sembra quella più probabile. Per questa ragione supponiamo che i tempi per l’approvazione saranno piuttosto lunghi.
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Riforma della Giustizia – Domande frequenti
La principale novità della Riforma della Giustizia è l’introduzione della separazione delle carriere tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti.
Con separazione delle Carriere si intende che i magistrati requirenti e i magistrati giudicanti non saranno più parte di un unico ordine, ma costituiranno due ordini autonomi.
L’Alta Corte di disciplina sarà chiamata a svolgere le funzioni di giudice per le questioni disciplinari relative sia ai magistrati requirenti che giudicanti.
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